Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9111/2026 - Roma, Sezione 3B

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA N. 8600/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE LAVORO, GIUDICE DOTT.SSA CASOLI, RESA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI CUI AL R.G. N. 17062/2024, PUBBLICATA IN DATA 26.07.2024, NOTIFICATA IN DATA 27.10.2024, PASSATA IN GIUDICATO.

Giustizia amministrativa202512413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 8600/2024 del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, passata in giudicato. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, consistente nell'inerzia rispetto agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale, chiedendo che fosse ordinata l'esecuzione, che fosse nominato un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e che fossero applicate penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato né l'esistenza del giudicato né le deduzioni relative all'inadempimento, non indicando elementi ostativi o sopravvenienze.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma e l'inadempimento dell'Amministrazione, anche in considerazione della mancata contestazione delle deduzioni della ricorrente e dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale infruttuoso decorso del termine, il Direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente quale Commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo che il periodo inferiore a due anni dalla sentenza ottemperanda non fosse sufficientemente indicativo della mancanza di volontà dell'Amministrazione di adempiere. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 800, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente; nel testo la norma non è espressamente richiamata, ma la decisione è qualificata come giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un Commissario ad acta; nel testo la norma non è espressamente richiamata, ma tali poteri sono esercitati nel dispositivo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere richiesta nel giudizio di ottemperanza, ma nel caso concreto è stata negata perché la risalenza del giudicato, inferiore a due anni, non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare una persistente volontà inadempiente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo e l'inerzia dell'amministrazione nell'adempierlo, il giudice ordina all'amministrazione di dare esecuzione alla decisione entro un termine determinato.
  • La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione costituita, delle specifiche deduzioni relative all'esistenza del giudicato e all'inadempimento, in assenza di elementi ostativi o sopravvenienze, concorre a dimostrare la fondatezza della domanda di ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un Commissario ad acta, destinato a operare dopo l'infruttuosa scadenza del termine assegnato all'amministrazione, anche con facoltà di delega e senza compenso.
  • La penalità di mora non è automaticamente conseguente all'accertamento dell'inadempimento: può essere negata quando il tempo trascorso dalla pronuncia da eseguire, inferiore a due anni, non sia ritenuto sufficientemente indicativo della mancanza di volontà dell'amministrazione di adempiere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.