Circolare Inail n. 21 del 18 maggio 2020
Emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 in materia di sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Conversione in legge del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Integrazioni alla circolare 27 marzo 2020 n. 11. Istruzioni operative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative sulle sospensioni dei termini e dei versamenti dei premi assicurativi disposte dai decreti-legge adottati per l'emergenza COVID-19 (art.18 DL 8/4/2020, art.61 e art.62 DL 17/3/2020, art.5 DL 2/3/2020, art.78 DL 17/3/2020 e disposizioni correlate). Definisce i beneficiari, le condizioni (riduzione di fatturato, limiti di ricavi, categorie ATECO, nuove aperture d'attività, enti non commerciali), i periodi di sospensione, le modalità di ripresa dei versamenti (soluzione unica o rateizzazione fino a 5 rate, importo minimo rata 50 euro), i controlli fiscali in cooperazione con l'Agenzia delle Entrate, gli obblighi di comunicazione all'Inail e il servizio online per l'inoltro delle comunicazioni, nonché chiarimenti su termini procedurali, concordati e misure concorsuali.
Emergenza COVID-19: disposizioni dei decreti-legge 8 aprile 2020, n. 23 e 17 marzo 2020, n. 18 in materia di sospensione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria; integrazioni alla circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11; istruzioni operative
Punti principali
A. Sospensione versamenti (art.18 DL 8/4/2020) per aprile e maggio 2020
Sospensione dei premi Inail per aprile e maggio 2020 per imprese, professionisti e enti non commerciali che rispettano requisiti di diminuzione del fatturato (33% fino a 50 mln, 50% oltre 50 mln) o che hanno iniziato l'attività dopo il 31/03/2019; ripresa entro 30/06/2020 in unica soluzione o in max 5 rate da giugno, senza sanzioni e interessi, rata minima 50 euro; controlli incrociati con Agenzia Entrate.
B. Sospensione versamenti (art.61 DL 17/3/2020, modificato)
Sospensioni dal 2/3 al 30/4/2020 (e fino al 31/5 per federazioni/enti sportivi) per categorie elencate (turismo, spettacolo, ristorazione, trasporti, scuole, servizi culturali ecc. identificati con codici ATECO); ripresa entro 31/05 o 30/06 a seconda delle categorie, possibilità di rateizzazione fino a 5 rate, importo minimo rata 50 euro.
C. Soggetti nei Comuni 'zona rossa' (art.5 DL 2/3/2020)
Sospensione dei versamenti dal 23/02 al 30/04/2020 per soggetti operanti nei Comuni indicati nell'allegato DPCM 1/03/2020; ripresa dal 1/05/2020 (entro 31/05) con possibilità di rateizzazione in max 5 rate.
D. Integrazione su art.62 DL 17/3/2020 (ambito applicativo)
Chiarito che la sospensione prevista dall'art.62, comma 2, lett. c) si applica anche ai premi Inail indipendentemente dall'autoliquidazione 2019/2020; riguarda soggetti con ricavi <=2 mln nel 2019 per versamenti 8-31 marzo 2020; recupero senza sanzioni entro 31/05 o in 5 rate.
E. Rimessione in termini (art.21 DL 8/4/2020)
I versamenti scaduti il 16/03/2020 (già differiti al 20/03) sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16/04/2020; applicabile residualmente solo a soggetti che non hanno usufruito di altre sospensioni; esclusi i premi casalinghe (scadenza variabile).
F. Settore florovivaistico (art.78 DL 17/3/2020, inserito dalla conversione)
Sospensione per imprese florovivaistiche dal 30/04 al 15/07/2020; ripresa entro il 31/07/2020 o in max 5 rate da luglio; interessa sia gestione agricoltura (Tit. II DPR 1124/1965) sia lavorazioni assicurate ai sensi del Tit. I; contributi agricoli raccolti dall'INPS.
G. Sospensione rateazioni e prime rate
Sospese anche le rate mensili (inclusa la prima, se scadente nel periodo) derivanti da provvedimenti di rateazione ex art.2, comma 11 DL 338/1989 e altre rateazioni speciali; tutte le rate sospese sono da versare in unica soluzione al termine della sospensione o secondo le modalità previste dalla specifica norma.
H. Versamenti con scadenza legale predeterminata
Specificati i premi speciali e altre scadenze ricomprese nelle sospensioni (es. autoliquidazione, premi speciali pescatori, polizze facchini, regolazioni e premi per polizze radiologiche) a seconda dei diversi periodi di sospensione (marzo, aprile, maggio).
I. Denunce di iscrizione, variazione e denunce periodiche
Sospesi anche i versamenti derivanti da denunce d'iscrizione, variazione e altre denunce periodiche (incluse tardive) con scadenza nel periodo di sospensione previsto dalle norme; la sospensione riguarda i versamenti non già effettuati (no rimborsi).
J. Richieste di pagamento da controlli d'ufficio
Sospese le richieste di pagamento per premi e accessori derivanti da controlli ispettivi o rettifiche con scadenze ricadenti nei periodi di sospensione; sospese anche sanzioni civili per tardato pagamento elaborate automaticamente, se il soggetto ha diritto alla sospensione.
K. Comunicazione delle sospensioni e servizio online
I beneficiari devono comunicare all'Inail l'avvenuta sospensione indicando la norma applicata e dichiarando i requisiti; è in realizzazione un servizio online per trasmettere le comunicazioni e scegliere pagamento in unica soluzione o rateizzazione; in attesa della piattaforma va usata PEC per casi urgenti.
L. Riepilogo periodi e codici F24
La circolare riassume i vari periodi di sospensione (23/2-30/4; 2/3-30/4; 2/3-31/5; 8/3-31/3; aprile/maggio; 30/4-15/7) e fornisce i codici di riferimento da inserire nel modello F24 per pagamento in unica soluzione o rateale per ciascun regime.
M. Sospensione termini procedurali e prescrizione (art.103 DL 17/3/2020)
Sospesi i termini per notifiche di verbali, pagamento in misura ridotta, scritti difensivi e ricorsi amministrativi dal 23/2 al 15/5/2020 (proroga al 15/5) e sospeso il termine di prescrizione quinquennale per alcuni provvedimenti dal 23/2 al 31/5/2020; estesa la tutela anche per Comuni 'zona rossa'.
N. Disposizioni su Codice crisi, concordati, ristrutturazioni e fallimenti
Differito l'ingresso in vigore del Codice della crisi al 1/9/2021; proroga di 6 mesi dei termini di adempimento per concordati e accordi omologati con scadenze 23/2-31/12/2021; possibilità di termini aggiuntivi e modifiche dei piani; improcedibilità temporanea dei ricorsi per fallimento e accertamenti di insolvenza depositati tra 9/3 e 30/6/2020.
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