Sentenza n. 1931/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, prima dell’instaurazione del giudizio, della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 1030/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 1030/2024, pubblicata il 21 febbraio 2024. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato il decreto di autorizzazione al pagamento dell’importo dovuto e la ricorrente ha documentato l’intervenuta corresponsione integrale delle somme, dichiarando cessata la materia del contendere. La ricorrente ha comunque insistito per la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’integrale soddisfacimento della pretesa creditoria nel corso del giudizio aveva eliminato l’interesse alla prosecuzione dell’azione di ottemperanza. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio, applicando il principio della soccombenza virtuale o sostanziale, poiché l’Amministrazione aveva adempiuto al titolo giudiziale solo dopo l’instaurazione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
L’integrale soddisfacimento della pretesa durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessario provvedere sulla domanda principale.
Massime di principio
- L’integrale adempimento dell’obbligo risultante da un giudicato, intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza e documentato in causa, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese quando l’adempimento sia intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, poiché la regolazione delle spese può essere fondata sulla soccombenza sostanziale dell’amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento spontaneamente eseguito dall’amministrazione dopo l’instaurazione del giudizio soddisfa la pretesa sostanziale, ma non elimina la rilevanza causale dell’inerzia amministrativa ai fini della condanna alle spese.
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