Sentenza n. 1447/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento quanto al ricorso n. 505 del 2022: del Provvedimento del Questore di Asti datato -OMISSIS-, notificato al ricorrente il 20.01.2022, con il quale “è revocato" il porto d’armi uso caccia n. -OMISSIS-, rilasciato in data -OMISSIS-. quanto al ricorso n. 775 del 2022: del decreto di divieto di detenere armi emesso dal Prefetto di Asti il -OMISSIS- notificato il 31.03.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del porto d’armi uso caccia e decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato due distinti provvedimenti, successivamente riuniti per connessione soggettiva e oggettiva: la revoca questorile del porto d’armi uso caccia e il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni. Gli atti traevano origine da una perquisizione domiciliare eseguita dopo il rinvenimento, nella disponibilità del figlio convivente, di una sigaretta contenente verosimilmente marijuana. Durante la perquisizione erano state riscontrate modalità di custodia ritenute inidonee: un fucile collocato in una legnaia esterna all’abitazione, una carabina custodita presso un locale commerciale distante circa 200 metri e altre armi riposte in un armadio di legno privo di chiusura. Il ricorrente era stato deferito per violazione degli artt. 20 e 20-bis della legge n. 110/1975, con sequestro delle armi e ritiro cautelare della licenza. I motivi dedotti riguardavano, anzitutto, la violazione delle garanzie partecipative, per avere l’amministrazione fondato i provvedimenti anche su elementi relativi al figlio non compiutamente indicati nella comunicazione di avvio. Nel merito, il ricorrente negava l’inidoneità della custodia, deducendo che le armi si trovavano in immobili di sua proprietà dotati di sistemi di sicurezza e che l’armadio era munito di serratura; contestava inoltre la rilevanza della situazione personale del figlio, sostenendo che i rapporti familiari non erano conflittuali e che l’episodio costituiva un fatto occasionale. In corso di giudizio produceva una sentenza penale di assoluzione per il reato di omessa custodia e documentazione attestante il successivo trasferimento di residenza del figlio.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi e li ha respinti. Ha escluso la violazione delle garanzie partecipative, rilevando che entrambe le comunicazioni di avvio indicavano sia le modalità di custodia delle armi sia la convivenza con il figlio, gravato da precedenti di polizia e da problematiche psichiatriche e di abuso di cannabinoidi. Il ricorrente aveva inoltre partecipato ai procedimenti presentando memorie difensive. Il giudice ha comunque osservato che, anche ove fosse ravvisabile una carenza formale, essa non avrebbe comportato l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché il ricorrente non aveva indicato elementi ulteriori idonei a determinare un esito diverso. È stata esclusa anche la sussistenza di un difetto di istruttoria o di motivazione: l’amministrazione aveva esaminato le osservazioni presentate e ne aveva motivatamente ritenuto l’irrilevanza rispetto alla prognosi di inaffidabilità. Nel merito, il TAR ha riconosciuto all’autorità di pubblica sicurezza un’ampia discrezionalità nella valutazione dell’affidabilità nell’uso e nella custodia delle armi. La prognosi negativa è stata ritenuta adeguatamente fondata sul complessivo quadro fattuale: custodia delle armi in luoghi diversi e non adeguatamente protetti, contestuale presenza di un figlio convivente con precedenti di polizia, problematiche psichiatriche e abuso di cannabinoidi, nonché riferimenti dello stesso ricorrente alla necessità di chiudere a chiave alcune porte per timore del comportamento violento del figlio. La natura cautelare e preventiva dei provvedimenti rendeva irrilevante la mancata prova di un effettivo abuso delle armi e non impediva all’amministrazione di considerare anche fatti non penalmente accertati o episodi di modesto rilievo criminale. È stata ritenuta irrilevante l’assoluzione penale sopravvenuta, perché il giudizio amministrativo di affidabilità è autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale e può fondarsi su una prognosi di pericolo. Parimenti irrilevante è stato considerato il successivo trasferimento di residenza del figlio, trattandosi di circostanza sopravvenuta rispetto ai fatti e ai provvedimenti impugnati. Le spese sono state eccezionalmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio deve consentire all’interessato di conoscere gli elementi essenziali del procedimento e di parteciparvi; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto soddisfatto.
art. 10-bis l. 241/1990
Le osservazioni dell’interessato devono essere valutate dall’amministrazione, che può ritenerle non decisive purché dia conto della relativa valutazione nella motivazione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Le violazioni formali o procedimentali non comportano l’annullamento quando il loro contenuto sostanziale non abbia inciso sulla legittimità dell’atto e il ricorrente non dimostri che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
art. 11 R.D. 773/1931
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
La disposizione distingue i casi di revoca vincolata da quelli in cui l’autorità dispone di un potere discrezionale fondato sulla sopravvenienza di circostanze indicative dell’inaffidabilità.
art. 39 R.D. 773/1931
Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti ... alle persone ritenute capaci di abusarne.
Il divieto prefettizio ha natura cautelare e preventiva e può essere adottato sulla base di una ragionevole prognosi di possibile abuso, senza necessità di dimostrare che un abuso sia già avvenuto.
art. 43 R.D. 773/1931
La licenza può essere ricusata ... a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
La valutazione dell’affidabilità può riguardare sia la capacità di abuso sia la buona condotta del richiedente o titolare, anche sulla base di fatti estranei a una condanna penale.
artt. 20 e 20-bis l. 110/1975
La contestazione di omessa custodia delle armi costituisce un elemento fattuale valutabile autonomamente dall’autorità di pubblica sicurezza, anche indipendentemente dall’esito del procedimento penale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte e dei terzi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La detenzione e il porto di armi non costituiscono un diritto soggettivo ordinario, ma situazioni eccezionali rispetto al generale divieto di circolare armati; ne consegue che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto.
- I provvedimenti di divieto di detenzione e di revoca o diniego del porto d’armi hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria: è sufficiente una prognosi ragionevole di possibile abuso o di inaffidabilità, senza che occorra dimostrare un effettivo abuso delle armi o una condanna penale definitiva.
- La prognosi di inaffidabilità deve fondarsi su specifici elementi di fatto, valutati singolarmente e complessivamente, e può includere le modalità di custodia delle armi e il contesto familiare e sociale del detentore, quando tali elementi rendano le armi concretamente accessibili a persone rispetto alle quali sussistano ragioni di sospetto.
- L’assoluzione penale per i fatti posti a fondamento del provvedimento di polizia non determina automaticamente l’illegittimità della revoca o del divieto di detenzione, poiché il giudizio amministrativo di affidabilità è autonomo e ha natura prognostica e preventiva.
- La partecipazione procedimentale è rispettata quando la comunicazione di avvio indica gli elementi essenziali posti a base della decisione e l’interessato ha avuto modo di presentare osservazioni; eventuali carenze formali non comportano l’annullamento se il ricorrente non dimostra che una partecipazione più completa avrebbe potuto determinare un esito diverso.
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