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Parere

Parere del Garante n. 464 del 18/07/2024

Parere su tre schemi del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia contenenti specifiche tecniche in materia di aste giudiziarie con modalità telematiche - 18 luglio 2024

Garante Privacy464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante si pronuncia su tre schemi di provvedimenti del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia relativi alle specifiche tecniche per la banca dati delle aste giudiziarie (BDAG), per il Portale delle vendite pubbliche (PVP) e per un aggiornamento delle specifiche tecniche sulle vendite telematiche. Il parere è favorevole, ma per i primi due schemi è subordinato a condizioni e integrazioni in materia di sicurezza, autenticazione, minimizzazione dei dati e chiarimento dei ruoli privacy. Sul terzo schema, che non introduce novità sostanziali, il Garante non formula osservazioni.

Parere su tre schemi di specifiche tecniche del Ministero della giustizia in materia di aste giudiziarie telematiche, banca dati aste giudiziarie e Portale delle vendite pubbliche

Parere su tre schemi di specifiche tecniche per aste giudiziarie telematiche

Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia su tre schemi di provvedimenti del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, relativi alla banca dati delle aste giudiziarie (BDAG), al Portale delle vendite pubbliche (PVP) e all’aggiornamento di specifiche tecniche sulle vendite telematiche. Il parere è reso ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR, dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy e delle norme settoriali richiamate dagli schemi.

Primo schema: banca dati delle aste giudiziarie

Il primo schema disciplina le modalità operative della BDAG, istituita presso il Ministero della giustizia dal d.m. 11 luglio 2023, n. 99, in attuazione dell’art. 26 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. La banca dati raccoglie informazioni sulle aste giudiziarie e sulle offerte, articolandosi in tre sezioni: esecuzioni immobiliari, esecuzioni mobiliari e vendite nelle procedure concorsuali.

I dati sono acquisiti automaticamente tramite il PVP e possono essere integrati da professionisti delegati e cancellieri. L’accesso è previsto sia per utenti esterni sia per utenti interni al dominio giustizia, con autenticazione tramite SPID, CIE, CNS o, per gli interni, tramite Active Directory Nazionale. Lo schema stabilisce anche tempi di conservazione pari a 5 anni per dati, documenti e log.

Il Garante esprime parere favorevole con condizioni, ritenendo necessario rafforzare la sicurezza del sistema in ragione della complessità dei flussi informativi. In particolare, richiede:

  • meccanismi per ridurre il rischio di attivazione fraudolenta di identità digitali SPID o certificati CNS di utenti esterni;
  • autenticazione a due o più fattori per gli utenti interni che accedono da rete internet, ovvero limitazione dell’accesso alle sole reti del dominio giustizia;
  • definizione di profili di autorizzazione che limitino la consultazione ai soli dati necessari, con attenzione ai dati degli offerenti.

Il Garante richiama la necessità di una valutazione d’impatto ai sensi dell’art. 35 GDPR e di misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi degli artt. 5, par. 1, lett. f), 25 e 32 GDPR.

Secondo schema: Portale delle vendite pubbliche

Il secondo schema aggiorna le specifiche tecniche del PVP, sostituendo quelle adottate nel 2018, e disciplina sia la pubblicazione degli avvisi di vendita sia il monitoraggio da parte del Portale delle informazioni pubblicate su altri siti. Il Portale consente la ricerca delle vendite forzate, l’iscrizione a servizi informativi e la richiesta di visita dei beni immobili.

Lo schema prevede che i dati inseriti dal cittadino per l’uso dei servizi non siano trasmessi a terzi e che i dati memorizzati siano criptati con chiave disponibile solo all’Amministratore di sistema. Sono inoltre previste regole per i siti di pubblicità e per le informazioni minime da pubblicare.

Quanto alle responsabilità, il Ministero è titolare del trattamento per la tenuta e l’aggiornamento del Portale; gli organi giudiziari sono titolari per i dati trattati nel procedimento giudiziario; i responsabili e sub-responsabili sono quelli incaricati della gestione tecnologica. Il testo disciplina anche la gestione dei data breach, con coinvolgimento del DPO e adozione di protocolli operativi.

Il Garante esprime parere favorevole con condizioni e segnala diversi profili da integrare:

  • va chiarito il ruolo del soggetto legittimato alla pubblicazione rispetto alle figure organizzative del Regolamento;
  • va individuato il soggetto responsabile in caso di pubblicazioni in violazione della normativa privacy sui siti di pubblicità, chiarendone il ruolo;
  • va previsto un disclaimer che inviti a rimuovere dalla documentazione allegata generalità e altri dati identificativi delle persone fisiche interessate, incluse quelle a cui appartenevano i beni e i terzi;
  • vanno adottati meccanismi contro l’attivazione fraudolenta di identità SPID o certificati CNS intestati a utenti esterni, quali soggetti legittimati alla pubblicazione, soggetti per la visita del bene e operatori del gestore della vendita telematica.

Sul piano della conservazione, il Garante osserva che i dati e i documenti sono conservati per 5 anni e che, poiché tali dati transitano nella BDAG, il Ministero dovrebbe valutare se sia necessario mantenerli nel PVP per lo stesso periodo. Viene inoltre segnalato un refuso nel testo delle specifiche tecniche.

Terzo schema: aggiornamento delle specifiche sulle vendite telematiche

Il terzo schema riguarda l’aggiornamento delle specifiche tecniche previste dall’art. 26 del d.m. 26 febbraio 2015, n. 32, relative alla vendita di beni mobili e immobili con modalità telematiche. Il Garante rileva che lo schema non introduce elementi di novità sostanziale, limitandosi ad aggiornare alcune immagini e a perfezionare il testo.

Per tale ragione non formula osservazioni e il parere è favorevole.

Esito complessivo

L’esito complessivo del parere è dunque articolato:

  • favorevole con condizioni per il primo schema sulla BDAG;
  • favorevole con condizioni per il secondo schema sul PVP;
  • favorevole senza osservazioni per il terzo schema.

Le principali aree di attenzione individuate dal Garante sono la sicurezza dell’accesso, la prevenzione di accessi abusivi tramite identità digitali, la minimizzazione dei dati consultabili, la chiara attribuzione dei ruoli privacy e la corretta gestione della conservazione e dei data breach.

Punti principali

Oggetto e quadro normativo

Il parere è reso ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR, dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy, dell’art. 7 del d.m. 11 luglio 2023, n. 99 e dell’art. 26 del d.m. 26 febbraio 2015, n. 32. Gli schemi riguardano le specifiche tecniche per la BDAG, per il PVP e per l’aggiornamento di specifiche tecniche già vigenti in materia di aste giudiziarie telematiche.

Banca dati delle aste giudiziarie: parere favorevole con condizioni

Sul primo schema il Garante esprime parere favorevole, ma richiede misure rafforzate di sicurezza. In particolare, chiede meccanismi per attenuare il rischio di attivazione fraudolenta di identità SPID o certificati CNS, l’uso di autenticazione a due o più fattori per gli utenti interni che accedono da internet, ovvero l’accesso solo dalle reti del dominio giustizia, e la definizione di profili di autorizzazione che limitino l’accesso ai soli dati necessari, soprattutto per i dati degli offerenti.

Portale delle vendite pubbliche: parere favorevole con condizioni

Sul secondo schema il Garante esprime parere favorevole con diverse condizioni. Chiede di chiarire il ruolo privacy del soggetto legittimato alla pubblicazione e del soggetto responsabile in caso di pubblicazioni non conformi sui siti di pubblicità, di prevedere un disclaimer per ricordare la rimozione di generalità e altri dati identificativi dalla documentazione allegata, e di adottare meccanismi contro l’uso fraudolento di identità digitali SPID/CNS per l’accesso al PVP.

Conservazione dei dati e data breach

Per BDAG e PVP è prevista la conservazione dei dati e documenti per un massimo di 5 anni e la conservazione dei log di accesso e delle operazioni svolte per 5 anni, con requisiti di completezza, inalterabilità e verificabilità. Il Garante osserva inoltre che, poiché i dati del PVP confluiscono nella BDAG, il Ministero dovrebbe valutare se vi siano motivi operativi per mantenere la conservazione nel PVP per lo stesso periodo. È inoltre richiamata la necessità di disciplinare adeguatamente la gestione delle violazioni dei dati personali, anche tramite appositi disciplinari e protocolli operativi.

Terzo schema: nessuna osservazione

Il terzo schema, relativo all’aggiornamento delle specifiche tecniche previste dal d.m. 26 febbraio 2015, n. 32, non introduce elementi di novità sostanziale, limitandosi ad aggiornare immagini e apportare perfezionamenti testuali. Per questo il Garante non formula osservazioni e ne esprime parere favorevole.

Come è indicizzato

Materiegiustiziapubblica amministrazionebasi giuridiche del trattamentosicurezza dei datiinteroperabilità di banche dati

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