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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24169/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto condannato per reati tributari, in concorso con gli amministratori di alcune società, al quale era stata applicata una confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000. In sede esecutiva egli aveva chiesto la revoca della confisca invocando il principio affermato dalle Sezioni Unite Massini, secondo cui, nel concorso di persone nel reato, la confisca deve essere limitata a quanto effettivamente conseguito da ciascun concorrente e, in mancanza di prova della quota individuale, deve procedersi alla ripartizione in parti uguali. Il giudice dell'esecuzione aveva però dichiarato inammissibile l'istanza, ritenendo la questione coperta dal giudicato. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, in sintesi, la violazione degli artt. 12-bis d.lgs. 74/2000, 676 c.p.p., 25, comma 2, Cost. e 7 CEDU, sostenendo che la determinazione delle modalità soggettive di esecuzione della confisca sarebbe questione esecutiva e che il nuovo principio delle Sezioni Unite dovrebbe applicarsi anche al giudicato. In subordine, ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 676 c.p.p. e 12-bis d.lgs. 74/2000, in relazione agli artt. 3, 27 e 117 Cost., per l'asserita impossibilità di rimuovere gli effetti di una confisca disposta sulla base di un'interpretazione poi superata come costituzionalmente incompatibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la determinazione del profitto oggetto di confisca non è mera questione esecutiva, ma attiene all'accertamento del reato e al perimetro del giudicato, che copre anche la questione già dedotta e decisa nel processo principale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché l'art. 30, comma 4, l. 87/1953 presuppone una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata, mentre nel caso di specie si invocava soltanto un mutamento giurisprudenziale; in ogni caso, la questione di costituzionalità è stata ritenuta non rilevante, poiché non era stato dimostrato che la confisca diretta fosse impossibile e dunque che la confisca per equivalente dovesse necessariamente operare.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    La confisca per equivalente nei reati tributari può essere disposta entro i limiti del profitto del reato; la Corte ribadisce che la questione del quantum e del perimetro applicativo, se già dedotta e decisa nel giudizio di cognizione, resta coperta dal giudicato.

  • art. 676 c.p.p.

    È richiamato come norma del procedimento di esecuzione, ma non consente di riaprire questioni già coperte dal giudicato; inoltre, l'incidente di esecuzione non è strumento per rimettere in discussione l'interpretazione normativa accolta in sentenza definitiva.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    Norma che disciplina l'opposizione al provvedimento del giudice dell'esecuzione.

  • art. 25, comma 2, Cost.

    Richiamato dalla difesa a sostegno della tesi della retroattività favorevole, ma non ritenuto dirimente dalla Corte.

  • art. 7 CEDU

    Invocato quale parametro convenzionale in relazione alla natura sostanzialmente sanzionatoria della confisca per equivalente.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato per sostenere l'irragionevolezza di una confisca totalizzante non correlata al vantaggio individuale, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato per affermare il principio di colpevolezza e proporzionalità della sanzione, ma la Corte esclude che ciò consenta di superare il giudicato in sede esecutiva.

  • art. 117 Cost.

    Evocato in relazione alla conformità alla CEDU, ma non ritenuto idoneo a fondare l'accoglimento del ricorso.

  • art. 30, comma 4, l. n. 87 del 1953

    La cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali presuppone una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata; non è estensibile ai soli mutamenti giurisprudenziali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione non possono essere riaperte questioni che attengono all'accertamento del reato e al perimetro della confisca, quando tali questioni siano già state dedotte e definite con sentenza irrevocabile: il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
  • La determinazione del profitto confiscabile, quando incide sull'an e sul quantum della responsabilità patrimoniale collegata al reato, non costituisce una mera modalità esecutiva, ma appartiene al tema deciso nel merito della condanna.
  • L'art. 30, comma 4, l. 87/1953 opera solo in presenza di una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata; non può essere esteso a un mero revirement giurisprudenziale, anche se proveniente dalle Sezioni Unite.
  • Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza se il giudice richiedente non dimostra in modo attuale e non meramente ipotetico che la norma censurata debba necessariamente trovare applicazione nel procedimento.
  • La confisca per equivalente, essendo sussidiaria rispetto alla confisca diretta, presuppone l'accertata impossibilità di apprendere il bene direttamente; in mancanza di tale presupposto non è configurabile una rilevanza concreta della questione relativa alla misura per equivalente.

Come è indicizzato

MaterieIndebita compensazioneDichiarazione fraudolentaSequestro
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiConfiscaNe bis in idemNullità processuale

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