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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33493/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da quindici contratti di interest rate swap stipulati tra una società e una banca tra il 2000 e il 2006, nonché da un accordo transattivo del 21 maggio 2007 che le parti avevano sottoscritto per definire le contestazioni relative a tali rapporti. La società e i coobbligati avevano chiesto di accertare la nullità dei contratti derivati e la nullità o annullabilità della transazione, con restituzione delle somme versate e risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità della transazione, aveva declinato la giurisdizione per alcuni contratti in favore degli arbitri e aveva sospeso il resto. La Corte d'appello, invece, ha ritenuto valida ed efficace la transazione quanto ai contratti di swap espressamente richiamati, escludendo però dall'accordo il contratto denominato "Formula Inflazione CMS" del 26 gennaio 2006. In cassazione la parte ricorrente principale ha dedotto: tardività dell'appello della banca per errata applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c. e dell'effetto sospensivo del regolamento di competenza; omessa considerazione della mancanza di sottoscrizione della banca nella transazione; errata interpretazione dell'art. 1965 c.c. sulla necessità di specificare le opposte pretese e la res dubia; omesso esame del fatto decisivo relativo all'inesistenza della res litigiosa; violazione degli artt. 1343 e 1418 c.c. e nullità della sentenza per mancata sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della decisione sulla validità degli swap. Con ricorso incidentale, la banca ha contestato l'esclusione dal perimetro della transazione del contratto "Formula Inflazione CMS", sostenendo che l'interpretazione sistematica e complessiva dell'accordo lo ricomprendeva, benché omesso per refuso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo sul termine per impugnare, osservando che la sentenza di primo grado conteneva una decisione "mista" su merito e sospensione, sicché era corretto applicare l'art. 43 c.p.c. e, secondo il principio dell'apparenza, il mezzo di impugnazione individuato dalla Corte territoriale. Ha respinto il secondo motivo perché la transazione, essendo soggetta alla forma scritta ad probationem, non richiede la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendo la volontà risultare anche da comportamenti concludenti, come la produzione e l'avvalimento del negozio in giudizio. Ha rigettato il terzo motivo chiarendo che, per la validità della transazione, è necessario che emerga la res dubia, cioè la materia del contendere, ma non anche l'enunciazione analitica delle rispettive tesi e contestazioni. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché mirava a censurare un preteso omesso esame di una questione, non di un fatto storico decisivo, e comunque tendeva a ottenere un riesame del merito. Ha ritenuto inammissibile anche il quinto motivo per difetto di specificità e per mancata critica puntuale delle rationes decidendi, nonché per l'uso generico della formula "nullità/illiceità" e per la richiesta sostanziale di un nuovo esame del merito. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha considerato plausibile l'interpretazione della transazione fornita dalla Corte d'appello e ha rilevato che il motivo non si confrontava con l'ulteriore ragione decisoria relativa alla separata intesa di risoluzione anticipata del contratto, che non implicava rinuncia all'azione di nullità. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul passaggio in giudicato e sulla tempestività dell'impugnazione.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla decorrenza del termine breve per l'appello.

  • art. 42 c.p.c.

    Indicata dai ricorrenti come norma sul regolamento necessario di competenza, ritenuta però non pertinente dalla Corte nel caso concreto.

  • art. 43 c.p.c.

    Applicato dalla Corte per la presenza, nella sentenza di primo grado, di statuizioni sia sulla competenza sia sul merito; il termine di appello ha ripreso a decorrere dopo il regolamento di competenza.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità di sospensione del giudizio; la Corte ha escluso il vizio perché la decisione di merito già adottata rendeva non necessaria la sospensione.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato per la riproposizione in appello delle domande/eccezioni assorbite.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per le censure di violazione di legge formulate nei motivi di ricorso.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza o errori processuali.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per il requisito di specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato dai ricorrenti in relazione a un asserito vizio di omessa pronuncia.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi ai requisiti del contratto e alla asserita nullità della transazione.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato nei motivi sulla formazione del consenso e sulla validità dell'accordo transattivo.

  • art. 1341 c.c.

    Ritenuto inconferente dalla Corte poiché la transazione non era stata conclusa mediante formulario.

  • art. 1342 c.c.

    Ritenuto inconferente dalla Corte per la medesima ragione dell'art. 1341 c.c.

  • art. 1343 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità della transazione per illiceità della causa; la Corte ha escluso l'illiceità dedotta.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato come norma generale di nullità nei motivi di ricorso; la Corte non ha ravvisato nullità della transazione.

  • art. 1965 c.c.

    La Corte ribadisce che la transazione richiede l'indicazione della res dubia, cioè della materia oggetto delle contrapposte pretese, ma non l'enunciazione analitica delle rispettive tesi.

  • art. 1972 c.c.

    La Corte distingue tra la nullità della transazione per illiceità dei diritti transatti e l'ipotesi in cui la transazione sia conclusa proprio in relazione a contestazioni di nullità; nel caso concreto ne esclude l'applicazione invocata dai ricorrenti.

  • art. 1350, n. 12, c.c.

    Richiamato per precisare che, fuori dai casi previsti, la transazione richiede la forma scritta solo ad probationem.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare l'interpretazione della transazione.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l'interpretazione sistematica del testo transattivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella transazione è sufficiente che dalla scrittura emerga la res dubia, cioè la materia del contendere e la comune volontà di comporre una lite; non è invece indispensabile l'indicazione analitica delle singole contestazioni o delle opposte tesi delle parti.
  • La transazione, fuori dai casi in cui la forma scritta sia richiesta ad substantiam, è soggetta alla forma scritta solo ad probationem: la mancanza della sottoscrizione di una parte può essere supplita da un inequivoco comportamento con cui la parte si avvalga del negozio.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non la mancata pronuncia su questioni giuridiche o argomentazioni difensive.
  • La violazione dei canoni di interpretazione contrattuale può essere denunciata in cassazione solo indicando specificamente le regole interpretative violate e spiegando in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una diversa lettura del contratto.
  • L'individuazione del mezzo di impugnazione si basa sulla qualificazione data dal giudice al provvedimento impugnato, secondo il principio dell'apparenza, indipendentemente dalla sua esattezza.
  • La sospensione del giudizio per pregiudizialità non può essere dedotta in cassazione quando la decisione impugnata ha già risolto una questione autonoma di merito, prescindendo dalla definizione del rapporto asseritamente pregiudiziale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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