Circolare Inail n. 20 del 13 maggio 2020
Prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi. Importo della prestazione per le annualità 2015-2020. Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 62 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Articolo 11-quinquies.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni per l'erogazione della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma da esposizione familiare o ambientale e dei loro eredi, aggiornata per il 2020 all'importo di 10.000 euro, con possibilità di integrazione fino a tale soglia per chi aveva ricevuto 5.600 euro nel periodo 2015-2019. Vengono indicate i soggetti aventi diritto, i requisiti di esposizione, la documentazione richiesta, le modalità e i termini di presentazione delle domande, le procedure di istruttoria e pagamento, nonché le disposizioni sul finanziamento e le sospensioni dei termini per l'emergenza COVID-19.
Prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi. Importo 2015-2020 (art. 11-quinquies, DL 30/12/2019, n.162 conv. L. 28/02/2020, n.8)
Punti principali
Quadro normativo
Riferimenti alle leggi e decreti che istituiscono il Fondo vittime dell'amianto e disciplinano la prestazione (L. 244/2007, DM 12/01/2011 n.30, L. 190/2014, L. 205/2017, DM 4/9/2015 e 24/4/2018, art. 11-quinquies DL 162/2019 conv. L.8/2020).
Soggetti aventi diritto
Malati di mesotelioma da esposizione familiare o ambientale avvenuta in Italia e, in caso di decesso, i loro eredi; diritto indipendente dalla cittadinanza; non cumulabile con la prestazione per esposizione professionale.
Requisiti di esposizione
Latenza compatibile con la malattia (utile considerare almeno 10 anni dall'inizio dell'esposizione). Per esposizione familiare serve documentazione di convivenza con lavoratore esposto; per esposizione ambientale serve residenza in periodi compatibili con l'insorgenza.
Importo per l'anno 2020
Prestazione fissata in euro 10.000 per eventi accertati dal 1° gennaio 2015; chi ha ricevuto 5.600 euro nel 2015-2019 può chiedere integrazione fino a 10.000 euro.
Modalità di accesso per i malati
Domanda alla Sede territoriale INAIL competente via raccomandata A/R o PEC su modulo allegato (Mod. 190), entro 120 giorni dalla data di accertamento della malattia; autocertificazione dati anagrafici, periodi di residenza e elementi di esposizione; allegare documentazione sanitaria (cartella clinica, lettera di dimissioni o certificato ospedaliero con diagnosi e data prima diagnosi).
Modalità di accesso per gli eredi
Domanda presentata da uno degli eredi su apposito modulo (Mod. 190 E) entro 120 giorni dal 1° marzo 2020 o, se il decesso è successivo, entro 120 giorni dalla data di decesso; indicare tutti gli eredi, delega autenticata e scheda di morte ISTAT; allegare documentazione sanitaria del de cuius.
Integrazione per il periodo 2015-2019
I beneficiari che hanno ricevuto 5.600 euro possono chiedere integrazione fino a 10.000 euro presentando istanza (Mod. 190 I) entro 120 giorni dal 1° marzo 2020; medesimo termine per integrazioni relative a prestazioni erogate dopo il 31/12/2019; gli eredi possono richiedere integrazione in caso di decesso antecedente all'entrata in vigore.
Istruttoria ed erogazione
Pagamento in unica soluzione entro 90 giorni dalla presentazione se documentazione completa; in caso di incompletezza INAIL richiede integrazioni entro 15 giorni e sospende il procedimento per quel periodo.
Finanziamento
Spesa a carico delle risorse disponibili del Fondo vittime dell'amianto e nel limite complessivo di 9,5 milioni di euro previsto dalla normativa richiamata.
Sospensione termini per COVID-19
I termini di decadenza sospesi di diritto dal 23/02/2020 al 01/06/2020 ai sensi dell'art. 42 DL 18/2020; i termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Disposizioni transitorie e comunicazione
Istanze in corso alla data della circolare sono considerate valide per il nuovo importo di 10.000 euro; INAIL avvierà specifiche iniziative informative per raggiungere i potenziali beneficiari e gli aventi diritto all'integrazione.
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