Regolamento (UE) 2024/393
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/393 della Commissione, del 26 gennaio 2024, che modifica gli allegati II, IV, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati ungulati e del relativo materiale germinale provenienti dalla Nuova Zelanda, dal Sud Africa e dal Regno Unito e che rettifica gli allegati V e XXII di tale regolamento per quanto riguarda l’elenco di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e del relativo materiale germinale e il transito attraverso il Regno Unito di partite che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il sistema di elenchi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in funzione dell’evoluzione dello status sanitario di alcuni paesi terzi e di correzioni tecniche. In particolare, riconosce alla Nuova Zelanda l’intero territorio come indenne da BTV, elimina per il Regno Unito le garanzie BTV a seguito di un caso confermato, e sopprime un riferimento normativo obsoleto per il Sud Africa. Inoltre rettifica alcuni titoli e voci degli allegati relativi al pollame e al transito di partite originarie dell’Unione che rientrano dopo il passaggio nel Regno Unito o nelle dipendenze della Corona.
Aggiornamento degli elenchi di paesi terzi/territori autorizzati all’ingresso nell’UE di determinati ungulati, materiale germinale e pollame, nonché rettifica di alcune voci relative al transito di partite originarie dell’Unione che vi fanno ritorno.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli scambi con paesi terzi e territori ai fini dell’ingresso nell’Unione di partite di animali e materiale germinale rientranti nel regolamento delegato (UE) 2020/692, nonché alle partite di prodotti di origine animale e determinate merci originarie dell’Unione che transitano attraverso il Regno Unito o le dipendenze della Corona e rientrano nell’Unione. Incide in particolare sulle voci di Nuova Zelanda, Sud Africa e Regno Unito negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Non introduce un regime generale nuovo, ma modifica e rettifica elenchi esistenti con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
Aggiornamento degli elenchi sanitari per l’ingresso nell’UE di ungulati, materiale germinale e alcune merci
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/393 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692. L’intervento è motivato da aggiornamenti dello status sanitario, in particolare rispetto alla febbre catarrale degli ovini (BTV), e da alcune rettifiche tecniche agli allegati.
Contesto normativo
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le prescrizioni generali di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 integra tale disciplina e richiede che le partite provengano da paesi, territori o zone elencati per le specie e categorie interessate. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene tali elenchi negli allegati da I a XXII.
Nuova Zelanda: riconoscimento dell’indenne da BTV
La Nuova Zelanda ha trasmesso alla Commissione elementi idonei a dimostrare che il suo intero territorio soddisfa le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da BTV, conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e al regolamento delegato (UE) 2020/689. Di conseguenza, negli allegati II, IX e X del regolamento 2021/404 la voce relativa alla Nuova Zelanda viene sostituita per includere la garanzia sanitaria BTV per:
- bovini, ovini e caprini;
- camelidi, cervidi e altri ungulati;
- sperma, ovociti ed embrioni di bovini e di ovini/caprini.
Regno Unito: soppressione della garanzia BTV
Il Regno Unito ha notificato un caso confermato di BTV in un bovino in Gran Bretagna. Per questa ragione l’Unione non può più considerare il Regno Unito indenne da BTV e la garanzia BTV viene soppressa dalle voci relative alle zone GB-1 e GB-2 negli allegati II e IX, nonché dalla zona GB-0 nell’allegato X. L’aggiornamento incide sulle autorizzazioni per l’ingresso di ungulati e del relativo materiale germinale, con particolare riferimento ai profili sanitari richiesti per l’accesso al mercato UE.
Sud Africa: rettifica del rinvio normativo
L’allegato IV, relativo all’ingresso di equini, viene modificato per sopprimere il riferimento alla decisione 2008/698/CE nella voce della zona ZA-1 del Sud Africa. La decisione 2008/698/CE è infatti stata abrogata dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/2609 con effetto dal 14 dicembre 2023.
Rettifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame
L’allegato V del regolamento 2021/404, che riguarda l’ingresso di partite di pollame e del relativo materiale germinale, viene rettificato nei titoli delle parti 3 e 4. I titoli vengono riallineati ai riferimenti corretti alle colonne della tabella contenuta nella parte 1, sezione B:
- parte 3: condizioni specifiche di cui alla colonna 4;
- parte 4: garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 5.
Rettifiche all’allegato XXII: partite originarie dell’Unione che rientrano
L’allegato XXII, relativo tra l’altro alle partite che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno dopo transito in paesi terzi o territori, viene corretto per le voci del Regno Unito e delle dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey. In particolare, il contenuto della colonna 3 viene spostato nella colonna 4, che era stata introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/634 e successivamente modificata in modo errato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1469.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Considerata la situazione epidemiologica nel Regno Unito in relazione alla BTV, le modifiche sono concepite per produrre effetti senza ritardo. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica degli elenchi per ungulati, equini e materiale germinale
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, IV, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Per la Nuova Zelanda, l’intero territorio viene inserito come indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (BTV, sierotipi 1-24), con conseguente inserimento della garanzia BTV per bovini, ovini e caprini, camelidi, cervidi e altri ungulati, nonché per sperma, ovociti ed embrioni di bovini e ovini/caprini. Per il Regno Unito, a seguito di un caso confermato di BTV in Gran Bretagna, la garanzia BTV viene soppressa dalle voci pertinenti negli allegati II, IX e X. Per il Sud Africa, nell’allegato IV viene soppresso il riferimento alla decisione 2008/698/CE nella voce relativa alla zona ZA-1.
Rettifiche degli allegati su pollame e ritorno di partite originarie dell’Unione
L’articolo 2 dispone la rettifica degli allegati V e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Nell’allegato V sono corretti i titoli delle parti 3 e 4, che richiamano rispettivamente le condizioni specifiche di cui alla colonna 4 e le garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 5 della tabella della parte 1, sezione B. Nell’allegato XXII sono sostituite le voci relative a Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey, con riallineamento della colonna 3 alla colonna 4 per le partite originarie dell’Unione che, dopo scarico, magazzinaggio e nuovo carico in tali territori, rientrano nell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando 13 evidenzia che, tenuta presente l’attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito per quanto riguarda la BTV, le modifiche devono produrre effetto il prima possibile. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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