Sentenza del 03/05/2017 n. 3084 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - POLIZZA FIDEIUSSORIA - IMPOSTA PROPORZIONALE - Polizza fideiussoria - Natura - Contratto autonomo - Enunciazione della polizza in ricorso per decreto ingiuntivo - Applicazione imposta di registro proporzionale - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a imposta di registro proporzionale della polizza fideiussoria enunciata in un ricorso per decreto ingiuntivo, promosso dal creditore per escuterla nei confronti della compagnia assicurativa inadempiente. La contestazione si fondava sulla natura accessoria della garanzia e sul fatto che le obbligazioni garantite fossero soggette a IVA.
La decisione
La tesi dell'applicazione dell'imposta proporzionale è stata ritenuta legittima. La polizza fideiussoria è stata qualificata come contratto autonomo rispetto al rapporto principale; pertanto, la sua enunciazione nel procedimento monitorio comporta l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale. È irrilevante che le prestazioni garantite siano soggette a IVA, poiché il contratto di garanzia mantiene una propria autonomia e un distinto regime impositivo.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro
L'enunciazione in un atto giudiziario di un contratto autonomo, quale la polizza fideiussoria, può determinare l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale secondo la natura e gli effetti propri del contratto enunciato.
Disciplina IVA
L'assoggettamento a IVA delle prestazioni oggetto della garanzia non esclude l'applicazione dell'imposta di registro sulla polizza fideiussoria, perché la garanzia costituisce un negozio autonomo e distinto.
Massime di principio
- Una polizza fideiussoria o garanzia autonoma può essere fiscalmente considerata un contratto distinto dal rapporto principale, anche quando ne assicura l'adempimento.
- Quando un contratto autonomo viene enunciato in un ricorso per decreto ingiuntivo o in altro atto giudiziario, l'enunciazione può far sorgere l'obbligo di registrazione e di pagamento dell'imposta di registro proporzionale.
- Il fatto che il rapporto principale sia soggetto a IVA non comporta automaticamente l'esenzione o l'applicazione dell'imposta fissa sulla garanzia: occorre valutare separatamente la natura giuridica e gli effetti del contratto di garanzia.
- Per contestare l'imposta è quindi necessario dimostrare, in concreto, che la garanzia non abbia autonomia negoziale o che ricada in una specifica ipotesi normativa di esclusione, esenzione o tassazione fissa.
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