Cassazione Civile, Ordinanza n. 09370/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di querela di falso proposta per ottenere la dichiarazione di falsità di una sentenza penale di patteggiamento del 2009 e del provvedimento cautelare che aveva disposto la custodia domiciliare. Il ricorrente sosteneva che tali atti fossero falsi o materialmente inesistenti perché fondati su accuse asseritamente false e perché la misura cautelare domiciliare sarebbe stata in realtà il frutto improprio di una correzione di errore materiale di una precedente ordinanza di custodia in carcere. Dopo che il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la querela e la Corte d’appello aveva respinto il gravame, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle norme sul patteggiamento, per asserita errata valutazione della prova e del contenuto degli atti; 2) violazione di norme costituzionali, convenzionali e processuali sulla custodia cautelare, per avere omesso di riconoscere la falsità dell’ordinanza che lo aveva posto agli arresti domiciliari; 3) motivazione per relationem e mancata considerazione di prove non contestate e di asserite confessioni; 4) violazione dell’art. 221 c.p.c. per mancata considerazione della presunta confessione dell’estensore della sentenza; 5) violazione di varie norme, inclusa l’omessa valutazione di una prova legale ex art. 2700 c.c., sempre in relazione alla pretesa falsità dell’ordinanza cautelare e del riferimento ad essa contenuto nella sentenza penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che, sotto la veste della querela di falso, miravano in realtà a contestare la validità, la nullità o la correttezza processuale dei provvedimenti cautelari e a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio. Ha ribadito che la querela di falso contro una sentenza o un provvedimento giudiziario è ammissibile solo per contestarne la provenienza, la veste estrinseca e quanto il giudice attesta essere avvenuto in sua presenza, non per censurare il merito o eventuali vizi di nullità dell’atto. Ha inoltre escluso che la motivazione della Corte d’appello fosse meramente apparente e ha giudicato infondata la doglianza relativa all’art. 115 c.p.c., osservando che le asserite non contestazioni provenivano da soggetti non parti del processo. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per difetto di attività difensiva dell’Amministrazione intimata; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 71 c.p.c.
La comunicazione dell’avviso al Pubblico Ministero al suo ufficio è sufficiente a soddisfare l’intervento obbligatorio nei giudizi civili in cui esso è previsto.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione opera solo nei confronti della parte costituita nel processo; non può essere invocato rispetto a soggetti che non siano parti convenute.
art. 116 c.p.c.
La censura non può risolversi in una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di legittimità.
art. 2733 c.c.
Richiamato dal ricorrente come base delle asserite confessioni, ma la Corte ne esclude la pertinenza rispetto ai soggetti e al thema decidendum.
art. 122 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente nel contesto delle doglianze sulla procedura penale, senza che la Corte ne ravvisi rilievo decisivo per la querela di falso.
art. 130 c.p.p.
La dedotta impropria correzione di errore materiale attiene, secondo la Corte, a un eventuale vizio di nullità dell’ordinanza, non a falsità deducibile con querela di falso.
art. 141-bis c.p.p.
Richiamato nel motivo, ma non ritenuto idoneo a mutare i limiti oggettivi della querela di falso.
art. 221 c.p.c.
La doglianza è infondata perché le asserite dichiarazioni non erano state adeguatamente contestualizzate e comunque non riguardavano fatti avvenuti in presenza del giudice della sentenza impugnata.
art. 132 c.p.c.
La Corte d’appello ha fornito una motivazione sufficiente e superiore al minimo costituzionale, escludendo il vizio denunciato.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel motivo di impugnazione per contestare la motivazione per relationem, ma senza rilievo decisivo nel caso concreto.
art. 2700 c.c.
La querela di falso può incidere sulla fede privilegiata dell’atto pubblico solo nei limiti della provenienza e delle attestazioni che l’atto fa pubblicamente fede.
art. 102 Cost.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’illegittimità della partecipazione di soggetti a giudizi a lui relativi; la Corte non ne fa applicazione decisiva.
art. 13 Cost.
Richiamato nel motivo, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’ammissibilità della querela di falso.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione e al giusto processo, ma la Corte ritiene la motivazione di merito adeguata.
art. 5 CEDU
Invocato dal ricorrente per la libertà personale, ma ritenuto estraneo all’oggetto proprio della querela di falso.
art. 444 c.p.p.
Richiamato in relazione alla sentenza di patteggiamento oggetto di querela di falso.
art. 446 c.p.p.
Richiamato in relazione al procedimento di applicazione della pena su richiesta.
art. 292 c.p.p.
Richiamato per sostenere che la misura cautelare dovesse risultare da ordinanza; la Corte rileva però che eventuali vizi del provvedimento non integrano di per sé falsità deducibile con querela di falso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Consente il raddoppio del contributo unificato ove dovuto, quale conseguenza processuale del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La querela di falso contro una sentenza o altro provvedimento giudiziario è ammissibile solo nei limiti in cui si contesti la fede privilegiata dell’atto, cioè la sua provenienza dall’organo che lo ha formato, la sua veste estrinseca e quanto il giudice attesti essere avvenuto in sua presenza.
- Non è possibile utilizzare la querela di falso per censurare il merito della decisione, per ottenere una rivalutazione delle prove o per far valere nullità processuali del provvedimento impugnato: tali doglianze devono essere veicolate con i mezzi di impugnazione ordinari.
- Il principio di non contestazione opera solo rispetto alle parti del processo; non può essere esteso a dichiarazioni o silenzi di soggetti estranei al giudizio.
- La denuncia di motivazione apparente o inesistente non è fondata quando il giudice d’appello abbia esaminato le censure e fornito una risposta comprensibile, anche mediante richiamo alla decisione di primo grado.
- Le asserite dichiarazioni confessorie o testimonianze devono essere riportate e contestualizzate in modo specifico; in difetto, non sono idonee a fondare una censura di legittimità sulla falsità dell’atto.
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