Messaggio numero 33936 del 22-10-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS conferma che ai dipendenti ferroviari iscritti al Fondo speciale licenziati per inidoneità fisica al servizio ferroviario continua a spettare la pensione di inidoneità, purché abbiano maturato almeno 10 anni di servizio/anzianità contributiva. La disciplina previgente resta salva nonostante le modifiche introdotte dalle leggi n. 335/1995 e n. 449/1997, secondo il parere del Ministero del Lavoro richiamato nel testo.
Pensione di inidoneità al servizio ferroviario per iscritti al Fondo speciale dipendenti FS
Pensione di inidoneità per il Fondo speciale dipendenti Ferrovie dello Stato
Il messaggio chiarisce il regime applicabile alla pensione di inidoneità al servizio ferroviario in genere per gli iscritti al Fondo pensioni F.S., ora Fondo speciale presso l’INPS. L’obiettivo è confermare la permanenza del diritto alla prestazione nei casi di cessazione dal servizio per inidoneità fisica, alla luce della normativa previgente e delle successive modifiche legislative.
Quadro normativo richiamato
Secondo la disciplina anteriore alla legge n. 335/1995, la pensione di inidoneità spetta agli iscritti al Fondo pensioni F.S. cessati dal servizio per inidoneità fisica a qualsiasi mansione ferroviaria, a condizione che sia maturato il requisito minimo di servizio pari ad almeno 10 anni previsto dall’ultimo comma dell’art. 219 del T.U. n. 1092/1973.
La legge n. 335/1995 ha espressamente richiamato e fatto salvo tale assetto, prevedendo all’art. 1, comma 32, che le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano ad applicarsi nei casi di cessazione dal servizio per invalidità, sia derivanti sia non derivanti da cause di servizio.
Dubbi interpretativi e intervento ministeriale
Sono sorti dubbi sulla sopravvivenza di tale disciplina dopo la legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 6, che ha ridefinito i requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1° gennaio 1998, anche per i lavoratori iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Per chiarire la questione, l’INPS ha interpellato la Direzione Generale per le politiche previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Con lettera del 13 ottobre 2004, il Ministero ha precisato che:
- l’art. 1, comma 32, della legge n. 335/1995 ha espressamente salvato le previgenti disposizioni sui requisiti di accesso e decorrenza nei casi di cessazione per invalidità;
- tra tali disposizioni va ricompreso l’art. 219, ultimo comma, del D.P.R. n. 1092/1973, che fissa in 10 anni il requisito minimo di servizio per la pensione di inidoneità nel Fondo;
- la norma di salvaguardia non può ritenersi superata dall’art. 59, comma 6, della legge n. 449/1997, poiché quest’ultimo ha modificato in via generale i requisiti anagrafici e contributivi per le pensioni di anzianità senza incidere espressamente sulla disciplina salvaguardata dalla legge n. 335/1995.
Conferma operativa per le sedi INPS
Alla luce del parere ministeriale, l’INPS conferma che ai dipendenti ferroviari iscritti al Fondo speciale che vengano licenziati per inidoneità fisica al servizio ferroviario in genere spetta, come in passato, la pensione di inidoneità.
Requisito richiesto
Il diritto alla prestazione è riconosciuto a condizione che risulti maturata un’anzianità contributiva pari ad almeno 10 anni.
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