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Sentenza

Sentenza del 10/12/2020 n. 5917 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 113/2020 ACCERTAMENTO - ACCISE - Prelievo abusivo di energia elettrica - Sottrazione all'accertamento dell'imposta - Applicazione sanzione amministrativa - Decorrenza della prescrizione quinquennale - Dalla commissione del fatto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Controversia relativa all'applicazione di sanzioni amministrative per prelievo abusivo di energia elettrica (art. 59 D.Lgs. 504/1995). Il resistente aveva eccepito la prescrizione quinquennale di ogni pretesa dell'Ufficio, deducendo che il fatto risalisse al 25 gennaio 2001 (nella ricostruzione della CTP il consumo fu fatto risalire al più tardi a gennaio 2011) e che la contestazione dell'Ufficio (21 febbraio 2018, notificata il 1° marzo 2018) fosse intervenuta oltre il termine prescrizionale; l'Amministrazione ha impugnato sostenendo che dovesse applicarsi il termine previsto dall'art. 57 TUA (recupero dell'imposta) e/o che il decorso fosse stato interrotto per l'azione amministrativa/penale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia. Ha confermato che le sanzioni previste dall'art. 59 TUA sono di natura amministrativa e sono soggette al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 l. 689/1981 decorrente dalla commissione della violazione. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 57 TUA (che disciplina la prescrizione per il recupero dell'imposta e l'eventuale interruzione in caso di procedimento penale/amministrativo) alla fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 59. Inoltre l'Ufficio non ha dimostrato l'effettiva apertura e durata di un procedimento penale idoneo a interrompere i termini; pertanto la contestazione del 2018 è intervenuta oltre il quinquennio e le sanzioni sono prescritte. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30/04/1995, n. 504 (T.U.A.) - art. 59

    Comma 3: "La sanzione... si applica anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta."

    L'art. 59 dispone sanzioni amministrative autonome per il prelievo abusivo di energia elettrica; tali sanzioni hanno natura amministrativa e non penale e svolgono funzione ripristinatoria della corretta imposizione.

  • D.Lgs. 30/04/1995, n. 504 (T.U.A.) - art. 57, commi 3 e 4

    Comma 4: "la prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene constatata la violazione e ricomincia a decorrere dal giorno in cui diventa definitivo l'atto che conclude il procedimento penale o amministrativo intrapreso per la violazione accertata."

    L'art. 57 disciplina la prescrizione e l'interruzione relativamente al recupero dell'accisa (credito d'imposta), non alle sanzioni amministrative previste dall'art. 59; pertanto il meccanismo di interruzione previsto non si applica alle sanzioni per prelievo abusivo.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689 - art. 28

    "[termine di prescrizione delle sanzioni amministrative]"

    Stabilisce il termine quinquennale di prescrizione per le sanzioni amministrative; applicabile alle sanzioni ex art. 59 TUA, con decorrenza dalla commissione del fatto.

  • Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2019, n. 15201

    Giurisprudenza che afferma la natura amministrativa delle sanzioni del D.Lgs. 504/1995 art. 59 e la loro funzione autonoma rispetto al procedimento penale, utile per escludere il profilo punitivo/penale e problemi di "ne bis in idem".

Massime di principio

  • Distinguere nettamente la fattispecie di recupero dell'imposta (art. 57 TUA) dall'irrogazione di sanzioni amministrative per prelievo abusivo (art. 59 TUA): il primo concerne il credito d'imposta, il secondo una sanzione amministrativa autonoma.
  • Per le sanzioni ex art. 59 TUA trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione delle sanzioni amministrative (art. 28 L. 689/1981), che decorre dalla commissione della violazione; la contestazione notificata oltre tale termine è inefficace per prescrizione.
  • L'art. 57, comma 4, TUA, che prevede l'interruzione della prescrizione del credito d'imposta in caso di procedimento penale/amministrativo, non può essere invocato per interrompere il termine prescrizionale delle sanzioni amministrative applicate ai sensi dell'art. 59.
  • Se l'Amministrazione invoca l'interruzione della prescrizione per effetto di un procedimento penale o amministrativo, è suo onere provare l'effettiva apertura e la durata del procedimento; la mera denuncia non è sufficiente a comprovare l'interruzione.
  • La qualificazione della misura come sanzione amministrativa implica che essa non concorra automaticamente con l'azione penale in termini di "ne bis in idem" convenzionale; comunque la documentazione e i tempi procedurali devono essere provati dall'Amministrazione per giustificare sospensioni/interruzioni.

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