Sentenza n. 9111/2026 - Roma, Sezione 3B
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA N. 8600/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE LAVORO, GIUDICE DOTT.SSA CASOLI, RESA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI CUI AL R.G. N. 17062/2024, PUBBLICATA IN DATA 26.07.2024, NOTIFICATA IN DATA 27.10.2024, PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 8600/2024 del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, passata in giudicato. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, consistente nell'inerzia rispetto agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale, chiedendo che fosse ordinata l'esecuzione, che fosse nominato un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e che fossero applicate penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato né l'esistenza del giudicato né le deduzioni relative all'inadempimento, non indicando elementi ostativi o sopravvenienze.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma e l'inadempimento dell'Amministrazione, anche in considerazione della mancata contestazione delle deduzioni della ricorrente e dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale infruttuoso decorso del termine, il Direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente quale Commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo che il periodo inferiore a due anni dalla sentenza ottemperanda non fosse sufficientemente indicativo della mancanza di volontà dell'Amministrazione di adempiere. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 800, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente; nel testo la norma non è espressamente richiamata, ma la decisione è qualificata come giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un Commissario ad acta; nel testo la norma non è espressamente richiamata, ma tali poteri sono esercitati nel dispositivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere richiesta nel giudizio di ottemperanza, ma nel caso concreto è stata negata perché la risalenza del giudicato, inferiore a due anni, non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare una persistente volontà inadempiente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo e l'inerzia dell'amministrazione nell'adempierlo, il giudice ordina all'amministrazione di dare esecuzione alla decisione entro un termine determinato.
- La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione costituita, delle specifiche deduzioni relative all'esistenza del giudicato e all'inadempimento, in assenza di elementi ostativi o sopravvenienze, concorre a dimostrare la fondatezza della domanda di ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un Commissario ad acta, destinato a operare dopo l'infruttuosa scadenza del termine assegnato all'amministrazione, anche con facoltà di delega e senza compenso.
- La penalità di mora non è automaticamente conseguente all'accertamento dell'inadempimento: può essere negata quando il tempo trascorso dalla pronuncia da eseguire, inferiore a due anni, non sia ritenuto sufficientemente indicativo della mancanza di volontà dell'amministrazione di adempiere.
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