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Legge

L.R. Basilicata 34/2003

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16/7/1993, n. 37

Normativa regionaleL.R. Basilicata 34/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 34/2003 modifica la L.R. n. 37/1993 sul tariffario dei lavori pubblici: affida la sua elaborazione al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità tramite l’Osservatorio regionale, ne demanda l’approvazione alla Giunta e ne prevede l’aggiornamento periodico, di norma biennale. Abroga inoltre l’art. 3 della legge del 1993 ed entra in vigore dalla pubblicazione.

Aggiornamento della disciplina sul tariffario unico regionale dei lavori pubblici in Basilicata

Modifiche alla disciplina del tariffario unico regionale dei lavori pubblici

La legge regionale Basilicata 30 dicembre 2003, n. 34 interviene sulla disciplina del tariffario unico regionale prevista dalla L.R. 16 luglio 1993, n. 37. Il provvedimento ridefinisce il procedimento di elaborazione, approvazione e aggiornamento del tariffario, mantenendone l’ambito applicativo nella Regione Basilicata.

Elaborazione del tariffario

L’elaborazione del tariffario viene affidata al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, che opera attraverso la sezione regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici. Il procedimento deve coinvolgere gli enti, gli organismi e le categorie professionali interessate, così da assicurare un contributo tecnico e rappresentativo nella definizione dei prezzi e delle voci tariffarie.

Approvazione e pubblicazione

Il tariffario unico regionale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità. Una volta approvato, esso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, con conseguente conoscibilità ufficiale e applicazione nell’ordinamento regionale.

Aggiornamento periodico

La disciplina prevede che il tariffario sia oggetto, di norma ogni due anni, di aggiornamento e/o verifica dei prezzi oppure dell’inserimento di nuove voci. Anche tali interventi seguono le medesime modalità previste per l’approvazione iniziale, quindi con proposta del Dipartimento e approvazione della Giunta regionale.

Abrogazione di una disposizione previgente

La legge abroga l’art. 3 della L.R. 16 luglio 1993, n. 37. Il contenuto dell’abrogazione è quello risultante dalla legge del 2003, che sostituisce e aggiorna la disciplina previgente sul punto.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Non contiene un regime transitorio ulteriore, né limiti temporali di efficacia diversi dalla sua ordinaria vigenza.

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