Sentenza n. 3109/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento - della Deliberazione n. -OMISSIS-con la quale il Direttore Generale dell’ASL NAPOLI 3 Sud, preso atto dei lavori della Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per progressione verticale, riservate al personale del comparto in applicazione dell’art. 22, comma 15 del D. Lvo n.75/2017 per la copertura di n. 9 posti di Collaboratore Amministrativo, disponeva l’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale e di tutti gli atti connessi e conseguenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di progressione verticale per la copertura di nove posti di collaboratore amministrativo, unitamente ai verbali della commissione che avevano accertato il plagio degli elaborati
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'atto con cui l'ASL, sulla base dei lavori della commissione esaminatrice, l'ha esclusa dalla procedura di progressione verticale, nonché i verbali relativi alla valutazione della prova pratica e all'accertamento del plagio. Ha dedotto la violazione dei principi generali delle procedure concorsuali, degli artt. 2 e 3 l. n. 241/1990, dell'art. 3 Cost. e del d.P.R. n. 487/1994, oltre all'eccesso di potere per erroneità, difetto dei presupposti e di istruttoria, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento. In particolare, ha sostenuto che la commissione non avesse indicato adeguatamente le parti asseritamente somiglianti, non avesse individuato quale candidato avesse copiato per primo né ricostruito le modalità di trasmissione del contenuto tra gli elaborati. Ha inoltre contestato che la mera somiglianza fosse equiparabile alla copiatura o al plagio, prospettando che tutti i concorrenti, dipendenti della medesima ASL, potessero avere seguito un comune schema derivante dall'esperienza professionale e dallo studio di deliberazioni pubblicate dall'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione della commissione sull'originalità degli elaborati costituisca espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di vizi logici, funzionali o di travisamenti manifesti, non riscontrati nel caso concreto. La commissione, prima di identificare i candidati, aveva sospeso i lavori, riletto gli elaborati, verificato l'ipotesi di plagio e predisposto una tabella riepilogativa, indicando poi nel verbale le ragioni dell'annullamento delle prove. Il prospetto sinottico prodotto dall'amministrazione ha evidenziato che tutti i quattordici elaborati, compreso quello della ricorrente, riproducevano pedissequamente una deliberazione dell'ASL non consultabile durante la prova, condividendo impostazione, premesse, conclusioni, argomentazioni e citazioni, con differenze limitate a elementi marginali. Il giudice ha escluso che fosse necessario individuare il primo candidato responsabile del presunto contagio, poiché la commissione aveva accertato la riproduzione della medesima fonte da parte di tutti i concorrenti. Ha inoltre ritenuto non plausibile che le analogie derivassero dalla comune esperienza professionale, dato che i candidati provenivano da uffici diversi e la prova riguardava un ambito specifico. Il plagio può sussistere anche senza assoluta identità degli elaborati, purché l'imitazione sia pedissequa e fraudolenta e fondata su elementi oggettivi, non su meri sospetti. Non sono stati ravvisati difetto di istruttoria, difetto di motivazione o eccesso di potere. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.500,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017
Costituisce la base normativa della procedura di progressione verticale riservata al personale del comparto.
art. 13, commi 3 e 4, d.P.R. 487/1994
Le modalità della prova concorsuale e il divieto di consultazione della deliberazione costituiscono il parametro rispetto al quale è stata valutata la riproduzione degli elaborati.
artt. 2 e 3 l. 241/1990
Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione all'obbligo di conclusione e di motivazione dell'azione amministrativa; il TAR ha ritenuto adeguatamente motivata e istruita la decisione della commissione.
art. 3 Cost.
È stato invocato dalla ricorrente quale parametro di legittimità della procedura concorsuale, senza che il TAR ravvisasse una violazione.
d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Disciplina generale richiamata per la procedura concorsuale e per la valutazione della prova pratica.
Massime di principio
- L'accertamento del plagio in una procedura concorsuale rientra nella valutazione tecnico-discrezionale della commissione ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di vizi logici o funzionali, ovvero di travisamenti manifesti e immediatamente percepibili.
- Il plagio non richiede l'assoluta identità tra gli elaborati: è sufficiente un'imitazione pedissequa e fraudolenta del testo o di altro lavoro assunto come parametro, purché l'accertamento sia fondato su elementi oggettivi e non su meri sospetti.
- Quando la commissione accerta che tutti gli elaborati riproducono pedissequamente una medesima fonte non consultabile durante la prova, può disporre l'annullamento delle prove di tutti i candidati senza individuare il primo autore della copiatura o ricostruire le modalità di contagio tra gli elaborati.
- L'adeguatezza della motivazione dell'esclusione per plagio può risultare dalla lettura coordinata dei verbali e degli atti istruttori, quando la commissione individui la fonte riprodotta, sintetizzi le analogie per ciascun elaborato e illustri diffusamente le ragioni fattuali e giuridiche della decisione.
- La mera comune appartenenza dei candidati alla medesima amministrazione non dimostra che le analogie tra elaborati derivino dall'esperienza professionale condivisa, soprattutto quando i candidati provengano da uffici diversi e la prova riguardi un ambito specifico non necessariamente conosciuto da tutti.
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