Regolamento (UE) 2016/2361
Regolamento (UE) 2016/2361 della Commissione, del 15 dicembre 2016, recante divieto di pesca della musdea bianca nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera portoghese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la chiusura della pesca della musdea bianca per il Portogallo, in quanto il contingente 2016 per lo stock interessato risulta esaurito. Dal 30.11.2016 le navi portoghesi non possono più catturare tale stock nelle zone e acque indicate, né conservare a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare le catture effettuate dopo tale data. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Divieto di pesca della musdea bianca per le navi battenti bandiera portoghese dopo l’esaurimento del contingente 2016.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera del Portogallo o immatricolate in Portogallo che esercitano attività di pesca sullo stock di musdea bianca (Phycis blennoides) identificato come GFB/89- e con condizione speciale GFB/*567- nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX e nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII. Il divieto opera dal 30.11.2016, data di chiusura indicata nell’allegato, nell’ambito del contingente di pesca 2016 assegnato al Portogallo.
Divieto di pesca della musdea bianca nelle acque dell’Unione e internazionali per il Portogallo
Il regolamento interviene nell’ambito della gestione annuale dei contingenti di pesca e dà atto dell’esaurimento del contingente 2016 per uno specifico stock di musdea bianca. La misura mira a evitare ulteriori catture una volta raggiunta la quota disponibile, in coerenza con il sistema di controllo della politica comune della pesca.
Base giuridica e contesto
L’atto è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina il controllo del rispetto delle norme della politica comune della pesca. Nei considerando si richiama inoltre il regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2016, e si evidenzia che le informazioni ricevute dalla Commissione mostrano l’esaurimento del contingente assegnato al Portogallo per lo stock interessato.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
La misura riguarda le navi battenti bandiera portoghese e quelle immatricolate in Portogallo. L’oggetto è lo stock identificato come GFB/89- e con condizione speciale GFB/*567-, corrispondente alla musdea bianca (Phycis blennoides). Le aree interessate sono le acque dell’Unione e le acque internazionali delle zone VIII e IX, nonché le acque dell’Unione e le acque internazionali delle zone V, VI e VII.
Esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2016 al Portogallo per lo stock indicato si considera esaurito dalla data riportata nell’allegato, cioè il 30.11.2016. Tale indicazione ha la funzione di formalizzare la chiusura della possibilità di pesca per quell’anno su quello stock.
Divieti operativi
L’articolo 2 vieta, a decorrere dal 30.11.2016, qualsiasi attività di pesca dello stock da parte delle navi portoghesi interessate. Il divieto è formulato in modo ampio e comprende anche le operazioni successive alla cattura: non è consentito conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo la data di chiusura.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2016
Il contingente di pesca assegnato per il 2016 al Portogallo per lo stock indicato si considera esaurito a decorrere dalla data stabilita nell’allegato, ossia il 30.11.2016.
Divieto di attività di pesca e operazioni connesse
Dal 30.11.2016 è vietato alle navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo pescare lo stock indicato. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Base giuridica e natura del regolamento
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, relativo al regime di controllo della politica comune della pesca.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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