Cassazione Penale, Sentenza n. 17731/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna (sentenza Corte d'Appello L'Aquila 04/04/2024, che aveva confermato la sentenza del G.u.p. Tribunale di Avezzano 12/09/2022) per il reato di cessione continuata di sostanze stupefacenti aggravata dal numero delle persone in concorso con altri due soggetti (KOUTAMI Ahmed e SARHAL Abderrahim). Il ricorrente deduce tre motivi principali: 1) mancata riqualificazione nella ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990), sostenendo che non vi fosse sequestro di droga, denaro o strumenti e che si trattò di modeste undici cessioni a clienti abituali; 2) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla configurabilità dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 73, per insufficiente prova del contributo causale e del ruolo del terzo SARHAL (uso della scheda a lui intestata non prova la partecipazione); 3) vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte valorizzato elementi favorevoli (es. avvio di attività lavorativa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo e terzo motivo e infondato quanto al primo. Ha confermato che la valutazione sulla non riconducibilità alla lieve entità (comma 5 art.73) è adeguatamente motivata in combinazione con la sentenza di primo grado (sistematicità, durata, varie tipologie di stupefacente, frequenza degli acquisti). Tuttavia ha accolto il motivo che censurava l'applicazione dell'aggravante del comma 6 art.73, ritenendo che la Corte territoriale non abbia fornito adeguata motivazione circa il concreto contributo e il ruolo del SARHAL (la mera intestazione della scheda non dimostra partecipazione). Ha altresì ritenuto insufficiente la motivazione del diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente la Cassazione ha cassato in parte la sentenza nella parte relativa all'aggravante e alla valutazione delle attenuanti e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello per nuovo esame limitato a tali profili (conseguenze possibili su determinazione della pena), mantenendo confermata la ricostruzione sostanziale dello spaccio e il rigetto della qualificazione come lieve entità.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La norma sulla 'lieve entità' richiede una valutazione complessiva (quantità, tipologia di stupefacente, durata, sistematicità, frequenza delle cessioni). L'assenza di sequestro o il numero ridotto di cessioni non è di per sé decisiva; il giudice valuta anche tipo, durata e consolidamento dell'attività di spaccio.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 6
Per configurare l'aggravante del concorso di tre o più persone è necessario ricondurre la pluralità dei soggetti a specifiche condotte penalmente rilevanti (offerta, mediazione, acquisto, detenzione o altre). Non è sufficiente l'attribuzione indistinta della pluralità; occorre prova del ruolo concreto e del contributo causale di ciascun concorrente.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 37686 del 17/06/2022 (Avila)
Richiama il principio che ai fini dell'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, la pluralità dei soggetti deve essere riferibile a condotte specifiche: la mera menzione di più persone non basta senza individuazione dei ruoli.
Massime di principio
- La qualificazione della condotta come 'lieve entità' (art.73, comma 5) dipende da una valutazione complessiva: tipologia e quantità di droga, frequenza e durata delle cessioni e consolidamento dell'attività. L'assenza di sequestro o la limitatezza numerica delle cessioni non escludono automaticamente la configurabilità dell'ipotesi aggravata.
- L'aggravante per concorso di tre o più persone (art.73, comma 6) richiede prova del contributo e del ruolo concreto di ciascun soggetto nelle condotte tipiche del reato; la sola intestazione di una utenza/scheda o la presenza materiale non dimostrano automaticamente partecipazione al traffico.
- Il diniego delle attenuanti generiche deve essere motivato concretamente: il giudice non può limitarsi a riferimenti generici alle 'modalità della condotta' ma deve valutare e confrontare gli elementi favorevoli (es. attività lavorativa, comportamenti postille) e giustificare il rifiuto.
- In appello e in cassazione il giudice deve affrontare e motivare specificamente i punti sollevati dalla difesa; la mancata trattazione puntuale di questioni rilevanti sulla sussistenza di aggravanti o sulle attenuanti può comportare annullamento e rinvio.
- Per la configurazione del concorso di più persone nella droga, è necessario acquisire elementi probatori diretti o indiziari che colleghino ciascun soggetto all'attività illecita (telefonate, dichiarazioni di acquirenti, contatti con fornitori, prestazioni operative), non bastano indici generici.
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