Ordinanza n. 1538/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito e parziale ostensione delle offerte tecniche degli operatori classificati prima della ricorrente nella gara relativa al Lotto 2, oltre agli atti di gara e agli esiti della procedura
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli esiti della procedura aperta per l'affidamento quadriennale dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori per gli enti del Servizio sanitario regionale, limitatamente al Lotto 2 relativo a Caltanissetta, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia della convenzione e dell'eventuale contratto attuativo. Nel corso del giudizio ha contestato la parziale ostensione della documentazione richiesta, lamentando l'immotivato oscuramento delle offerte tecniche degli operatori economici classificati prima di essa. L'istanza riguardava il progetto tecnico e i relativi allegati presentati dai concorrenti che la precedevano in graduatoria. La ricorrente ha dedotto che la conoscenza integrale delle offerte fosse indispensabile per verificare la corretta applicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione e la coerenza dei punteggi attribuiti, ai fini dell'esercizio della tutela giurisdizionale. L'amministrazione aveva trasmesso la documentazione, ad eccezione delle parti oscurate su indicazione dei controinteressati, richiamando la tutela dei diritti e delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016. La controinteressata ha eccepito la carenza di motivazione dell'istanza e ha invocato genericamente il proprio know-how; analoghe considerazioni erano state formulate da altri concorrenti.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza ostensiva. Ha ritenuto infondata l'obiezione relativa alla carenza di motivazione, poiché la ricorrente aveva specificamente indicato la necessità di acquisire le offerte tecniche per verificare la correttezza della valutazione e dei punteggi, connessa all'esercizio della tutela giurisdizionale. Il Collegio ha affermato che la dichiarazione dei controinteressati circa l'esistenza di segreti tecnici o commerciali non vincola l'amministrazione, la quale deve svolgere un'autonoma e critica valutazione della fondatezza, attendibilità e specificità delle opposizioni, verificando l'effettiva segretezza delle informazioni, il loro valore economico e l'adozione di misure ragionevolmente idonee a preservarne la riservatezza secondo i criteri dell'art. 98 del Codice della proprietà industriale. Il generico richiamo al know-how non è stato ritenuto sufficiente. Inoltre, avuto riguardo alla natura dei servizi di pulizia, il TAR ha rilevato la difficoltà di ravvisare un know-how di tale consistenza da giustificare la prevalenza della riservatezza sulle esigenze difensive di ostensione. L'amministrazione regionale è stata condannata a consentire l'ostensione completa delle offerte tecniche dei controinteressati entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. È stata condannata alle spese della fase, liquidate in euro 1.000 oltre accessori; le spese sono state compensate con la parte privata costituita e dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite. I profili di inammissibilità del ricorso principale sono stati riservati all'udienza pubblica già fissata.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 50/2016
Il disciplinare richiama, ai fini dell'accesso, la disciplina vigente ratione temporis.
La disciplina dell'accesso agli atti di gara applicabile è quella richiamata dal disciplinare e vigente al momento della procedura. Anche in tale regime, la tutela dei segreti tecnici e commerciali non consente un oscuramento automatico o generalizzato.
art. 98 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
effettiva connotazione di segretezza, valore economico e misure di protezione ragionevolmente idonee a preservarne il carattere segreto
La sottrazione all'accesso per ragioni di segreto commerciale presuppone l'accertamento concreto e motivato della segretezza delle informazioni, del loro valore economico e delle misure adottate per proteggerle.
art. 64 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell'istanza ostensiva proposta nel giudizio.
art. 116 c.p.a.
La disposizione è richiamata per l'accertamento del diritto all'accesso e per la contestazione del diniego tacito o della parziale ostensione.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, la dichiarazione del concorrente circa l'esistenza di segreti tecnici o commerciali non comporta automaticamente la sottrazione all'accesso delle parti dell'offerta tecnica: l'amministrazione deve svolgere una valutazione autonoma, critica, specifica e motivata sulla fondatezza dell'opposizione.
- L'esclusione dall'accesso per segreto commerciale è giustificata soltanto quando, alla luce della documentazione e delle dichiarazioni comprovate del controinteressato, risultino effettivamente la segretezza delle informazioni, il loro valore economico e l'esistenza di misure ragionevolmente idonee a proteggerle.
- Il generico richiamo al know-how aziendale, privo di una concreta dimostrazione della natura segreta e del valore economico delle informazioni, non è sufficiente a impedire l'accesso difensivo all'offerta tecnica.
- L'interesse all'accesso endoprocessuale è adeguatamente motivato quando il concorrente indica che la conoscenza integrale delle offerte tecniche è necessaria per verificare la corretta applicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione e la coerenza dei punteggi, in funzione della tutela giurisdizionale.
- Nel bilanciamento tra riservatezza commerciale ed esigenze difensive, la valutazione deve considerare concretamente la natura dell'affidamento: per servizi di pulizia, il mero riferimento al know-how difficilmente giustifica parametri di segretezza tali da prevalere sulle esigenze di ostensione a fini difensivi.
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