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Sentenza

Sentenza n. 285/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Terni Fasc. n.-OMISSIS-, notificato in pari data, con cui respingeva il ricorso avverso il provvedimento del Questore della provincia di Terni n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Giustizia amministrativa202500373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio del ricorso gerarchico contro la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico proposto contro la revoca, disposta dal Questore, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ha dedotto, in particolare, l’inadeguatezza e insufficienza dell’istruttoria, l’errata valutazione dei fatti, il difetto e l’erroneità dei presupposti, il travisamento, l’irragionevolezza e l’insussistenza di un’attuale pericolosità sociale. Ha sostenuto che l’unica condanna riportata fosse riferibile a un episodio isolato e risalente, valorizzando inoltre il rientro in Italia, la presentazione in Questura, la collaborazione durante la detenzione e la necessità di recarsi nel Paese d’origine per ragioni di salute. Ha altresì prospettato la rilevanza dei legami familiari e, nelle conclusioni, chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi sanitari.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che non fosse stato applicato alcun automatismo, poiché l’amministrazione aveva formulato un giudizio concreto e motivato di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 286/1998. La valutazione è stata ritenuta adeguatamente sorretta dalla condanna irrevocabile a due anni e otto mesi per rapina aggravata, dai successivi deferimenti per furto aggravato e falso materiale, dal divieto di accesso ai pubblici esercizi, dalla citazione a giudizio per ulteriori fatti violenti commessi pochi mesi dopo il passaggio in giudicato della condanna, dall’assenza ultrannuale dall’Italia e dalla sostanziale mancanza di attività lavorativa lecita per quasi nove anni. Tali elementi, considerati unitariamente e in una sequenza temporale protrattasi fino al passato recente, sono stati ritenuti idonei a dimostrare una pericolosità attuale e concreta. Il giudice ha escluso che la gravità dei reati fosse stata considerata isolatamente, rilevando anche l’assenza di apprezzabili indici di integrazione positiva: non risultavano coniuge, figli minori, lavoro stabile o convivenza con familiari appartenenti al nucleo tutelato dall’art. 29 del testo unico immigrazione; la presenza di una sorella e di nipoti non è stata ritenuta sufficiente. Le condotte successive al provvedimento non sono state considerate idonee a infirmarne la legittimità; in particolare, il rintraccio in occasione dell’arresto non è stato qualificato come spontanea presentazione e la condotta carceraria non poteva superare il recente giudizio negativo del Tribunale di sorveglianza né cancellare i precedenti delittuosi. Anche alla luce dell’art. 8 CEDU e dei criteri Boultif-Üner, il bilanciamento è stato ritenuto favorevole all’interesse statale alla sicurezza pubblica, non emergendo specifici ostacoli al rientro nel Paese d’origine. La domanda di rilascio di un permesso per motivi sanitari è stata dichiarata estranea al thema decidendum, non essendo stata previamente sottoposta a un procedimento amministrativo. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. 286/1998

    La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non opera automaticamente per effetto dei precedenti, ma richiede una valutazione concreta e motivata della pericolosità dello straniero per l’ordine e la sicurezza pubblica.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La tutela rafforzata collegata ai legami familiari opera in relazione alle categorie familiari richiamate dall’art. 29 del testo unico immigrazione; sorella e nipoti non sono stati ritenuti sufficienti nel caso concreto.

  • art. 29 d.lgs. 286/1998

    Individua le categorie di familiari rilevanti ai fini della tutela rafforzata dell’unità familiare; i rapporti con sorella e nipoti ne restano esclusi.

  • art. 8 CEDU

    Impone un bilanciamento concreto e proporzionato tra vita privata e familiare dello straniero ed esigenze di ordine e sicurezza pubblica; nel caso concreto ha prevalso l’interesse statale.

  • art. 30 c.p.a.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi su un automatismo derivante dalla mera esistenza di condanne o denunce, ma richiede una valutazione concreta, attuale e motivata della pericolosità dello straniero per l’ordine e la sicurezza pubblica.
  • La gravità dei reati commessi dallo straniero assume particolare rilievo quando si accompagni all’assenza di effettivi e apprezzabili indici di integrazione positiva; la valutazione deve considerare unitariamente la cronologia delle condotte, la loro prossimità temporale e gli ulteriori elementi rilevanti per la prognosi di pericolosità.
  • Nel bilanciamento tra la posizione dello straniero titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo e le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, la presenza di una sorella e di nipoti, in assenza di rapporti familiari qualificati ed effettivi riconducibili alle categorie tutelate dal testo unico immigrazione, non è di per sé sufficiente a fondare una tutela rafforzata dell’unità familiare.
  • Le condotte successive all’adozione del provvedimento impugnato, di regola, non ne determinano l’illegittimità originaria; inoltre, il rintraccio dello straniero in occasione dell’arresto per eseguire una condanna non equivale a una spontanea e consapevole presentazione in Italia.
  • Il giudice amministrativo non può pronunciarsi sul rilascio di un diverso titolo di soggiorno, quale quello per motivi sanitari, se la relativa domanda non è stata previamente presentata all’amministrazione e non ha formato oggetto di uno specifico procedimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela del terzo

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