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Legge

L.R. Basilicata 36/2003

Norma transitoria in materia di Trasporto Pubblico Locale

Normativa regionaleL.R. Basilicata 36/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 36/2003 disciplina in via transitoria il trasporto pubblico locale fino all’aggiornamento della normativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2004: consente proroghe delle concessioni, mantiene vigenti alcune norme regionali e regola temporaneamente i rapporti con Trenitalia e FAL tramite contratti di servizio, oltre a consentire acconti sulle risorse statali già accreditate.

Norma transitoria sul trasporto pubblico locale in Basilicata

Norma transitoria sul trasporto pubblico locale in Basilicata

La legge detta una disciplina temporanea per il trasporto pubblico locale nel territorio della Regione Basilicata, in attesa dell’aggiornamento della normativa di settore e dell’avvio delle procedure di gara. La sua efficacia è espressamente limitata nel tempo e si esaurisce comunque entro il 31 dicembre 2004.

Proroga delle concessioni e continuità del quadro normativo

Fino all’aggiornamento delle norme regionali sul trasporto pubblico locale e all’avvio delle relative gare, e in ogni caso non oltre il 31/12/2004, le amministrazioni competenti possono prorogare le concessioni in essere. Nel medesimo periodo restano applicabili le disposizioni regionali già vigenti in materia di concessioni e investimenti richiamate dalla legge, cioè quelle contenute nella normativa regionale del 1998, 2000, 2001, 2002 e 2003 espressamente indicate nel testo.

Rapporti con Trenitalia e F.A.L.

Per il periodo fino al 31/12/2004, i rapporti tra la Regione Basilicata e le società Trenitalia S.p.A. e F.A.L. s.r.l., limitatamente ai servizi di competenza regionale, sono regolati mediante contratti di servizio. La disciplina economica di tali rapporti è ancorata alle risorse finanziarie trasferite dallo Stato.

Acconti sui rapporti finanziari pregressi

Nelle more della definizione e dell’emanazione delle norme sui criteri per i rapporti finanziari pregressi con le aziende, possono essere erogati ulteriori acconti, con riserva di conguaglio, sulle risorse statali già accreditate, incluse quelle assegnate ai sensi della legge n. 472/1999.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Testo integrale

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