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Parere

Parere del Garante n. 439 del 15/07/2024

Parere sullo schema di decreto modificato dal Ministro dell’economia e delle finanze, attuativo dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, concernente approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti in regime forfetario - 15 luglio 2024

Garante Privacy439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, modificato rispetto a una precedente versione già esaminata, relativo alla metodologia per la proposta di concordato preventivo biennale (CPB) per i contribuenti in regime forfetario. La modifica introdotta riguarda esclusivamente un parametro tecnico della nota metodologica, ossia il coefficiente di rivalutazione settoriale da applicare in relazione al livello dei ricavi/compensi rispetto alla redditività minima settoriale. L’Autorità rileva che tale intervento non incide sui profili di protezione dei dati personali né sulle misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, già valutate favorevolmente in sede precedente. Per questo conferma il parere favorevole, adottato in via d’urgenza ai sensi del regolamento interno, in ragione dell’esigenza di acquisire rapidamente l’avviso del Garante.

Parere sullo schema di decreto MEF modificato, attuativo dell’art. 9, comma 1, d.lgs. 13/2024, sulla metodologia del concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti in regime forfetario

Schema di decreto MEF sulla metodologia CPB per i forfetari

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, modificato rispetto a una precedente versione, attuativo dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13. L’atto riguarda l’approvazione della metodologia per la formulazione della proposta di concordato preventivo biennale (CPB) ai contribuenti che applicano il regime forfetario.

Quadro normativo e precedenti

Il parere si colloca nel contesto della legge 9 agosto 2023, n. 111, che ha introdotto l’istituto del concordato preventivo biennale nell’ambito della delega fiscale, e del d.lgs. n. 13/2024, che disciplina il CPB per i contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo. Il Garante richiama i propri precedenti interventi sulla materia, compreso il provvedimento n. 3 dell’11 gennaio 2024 sulla disciplina generale, il parere favorevole con condizioni del 6 giugno 2024 sulla metodologia per i contribuenti ISA e per i forfetari, nonché il parere favorevole d’urgenza del 10 luglio 2024 su un analogo schema di decreto.

Modifica tecnica introdotta nello schema

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso un nuovo schema, rappresentando che la differenza rispetto alla versione già esaminata riguarda esclusivamente la Nota tecnica e metodologica dell’Allegato A. In particolare, è stato rivisto il parametro settoriale dello scostamento di redditività da utilizzare per rivalutare il reddito già determinato forfetariamente.

La modifica si riflette nella nota 1 di pagina 6 dell’Allegato 1, che ora prevede, per i contribuenti con componenti positivi (ricavi/compensi) compresi tra oltre la redditività minima settoriale e il doppio di tale soglia, l’applicazione del coefficiente ordinario fino alla redditività minima e del coefficiente ridotto della metà per l’eccedenza. Per i contribuenti con componenti positivi superiori al doppio della redditività minima settoriale, fino a tale soglia continua ad applicarsi lo schema precedente, mentre l’eccedenza è assoggettata a un coefficiente ridotto di due terzi.

Valutazione in materia di protezione dei dati personali

Il Garante ritiene che tali modifiche non incidano sui profili di protezione dei dati personali, poiché riguardano soltanto un elemento tecnico di calcolo della metodologia economico-tributaria. Le misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati restano quelle già valutate favorevolmente nei precedenti pareri, senza nuove criticità sotto il profilo privacy.

Esito del parere

Sulla base di tali considerazioni, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto modificato dal MEF. Il parere è adottato in via d’urgenza, in ragione della necessità di acquisire tempestivamente l’avviso dell’Autorità e dell’impossibilità di convocare in tempo utile il Collegio, con richiamo all’art. 5, comma 8, del regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio del Garante.

Punti principali

Oggetto del parere

Il Garante è chiamato a esprimersi su uno schema di decreto del MEF, attuativo dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, relativo all’approvazione della metodologia per il CPB applicabile ai soggetti che operano in regime forfetario.

Contesto normativo e precedenti interventi

Il parere si inserisce nel quadro della delega fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, e della disciplina del concordato preventivo biennale introdotta dal d.lgs. n. 13/2024. Il Garante richiama anche i precedenti pareri resi sulla disciplina CPB e su analoghi schemi di decreto, compreso il parere favorevole con condizioni del 6 giugno 2024 e il parere favorevole d’urgenza del 10 luglio 2024.

Modifica apportata allo schema

Il Ministero ha trasmesso un nuovo schema che differisce dalla versione già valutata solo per la Nota tecnica e metodologica dell’Allegato A. In particolare, è stato rivisto il parametro settoriale dello scostamento di redditività utilizzato per rivalutare il reddito già determinato forfetariamente, attraverso la modifica della nota 1 di pagina 6 dell’Allegato 1.

Valutazione del Garante sui profili privacy

L’Autorità osserva che le modifiche introdotte non incidono sui profili di protezione dei dati personali, poiché riguardano unicamente la determinazione del coefficiente di rivalutazione settoriale. Non sono quindi toccate le misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, già esaminate e ritenute compatibili nei precedenti passaggi istruttori.

Esito e urgenza

Il Garante formula parere favorevole sullo schema modificato. Il provvedimento è adottato in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del regolamento n. 1/2000, per la necessità di rendere tempestivamente il parere senza poter convocare in tempo utile il Collegio.

Come è indicizzato

Materiefiscalità e tributibasi giuridiche del trattamentopubblica amministrazioneprotezione dei dati personali

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