Cassazione Penale, Sentenza n. 22321/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale in sede dibattimentale, nel procedimento a carico di Andrea Esposito e Flora Noia, ha dichiarato la nullita' del decreto di giudizio immediato per mancata notifica ai difensori e ha disposto la restituzione degli atti al GIP. Il GIP ha dissentito ritenendo che tale regressione del procedimento a fase gia' esaurita fosse inammissibile e che, in caso di irregolarita' nella notificazione, la rinnovazione dovesse essere disposta dal giudice del dibattimento in ossequio all'art. 143 disp. att. cod. proc. pen.; perciò ha sollevato conflitto negativo di competenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha affermato la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ha ritenuto che il provvedimento del giudice del dibattimento che dispone la regressione degli atti al GIP sia qualificabile come abnorme quando la nullita' riguarda la notificazione del decreto di citazione a giudizio, poiche' l'ordinamento attribuisce al giudice del dibattimento l'onere di rinnovare le notificazioni (art. 143 disp. att., art. 420 c.2 e art. 484 c.2-bis cod. proc. pen.). Per tali ragioni gli atti devono essere trasmessi al Tribunale per il proseguimento del procedimento.
Norme richiamate
art. 143 disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 143 disp. att. cod. proc. pen.
Attribuisce al Presidente (o al giudice singolo) l'onere, anche prima del dibattimento, di disporre la rinnovazione delle notifiche quando necessario; con riferimento al dibattimento evita la regressione del procedimento per semplice rinnovazione della notificazione.
art. 420 cod. proc. pen.
art. 420, comma 2 cod. proc. pen.
Stabilisce che il giudice del dibattimento, dopo gli accertamenti sulla costituzione delle parti, deve ordinare la rinnovazione degli avvisi/citazioni/notificazioni di cui dichiara la nullita', demandando l'adempimento alla propria cancelleria.
art. 484 cod. proc. pen.
art. 484, comma 2-bis cod. proc. pen.
Ricollega al potere del giudice del dibattimento di ordinare la rinnovazione delle notifiche la disciplina procedurale del giudizio; conferma che la rinnovazione e' rimessa al giudice del dibattimento.
art. 28 cod. proc. pen.
art. 28, comma 2 cod. proc. pen.
Il principio di prevalenza della decisione del giudice dibattimentale su quella dell'udienza preliminare non e' estendibile automaticamente al conflitto con il giudice per le indagini preliminari quando la decisione del dibattimento sia abnorme; in tali casi la regola non opera.
legge delega n. 81 del 1987
art. 2, comma 1, n. 1 della legge delega n. 81/1987
Richiamata per spiegare la scelta normativa di semplificare il processo affidando la citazione per il giudizio a soggetti diversi dal giudice del dibattimento, al fine di evitare complicazioni procedurali e regressioni inutili.
Costituzione
Richiamato il principio della ragionevole durata del processo come parametro che vieta regressioni procedurali ingiustificate e prolungamenti non necessari.
Massime di principio
- Quando il giudice del dibattimento rileva la nullita' della notificazione del decreto di citazione a giudizio, deve ordinare egli stesso la rinnovazione delle notifiche rivolgendosi alla propria cancelleria, e non restituire gli atti al GIP.
- La regressione del procedimento ad una fase anteriore disposta dal giudice del dibattimento per motivi riconducibili a semplici vizi di notificazione e' qualificabile come atto abnorme e in contrasto con la normativa volta a semplificare e accelerare il processo.
- Il conflitto di competenza e' ammissibile quando dal dissenso tra giudici derivi una stasi procedimentale che richiede l'intervento della Corte per risolvere la questione.
- Il principio di prevalenza previsto dall'art. 28 c.2 cod. proc. pen. non si applica automaticamente se la decisione del giudice del dibattimento e' abnorme; in tali casi il provvedimento del dibattimento non puo' imporsi al giudice delle indagini preliminari.
- Per evitare dilazioni ingiustificate, in casi analoghi e' opportuno che le parti segnalino prontamente la possibile nullita' delle notifiche e che il giudice del dibattimento adotti immediatamente i provvedimenti di rinnovazione senza disporre la restituzione degli atti.
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