Sentenza n. 2415/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di-OMISSIS- il 13.02.2025 e notificato il 14.02.2025 di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo UE n. -OMISSIS- rilasciato al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, motivata dal deferimento all'autorità giudiziaria per maltrattamenti in famiglia e minacce, dall'esistenza di un divieto di avvicinamento disposto dal Tribunale per i Minorenni nell'ambito di un procedimento sulla responsabilità genitoriale, nonché dalla ritenuta condizione di senza fissa dimora, privo di occupazione e stabilmente presente in un aeroporto. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere/ingiustizia manifesta, rilevando che il procedimento per maltrattamenti era stato archiviato, che il divieto di avvicinamento aveva natura cautelare, che non aveva precedenti o carichi pendenti, che disponeva di un'abitazione in locazione, che aveva lavorato sino al 2023 e percepiva la NASPI. Ha inoltre contestato l'omessa valutazione del proprio inserimento sociale, familiare e lavorativo e l'assenza di una concreta ponderazione tra l'interesse pubblico alla sicurezza e il proprio interesse a permanere in Italia e a mantenere i rapporti con i figli minori.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che l'art. 9, commi 4 e 7, del d.lgs. 286/1998 impone, per la revoca del permesso UE di lungo periodo, un giudizio concreto e complessivo di pericolosità sociale, senza automatismi fondati su denunce, deferimenti o precedenti penali, e richiede la considerazione della durata del soggiorno e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo. Nel caso concreto il procedimento penale per maltrattamenti e minacce era stato archiviato; il ricorrente era destinatario soltanto di un provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento, fondato su una delibazione sommaria; l'Amministrazione non aveva provato la condizione di senza fissa dimora, mentre il ricorrente aveva documentato un'abitazione in locazione, la residenza, precedenti redditi da lavoro e la percezione della NASPI. Il provvedimento impugnato non conteneva inoltre alcuna effettiva ponderazione dell'interesse pubblico con la durata del soggiorno, i legami familiari e la relazione con i due figli minori, neppure considerando che il provvedimento minorile prevedeva incontri protetti in spazio neutro. È stato quindi ravvisato un difetto di motivazione nel giudizio di pericolosità sociale e il provvedimento è stato annullato, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione previa nuova valutazione complessiva della situazione personale, familiare, lavorativa e della concreta pericolosità. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
«non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato»; «Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio [...] il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero»
La valutazione della pericolosità sociale deve essere concreta, complessiva e individualizzata; non è ammesso un automatismo fondato su condanne, denunce o deferimenti, dovendosi considerare anche la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo.
art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998
«è revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio»
La revoca presuppone il venir meno delle condizioni previste per il rilascio, inclusa la concreta pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza, accertata attraverso una valutazione complessiva.
art. 342-ter c.c.
Il divieto di avvicinamento adottato dal Tribunale per i Minorenni è stato qualificato come misura cautelare, fondata su una delibazione sommaria, e non è stato ritenuto di per sé sufficiente a dimostrare la pericolosità sociale necessaria per la revoca.
art. 6, paragrafo 1, direttiva 2003/109/CE
«un cittadino di un paese terzo» non può «vedersi negato lo status di soggiornante di lungo periodo [...] per il solo motivo che ha precedenti penali, senza un esame specifico della sua situazione»
La disciplina unionale esclude il diniego o la revoca automatica dello status di soggiornante di lungo periodo per la sola esistenza di precedenti penali e impone l'esame specifico della natura dei fatti, del pericolo, della durata del soggiorno e dei legami con lo Stato.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiede un giudizio concreto, attuale e complessivo di pericolosità sociale, riferito alla personalità e alla condotta di vita dello straniero, senza automatismi collegati a denunce, deferimenti o precedenti penali.
- Nel valutare la pericolosità ai fini della revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, l'Amministrazione deve considerare la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, motivando specificamente il bilanciamento tra ordine pubblico e sicurezza, da un lato, e permanenza e legami familiari, dall'altro.
- Un procedimento penale archiviato e una misura cautelare di divieto di avvicinamento, fondata su una delibazione sommaria, non dimostrano di per sé la pericolosità sociale richiesta per la revoca del permesso UE di lungo periodo.
- L'Amministrazione deve verificare e motivare sulla base di elementi effettivi le circostanze relative alla marginalità sociale, alla disponibilità di un'abitazione e all'inserimento lavorativo; la loro erronea rappresentazione o l'omessa considerazione determina un difetto di motivazione del provvedimento di revoca.
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