Ordinanza n. 1543/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di revoca immediata della concessione per la gestione di una palestra scolastica, con ordine di riconsegna dell'impianto entro dieci giorni
Esito
La controversia
L'associazione ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune ha revocato, con effetto immediato dalla notifica, la concessione relativa alla gestione di una palestra scolastica e ha ordinato la riconsegna dell'impianto. Sono stati inoltre impugnati, in via subordinata o cautelativa, il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda profili di irregolarità tributaria e contabile riscontrati dalla Guardia di Finanza e richiamati nel provvedimento comunale. Il processo verbale, tuttavia, è stato qualificato dal TAR come atto non definitivo del procedimento.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né ha assunto una decisione sull'illegittimità della revoca. Ha ritenuto necessario acquisire documentati aggiornamenti e chiarimenti sui fatti di causa, con specifico riferimento ai profili di irregolarità tributaria e contabile compendiati nel processo verbale della Guardia di Finanza. L'incombente istruttorio è stato posto a carico di entrambe le parti, che dovranno adempiervi entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione su istanza di parte, se anteriore. La decisione nel merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 17 novembre 2026; ogni valutazione in rito, nel merito e sulle spese è stata espressamente riservata.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'associazione ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata e quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla legittimità di una revoca concessoria dipende da irregolarità tributarie o contabili oggetto di accertamenti ancora non definitivi, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di aggiornamenti documentati e chiarimenti sui fatti prima di definire il giudizio.
- Un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, se qualificato come atto non definitivo del procedimento, non esaurisce l'accertamento delle irregolarità contestate e può richiedere ulteriori verifiche istruttorie ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo fondato su di esso.
- In presenza di esigenze istruttorie rilevanti per la decisione, il giudice amministrativo può onerare entrambe le parti della produzione di documenti e chiarimenti, fissando un termine per l'adempimento e rinviando la decisione di merito.
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