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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26632/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma (11/04/2025) che, pur rifiutando l'estradizione verso la Repubblica Federativa del Brasile in relazione a un mandato di arresto internazionale per una condanna irrevocabile per rapina aggravata, aveva contemporaneamente stabilito che la pena dovesse essere espiata in Italia. Si deduceva violazione di legge, in particolare degli artt. 705 e 731 cod. proc. pen., dell'art. 5 del Trattato di estradizione Italia-Brasile e dell'art. 1 comma 3 del Trattato per l'assistenza giudiziaria, poiché non esisteva base normativa per disporre l'esecuzione della pena in Italia nell'ambito del procedimento estradizionale e l'esecuzione di sentenze straniere va attivata con la procedura dell'art. 731 c.p.p. su richiesta del Ministro della Giustizia, mai formulata. Si chiedeva l'annullamento senza rinvio della parte che disponeva l'espiazione in Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: la Corte di appello di Roma, con ordinanza di correzione di errore materiale (30/04/2025), ha eliminato dal dispositivo della sentenza la statuizione che disponeva l'espiazione della pena in Italia. Perciò non sussiste più un interesse concreto al gravame. Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito delle censure relative all'interpretazione delle norme sull'estradizione e sul riconoscimento delle sentenze straniere. Non è stata disposta alcuna condanna della ricorrente alle spese né somma alla Cassa per le ammende, in quanto la sopravvenuta carenza d'interesse non configura soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 705 cod. proc. pen.

    La ricorrente deduceva violazione di tale norma segnalando che la Corte di appello ha disposto effetti non consentiti nel procedimento estradizionale; la Corte di cassazione non si è pronunciata sul merito a causa dell'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse

  • art. 731 cod. proc. pen.

    Secondo la ricorrente, l'esecuzione di una sentenza straniera in Italia può avvenire solo con la procedura prevista dall'art. 731 c.p.p. su richiesta del Ministro della Giustizia; si sosteneva che la Corte di appello non poteva disporre autonomamente l'espiazione in Italia nell'ambito dell'estradizione

  • art. 5 del Trattato di estradizione tra Italia e Brasile

    La ricorrente invocava il trattato come parametro violato dalla statuizione sulla esecuzione in Italia; la Corte di cassazione non ha però valutato la questione di merito

  • art. 1 comma 3 del Trattato tra Italia e Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la cooperazione internazionale e le procedure di riconoscimento/esecuzione di sentenze straniere non sono sostituibili da un provvedimento del giudice dell'estradizione; la Corte suprema non ha statuito sul punto

Massime di principio

  • Se un giudice dell'estradizione rifiuta la consegna, non sussiste di per sé una norma automatica che consenta allo stesso giudice di disporre l'esecuzione della pena in Italia; l'esecuzione di condanne straniere segue la procedura prevista dal codice (art. 731 c.p.p.) e strumenti di cooperazione previsti dai trattati
  • L'esecuzione in Italia di una sentenza straniera richiede la procedura di riconoscimento/trasformazione prevista dalla legge (art. 731 c.p.p.) e, di norma, l'intervento o la richiesta del Ministro della Giustizia quando previsto; non è sufficiente un'ordinanza o un dispositivo in un giudizio estradizionale senza base normativa
  • La correzione di errori materiali nella sentenza da parte del giudice di merito può far venire meno l'interesse concreto del ricorrente alla cassazione; in tal caso il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
  • La sopravvenuta carenza d'interesse derivante da atti non imputabili al ricorrente esclude la condanna alle spese e alle somme in favore della Cassa per le ammende: non configura soccombenza processuale
  • Prima di impugnare, valutare se il rimedio più adeguato non sia la procedura di riconoscimento/exequatur ai sensi dell'art. 731 c.p.p. o la richiesta al Ministro della Giustizia piuttosto che l'impugnazione di una statuizione estradizionale che dispone l'espiazione in Italia
  • In caso di decisioni che disciplinano l'esecuzione di pene straniere, è essenziale verificare la presenza di motivazione e della base normativa; l'assenza di motivazione può essere censurata, ma la valutazione di merito può restare preclusa se l'atto censurato viene rettificato

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