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Parere

Parere del Garante n. 436 del 10/07/2024

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, attuativo dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, concernente approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti in regime forfetario - 10 luglio 2024

Garante Privacy436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante si pronuncia sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze attuativo dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 13/2024, relativo all’approvazione della metodologia per elaborare, in via sperimentale, le proposte di concordato preventivo biennale per i contribuenti in regime forfetario. Il parere è favorevole, in continuità con quello già reso sullo schema per i soggetti ISA, perché il testo risulta sostanzialmente coerente con le misure di tutela richieste per i trattamenti automatizzati e con le garanzie già ritenute idonee dall’Autorità. Il Garante richiama inoltre il fatto che l’Agenzia delle entrate ha dichiarato di aver rispettato le condizioni poste nella precedente pronuncia sulla valutazione d’impatto e che il decreto è adottato in via urgente per consentire la pubblicazione nei tempi necessari alla messa a disposizione dei software ai contribuenti.

Parere favorevole sullo schema di decreto MEF che approva la metodologia per il concordato preventivo biennale (CPB) per i contribuenti in regime forfetario

Parere sullo schema di decreto MEF per la metodologia del CPB dei contribuenti in regime forfetario

Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze attuativo dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, recante l’approvazione della metodologia per la formulazione, in via sperimentale, delle proposte di concordato preventivo biennale (CPB) per i contribuenti che nel periodo d’imposta 2023 hanno determinato il reddito in base al regime forfetario. Il parere è reso ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del GDPR.

Quadro normativo di riferimento

Il Garante richiama il contesto normativo generale: il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003, la legge delega 9 agosto 2023, n. 111 e il d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13. In particolare, l’art. 9 del d.lgs. n. 13/2024 prevede che la proposta di concordato sia elaborata dall’Agenzia delle entrate sulla base di una metodologia approvata con decreto ministeriale, sentito il Garante.

Lo stesso art. 9, comma 2, richiede che il decreto individui le cautele e garanzie per i diritti e le libertà dei contribuenti, anche in relazione all’art. 22 GDPR, nonché le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento. Il provvedimento richiama inoltre gli ISA di cui all’art. 9-bis del d.l. n. 50/2017, quale precedente esperienza normativa di riferimento.

Iter istruttorio e continuità con il parere già reso per i soggetti ISA

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso lo schema di decreto al Garante con nota del 4 luglio 2024. Il testo si pone in continuità con il decreto ministeriale del 14 giugno 2024 già adottato per i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA, rispetto al quale il Garante aveva espresso parere favorevole con condizioni il 6 giugno 2024.

Il Ministero ha rappresentato che, salvo una modifica puntuale alla nota tecnica e metodologica relativa alla platea dei forfetari, non vi sono elementi di sostanziale difformità rispetto allo schema già esaminato. In particolare, la modifica riguarda un’integrazione alla nota 1 di pagina 6 sul criterio di riduzione del coefficiente di rivalutazione settoriale.

Valutazione d’impatto e condizioni già poste dal Garante

Nel precedente parere sullo schema per gli ISA, il Garante aveva richiesto alcune integrazioni e cautele, tra cui:

  • la limitazione del trattamento dei dati di cui all’art. 10 GDPR alle sole condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti relative ai reati indicati dall’art. 11, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 13/2024, con precisazione dell’ambito di operatività di Sogei S.p.a. quale responsabile del trattamento per conto dell’Agenzia delle entrate;
  • l’integrazione della valutazione di impatto ai sensi dell’art. 35 GDPR con garanzie e meccanismi idonei ad assicurare il principio di esattezza dei dati prima dell’avvio del trattamento;
  • la correzione dell’allegato 2 alla DPIA in merito alla cancellazione dei dati al termine del periodo di conservazione;
  • la pubblicazione di un estratto della valutazione di impatto sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Con la nota del 9 luglio 2024, l’Agenzia delle entrate ha dichiarato che la valutazione di impatto già esaminata riguardava entrambe le fattispecie, cioè sia il CPB per i soggetti ISA sia quello per i forfetari, e che le condizioni poste dal Garante sono state rispettate per quanto rileva ai fini del nuovo schema.

Valutazioni del Garante sulla metodologia per i forfetari

Il Garante osserva che lo schema relativo ai contribuenti in regime forfetario prevede le medesime misure di tutela già ritenute necessarie per i soggetti ISA, in particolare in relazione alle decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati ai sensi dell’art. 22, par. 2, lett. b), del GDPR. L’Autorità prende atto anche del fatto che è stata tenuta ferma la condizione già formulata sul trattamento dei dati di cui all’art. 10 GDPR.

Alla luce di tali elementi, e considerato che l’Agenzia ha dichiarato di aver rispettato anche le ulteriori condizioni relative alla valutazione di impatto, il Garante ritiene sussistano i presupposti per esprimere parere favorevole sullo schema di decreto.

Conclusioni e urgenza del provvedimento

Il parere è favorevole. Il Garante sottolinea che il provvedimento è adottato in via d’urgenza, poiché vi è l’esigenza di pubblicare il decreto entro il 15 luglio 2024, così da consentire all’Agenzia delle entrate di rendere disponibili ai contribuenti i programmi informatici necessari per elaborare le proposte di concordato.

In ragione di tale urgenza, il Presidente adotta il provvedimento ai sensi dell’art. 5, comma 8, del regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio del Garante.

Punti principali

Oggetto del parere e base normativa

Il parere riguarda lo schema di decreto ministeriale previsto dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, con cui si approva la metodologia per la formulazione delle proposte di CPB ai contribuenti in regime forfetario. Il Garante richiama il quadro di riferimento del GDPR, in particolare l’art. 22 sulle decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati, e l’art. 36, par. 4, relativo all’obbligo di consultazione preventiva.

Collegamento con il precedente parere sul CPB per i soggetti ISA

L’Autorità evidenzia che il nuovo schema è in continuità con quello già esaminato per i contribuenti che applicano gli ISA, rispetto al quale era stato reso parere favorevole con condizioni il 6 giugno 2024. Il decreto del 14 giugno 2024, già adottato, aveva recepito la condizione relativa alla limitazione del trattamento dei dati di cui all’art. 10 GDPR e alle responsabilità di Sogei come responsabile del trattamento.

Valutazione d’impatto e garanzie richieste

Per lo schema originario, il Garante aveva richiesto l’integrazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 GDPR, imponendo garanzie specifiche prima dell’avvio del trattamento per assicurare l’esattezza dei dati, la correzione dell’allegato sulla cancellazione dei dati al termine del periodo di conservazione e la pubblicazione di un estratto della DPIA sul sito dell’Agenzia delle entrate. Nella nota del 9 luglio 2024 l’Agenzia ha dichiarato di aver rispettato tali condizioni anche per la platea dei forfetari.

Decisione finale e urgenza

Poiché lo schema per i forfetari prevede le medesime misure di tutela già ritenute adeguate per i soggetti ISA e non presenta elementi di sostanziale difformità, il Garante esprime parere favorevole. Il provvedimento è adottato in via d’urgenza, per la necessità di pubblicare il decreto entro il 15 luglio 2024 e consentire all’Agenzia delle entrate di rendere disponibili i programmi informatici necessari alle proposte di concordato.

Come è indicizzato

Materiefiscalità e tributibasi giuridiche del trattamentointelligenza artificialedecisioni automatizzatepubblica amministrazione

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