L.R. Basilicata 33/2003
Riordino del sistema formativo integrato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Basilicata orientamento, istruzione e formazione professionale, formazione continua e permanente, sostegno ai soggetti svantaggiati e politiche attive del lavoro, con regole su programmazione, accreditamento, certificazione, diritti degli utenti e finanziamento. Molti articoli sul sistema operativo e sulle agenzie provinciali sono stati poi abrogati nel 2015-2016, rendendo oggi vigente soprattutto il quadro di principi e di tutela.
Riordino del sistema formativo integrato della Basilicata
Riordino del sistema formativo integrato della Basilicata
La legge definisce il quadro regionale per orientamento, istruzione e formazione professionale, politiche attive del lavoro e apprendimento permanente nel territorio della Basilicata. L’impianto originario è stato in parte profondamente inciso da abrogazioni successive: restano rilevanti soprattutto i principi generali e alcune disposizioni su diritti, certificazioni e accreditamento, mentre l’assetto organizzativo provinciale e gran parte della disciplina attuativa risultano oggi superati.
Finalità e ambito del sistema
La Regione disciplina le azioni per promuovere orientamento, istruzione e formazione professionale, insieme alle politiche attive del lavoro, in una logica di sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. La finalità è valorizzare la professionalità come risorsa umana, migliorare l’occupabilità e favorire l’integrazione sociale e lavorativa, rendendo effettivi il diritto all’istruzione, alla formazione e al lavoro.
Le attività di orientamento, istruzione e formazione professionale sono qualificate come servizio di interesse pubblico e si inseriscono nella programmazione socio-economica regionale.
Destinatari e principi di accesso
Le azioni sono rivolte ai cittadini europei che abbiano assolto l’obbligo scolastico. La legge consente alla Regione di stabilire l’età di accesso, anche differenziata, alla formazione professionale iniziale in relazione ai profili formativi.
Sono garantiti:
- uguaglianza di opportunità e parità di trattamento, senza discriminazioni di sesso, condizione sociale, economica o altre condizioni;
- accesso anche per stranieri e apolidi regolarmente soggiornanti in Italia, con gli stessi diritti dei cittadini in materia di istruzione e formazione professionale;
- adeguamento dell’offerta formativa alle esigenze specifiche degli stranieri, anche mediante mediazione culturale.
L’iscrizione e la frequenza alle attività finanziate dalla Regione sono di norma gratuite. L’accesso individuale alla formazione superiore, continua e permanente è favorito tramite assegni formativi per chi abbia assolto l’obbligo formativo.
Articolazione delle politiche formative
Il sistema regionale integrato comprende più linee di intervento:
- azioni educative, culturali, di orientamento, istruzione iniziale, formazione superiore, formazione continua e permanente, percorsi per soggetti svantaggiati, tirocini e alternanza, nonché misure finanziarie per occupazione e creazione d’impresa;
- azioni per lo sviluppo e la qualificazione dei sistemi pubblici e privati di orientamento, istruzione, formazione e servizi per l’impiego;
- azioni di informazione e comunicazione sociale, rimozione degli ostacoli all’accesso, adattamento organizzativo e modulazione dei tempi formativi per rendere effettivo il diritto alla formazione e al lavoro.
La Regione sostiene anche modalità formative individualizzate, pure non collegate a una struttura corsuale.
Obbligo formativo e percorsi iniziali
La legge attua l’obbligo formativo previsto dalla legislazione statale, promuovendo un sistema unificato di istruzione e formazione regionale fino al 18° anno di età, finalizzato al conseguimento di qualifiche e specializzazioni utili all’ingresso nel mercato del lavoro.
I percorsi di istruzione e formazione:
- hanno durata triennale;
- comprendono un primo anno di formazione orientativa nell’area professionale di riferimento;
- prevedono due anni successivi di qualificazione professionale specifica.
Dopo la qualifica è possibile accedere a percorsi annuali di specializzazione per il diploma tecnico-professionale, che costituisce requisito d’ingresso alla formazione superiore. La Regione definisce indirizzi pedagogici, ordinamenti didattici e standard minimi per qualifiche e specializzazioni.
Formazione superiore, continua e permanente
La disciplina distingue diversi segmenti formativi.
Formazione superiore: è rivolta a persone in cerca di occupazione e comprende sia percorsi per chi abbia assolto l’obbligo formativo ma non prosegua negli studi universitari, sia alta formazione post-universitaria per specializzazioni tecnico-specialistiche e manageriali, ricerca scientifica e trasferimento tecnologico. Gli strumenti previsti includono formazione integrata superiore, percorsi modulari, cataloghi formativi, borse di formazione, master, work experience e interventi per l’occupazione e la creazione di impresa.
Formazione continua: sostiene l’aggiornamento di occupati, lavoratori autonomi e imprenditori tramite interventi di qualificazione, perfezionamento, riqualificazione e specializzazione, in risposta ai bisogni delle imprese o dei singoli lavoratori. Sono previste anche reti di formazione continua tra imprese e organismi accreditati, con possibile coinvolgimento di scuole, ricerca e università.
Formazione permanente: è diretta a tutti i cittadini, indipendentemente dalla condizione lavorativa, con percorsi brevi finalizzati all’acquisizione di conoscenze e competenze utili all’adattamento ai mutamenti sociali e lavorativi e all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
Formazione per soggetti svantaggiati e nuove generazioni
La Regione promuove interventi specifici per:
- persone con disabilità;
- soggetti in condizione di svantaggio;
- adolescenti e giovani.
Per i soggetti svantaggiati gli interventi mirano all’inserimento nel mercato del lavoro, mediante sostegno all’integrazione nelle attività formative, interventi di orientamento e promozione occupazionale, rimozione degli ostacoli alla partecipazione e sviluppo di reti partenariali e sociali.
Per le nuove generazioni la legge prevede interventi educativi e culturali per rafforzare competenze di base, saperi e linguaggi della modernità, in raccordo con scuole, università, organismi educativi e culturali, imprese e centri di ricerca.
Sistema di orientamento e servizi per l’impiego
La Regione assicura orientamento alle scelte scolastiche, universitarie, formative, professionali e lavorative tramite:
- informazione orientativa;
- consulenza orientativa;
- formazione orientativa.
Gli interventi sono realizzati con il concorso di soggetti pubblici e privati, in particolare delle agenzie provinciali e delle sedi operative accreditate per l’orientamento, anche attraverso progetti integrati con scuole, università, imprese, istituzioni locali e organizzazioni sociali in raccordo con i servizi per l’impiego.
La legge definisce inoltre l’organizzazione del sistema regionale per l’impiego, con l’obiettivo di prevenire la disoccupazione, contrastare quella di lunga durata e rendere effettivo il diritto al lavoro.
Programmazione, valutazione e raccordo con gli strumenti regionali
La Regione definisce triennalmente un Piano di Indirizzo Generale Integrato delle azioni di orientamento, istruzione e formazione professionale e dell’impiego, assumendo come riferimento le linee del PRS, i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e il DAPEF richiamato dalla legge regionale 34/2001.
Il piano:
- individua priorità, obiettivi, risultati attesi, tipologie di intervento e destinatari;
- assegna le risorse finanziarie e indica quelle riservate alla Regione;
- disciplina aspetti tecnici e amministrativi di selezione, gestione, controllo, monitoraggio, informazione, pubblicità e valutazione finale.
Le Province concorrono alla definizione del piano trasmettendo proposte entro il 30 giugno di ogni anno. Il piano è adottato dalla Giunta, consultate le parti sociali, e approvato con il parere delle commissioni consiliari competenti entro 20 giorni, decorso il quale il parere si intende favorevole.
Requisiti dei soggetti attuatori e accreditamento
Gli interventi finanziati con risorse pubbliche devono essere realizzati da soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti di accreditamento definiti da regolamento regionale, nel rispetto dei livelli minimi essenziali fissati a livello nazionale.
I soggetti attuatori possono includere, secondo la disciplina risultante nel testo consolidato:
- enti pubblici e privati che svolgano attività di formazione professionale;
- consorzi o società consortili di formazione con prevalente partecipazione pubblica;
- imprese e loro consorzi;
- imprese no profit e cooperative, limitatamente ad addetti, associati e persone da assumere;
- agenzie provinciali previste dalla legge.
La Regione adotta il sistema di accreditamento delle sedi operative per orientamento e formazione, finalizzato a garantire qualità ed efficacia dell’offerta e un sistema aperto e pluralistico. L’accreditamento evolve dal riconoscimento iniziale a quello definitivo, fino alla qualificazione continua delle sedi, con aggiornamento periodico dell’elenco degli organismi accreditati.
Procedure di attuazione, selezione e controllo dei progetti
Gli interventi possono essere realizzati:
- direttamente dalla Regione;
- direttamente dalle Province, avvalendosi delle agenzie provinciali;
- da organismi pubblici e privati con sedi operative accreditate, in concessione amministrativa mediante convenzione e a seguito di evidenza pubblica.
Possono essere stipulate convenzioni anche per servizi di ricerca, studi, assistenza tecnica, progettazione, valutazione, informazione e comunicazione. Nei progetti finalizzati all’occupazione le imprese possono essere coinvolte attivamente in tutte le fasi del progetto formativo, anche con convenzioni plurilaterali, senza assumere la qualità di concessionarie.
I progetti sono selezionati sulla base di avvisi pubblici e sottoposti a valutazione secondo criteri di ammissibilità, coerenza con la programmazione, rilevanza formativa e professionale, impatto occupazionale, qualità, fattibilità, congruità e capacità del soggetto attuatore. I progetti finanziati sono poi soggetti a controllo, monitoraggio e valutazione finale.
Diritti dei partecipanti e sostegni economici
La legge riconosce ai partecipanti un insieme di diritti essenziali, tra cui, nei limiti consentiti dalla normativa statale:
- differimento del servizio militare di leva e del servizio civile;
- tutela della dignità e libertà sindacali;
- agevolazioni di trasporto previste per gli studenti;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- rilascio del libretto formativo personale;
- incentivi all’accesso.
La Regione prevede inoltre misure di sostegno quali:
- gratuità delle attività formative e fornitura di supporti didattici;
- borse di formazione;
- copertura di vitto, alloggio e viaggio per stages o formazione residenziale intensiva;
- contributi per spese convittuali o semi-convittuali;
- contributi per viaggio e vitto, ove necessario;
- assegni di partecipazione.
Sono previsti anche interventi per rimuovere ostacoli alla partecipazione dovuti a condizioni fisiche, sociali, familiari o culturali.
Certificazione, crediti formativi e libretto personale
Ogni persona ha diritto al riconoscimento formale e alla certificazione delle competenze acquisite. Il riconoscimento può essere utilizzato per conseguire diplomi, qualifiche, altri titoli o inquadramenti professionali secondo la contrattazione collettiva.
La Regione promuove accordi con il sistema formativo e con le parti sociali per definire procedure di riconoscimento, certificazione e individuazione degli ambiti di utilizzazione delle competenze, inclusi i crediti spendibili nei percorsi formativi.
Sono previsti inoltre:
- il libretto formativo personale, rilasciabile su richiesta alla prima iscrizione successiva all’obbligo scolastico, nel quale annotare titoli, qualifiche, certificazioni, attestati di frequenza, competenze e crediti;
- la certificazione delle competenze, qualifiche e specializzazioni al termine delle attività formative;
- il credito formativo come valore attribuibile a competenze acquisite e riconosciuto ai fini dell’inserimento in nuovi percorsi.
Carta dei diritti degli utenti
La Carta dei Diritti degli utenti del sistema formativo integrato contiene i principi fondamentali per l’accesso, la partecipazione formativa e i rapporti tra utenti e organismi di formazione. È adottata dalla Giunta regionale con regolamento.
Gli enti, gli organismi convenzionati e gli operatori devono conformarsi alla Carta, a pena di decadenza.
Regime transitorio, attuazione iniziale e coordinamento con il POR 2000-2006
In fase transitoria, fino alla completa operatività delle agenzie provinciali, la Regione continua ad attuare gli interventi in forma diretta o in concessione amministrativa.
Per gli interventi già affidati alle Province e in corso di realizzazione, la disciplina applicabile resta quella vigente alla data di entrata in vigore della legge, con conclusione delle attività da parte delle stesse Province.
Per il POR Basilicata 2000-2006, fino al completamento del passaggio di funzioni alle Province continuano ad applicarsi le norme previgenti; dopo la selezione dei progetti, la gestione delle iniziative viene affidata alle Province secondo la nuova disciplina e nel rispetto della normativa UE sugli appalti pubblici di servizi.
Norma finanziaria e abrogazioni
Gli oneri per il funzionamento delle agenzie provinciali e per le attività sono posti a carico di fondi statali, regionali e comunitari. La legge contiene inoltre una disciplina finanziaria puntuale per gli incentivi previsti nel sistema originario.
Sono espressamente abrogate varie leggi regionali precedenti in materia di formazione professionale, oltre alle norme incompatibili.
Stato attuale di applicabilità
Il testo consolidato segnala che gli articoli dal 12 al 18 e dall’21 al 24 risultano abrogati dalla L.R. 13 agosto 2015, n. 30, mentre gli articoli 12-18 e altri passaggi sull’assetto organizzativo provinciale risultano altresì abrogati dalla L.R. 13 maggio 2016, n. 9. Ne deriva che la parte più operativa del disegno originario sul trasferimento di funzioni, sulle agenzie provinciali e sulla gestione amministrativa è oggi in larga misura superata, mentre restano di interesse soprattutto i principi, i diritti, l’impianto di certificazione e le regole generali sull’accreditamento e sulla qualità dell’offerta formativa.
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