Cassazione Penale, Sentenza n. 10789/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva revocato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata a Giuseppe Berardi. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 416-bis c.p. e 4 d.lgs. 159/2011, rilevando che Berardi era stato giudicato responsabile, con sentenza irrevocabile nel processo 'Stige', di appartenenza all'associazione di tipo mafioso 'Farao-Maricola' (con ruolo di referente politico), che non risultava aver effettuato recesso dal sodalizio e che il gruppo mafioso risultava ancora operativo: ciò, per la Procura, avrebbe dovuto comportare il mantenimento della presunzione di persistenza della pericolosità sociale e l'annullamento del decreto che revocava la misura.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte di cassazione ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione (ammissibilità solo per violazione di legge o motivazione inesistente/meramente apparente) e il principio che va accertata l'attualità della pericolosità. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato adeguatamente la decisione di revoca, considerando che i fatti penalmente rilevanti risalgono al 2006-2016, che Berardi negli ultimi sei anni non ha tenuto condotte rilevanti, è stato assolto dall'accusa di intestazione fittizia relativa a una società, ha svolto regolare attività lavorativa e ha rispettato le prescrizioni della misura impugnata. La Procura generale non si è confrontata specificamente con questi argomenti. Perciò la revoca della misura è stata confermata e il ricorso dichiarato infondato. Non è stata disposta condanna alle spese processuali della parte pubblica.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Rilevanza della condanna per appartenenza a associazione mafiosa come presunzione di pericolosità, ma tale presunzione può essere superata da elementi che dimostrino la mancata attualità della pericolosità.
art. 4 d.lgs. 159/2011
Richiamato in relazione alla normativa sulle misure di prevenzione; utilizzato nel contesto dei limiti dell'impugnazione in cassazione nel procedimento di prevenzione.
art. 4 I. n. 1423/56
Stabilisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, includendo la motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 3-ter, comma 2, I. n. 575/65
Richiamato come norma di riferimento per le disposizioni applicative delle misure di prevenzione.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Conferma i richiami normativi relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e ai limiti di impugnazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola i limiti di riproposizione del motivo di ricorso in cassazione rispetto a quanto trattato in sede di merito.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata per indicare il vizio dedotto (violazione di legge) come base del motivo di cassazione.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata per chiarire che l'illogicità manifesta è in generale esclusa dal sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione, salvo casi in cui essa si traduca in motivazione inesistente o meramente apparente.
Massime di principio
- Nel procedimento per l'applicazione o la revoca di misure di prevenzione personali a indiziati di appartenenza mafiosa, il requisito decisivo è l'attualità della pericolosità sociale: una condanna passata costituisce presunzione ma può essere superata da elementi concreti che dimostrino il venir meno della pericolosità.
- La Corte di appello deve fornire una motivazione specifica e coerente che affronti gli elementi rilevanti; se la motivazione è adeguata e risponde ai fatti, la Cassazione non rivede i fatti e le valutazioni di merito se non per vizio di legge o motivazione mancante/apparente.
- La Cassazione nel procedimento di prevenzione è limitata ai vizi di diritto (violazione di legge, motivazione inesistente o meramente apparente); non è luogo per il riesame libero della prova, salvo che l'errore di fatto determini una motivazione assente o apparente.
- Fatti negativi recenti (nuove condotte criminali) o la mancata collaborazione possono rafforzare la permanenza della misura; viceversa, la condotta normale negli anni recenti, il lavoro regolare e il rispetto delle prescrizioni possono costituire elementi idonei a escludere l'attualità della pericolosità.
- La pubblica accusa, per ottenere l'annullamento in Cassazione, deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni espresse nel provvedimento impugnato; l'assenza di un confronto specifico con tali argomentazioni rende il ricorso meno convincente.
- Quando la parte ricorrente è l'ufficio della pubblica accusa, di regola non si procede alla condanna alle spese processuali a suo carico.
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