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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 539 del 25/09/2025

Provvedimento del 25 settembre 2025

Garante Privacy539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato numerose doglianze contro E-Power S.r.l. per chiamate promozionali indesiderate, in particolare nel settore fotovoltaico/energia, effettuate senza adeguata base giuridica e con numerazioni non iscritte al ROC, oltre che per l’omesso riscontro a un’istanza di esercizio dei diritti. Nel corso dell’istruttoria sono emersi anche profili critici sulla qualificazione dei ruoli con il list provider moldavo, sulla mancanza di verifiche sulla provenienza e validità dei consensi e sulle carenze informative e tecniche del form di ricontatto del sito web. Il Garante ha archiviato solo la contestazione sul tardivo riscontro all’Autorità, ha dichiarato illecito il trattamento, ha imposto il divieto di ulteriore trattamento dei dati del reclamante, ha ingiunto misure correttive e ha irrogato una sanzione di 35.000 euro, con pubblicazione del provvedimento.

Ordinanza-ingiunzione nei confronti di E-Power S.r.l. per telemarketing illecito, mancato riscontro all’interessato e criticità nel form web e nella filiera dei list provider

E-Power S.r.l. - telemarketing illecito, diritti dell’interessato e criticità del form web

Il provvedimento riguarda E-Power S.r.l. ed è stato adottato all’esito di un’istruttoria avviata a seguito di un reclamo e di numerose segnalazioni relative a chiamate promozionali indesiderate nel settore energia/fotovoltaico, nonché al mancato riscontro a un’istanza di esercizio dei diritti.

Origine del procedimento e attività istruttoria

L’Ufficio ha avviato il procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice privacy per l’adozione di provvedimenti ex art. 58, par. 2, GDPR. Il reclamo principale lamentava:

  • ricezione di due chiamate promozionali senza consenso;
  • iscrizione del numero al Registro Pubblico delle Opposizioni;
  • mancato riscontro all’istanza inviata via PEC l’11 giugno 2024.

Nel corso dell’istruttoria sono pervenute ulteriori segnalazioni analoghe, per un totale considerato dal Garante di 22 segnalazioni e un reclamo. L’Autorità ha chiesto informazioni alla Società e ha poi formulato una contestazione formale, dopo aver acquisito anche documentazione relativa al contratto con il list provider moldavo I.C.S. Besteast S.r.l. e alla nomina a responsabile del trattamento da questa conferita a E-Power.

Condotte esaminate

Il Garante ha esaminato tre ambiti principali:

  • le campagne di telemarketing e teleselling;
  • la gestione delle istanze di esercizio dei diritti;
  • il form presente sul sito web aziendale per il ricontatto.

Telemarketing, base giuridica e numerazioni utilizzate

L’Autorità ha ritenuto accertato che le attività promozionali fossero svolte:

  • in assenza di un’idonea base giuridica;
  • senza prova della validità dei consensi;
  • con numerazioni non iscritte al ROC;
  • anche verso numeri iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni.

Sono stati richiamati gli artt. 5, 6, 7 e 24 GDPR e l’art. 130 del Codice privacy. Il Garante ha sottolineato che il titolare deve dimostrare non solo di avere raccolto il consenso, ma anche che esso sia valido ai sensi dell’art. 7 GDPR. Nel caso concreto E-Power si è limitata a produrre il contratto di acquisto delle anagrafiche, senza documentare in modo adeguato l’origine dei dati, le modalità di acquisizione dei consensi e le verifiche preliminari sul RPO.

Filiera dei dati e ruolo dei soggetti coinvolti

Un profilo rilevante ha riguardato la corretta qualificazione dei ruoli tra E-Power e I.C.S. Besteast S.r.l. Il Garante ha escluso la configurabilità del rapporto titolare-responsabile così come prospettato dalla Società e ha ritenuto che:

  • E-Power operasse come titolare autonomo, perché determinava finalità e mezzi delle campagne nel proprio interesse;
  • anche Besteast operasse come titolare autonomo, in quanto list provider che acquisiva dati per comunicarli a terzi.

Il fatto che il fornitore fosse stabilito in Moldavia ha rafforzato, secondo il Garante, l’esigenza di controlli stringenti sulla provenienza e sulla formazione delle liste. È stato richiamato anche il Codice di condotta in materia di telemarketing e teleselling, utilizzato come riferimento di best practice per la selezione dei list provider e la verifica delle liste.

Gestione dei diritti dell’interessato

Il Garante ha accertato l’omesso riscontro all’istanza di esercizio dei diritti presentata dal reclamante, rilevando la violazione degli artt. 12, 15, 17 e 21 GDPR. La Società non ha fornito una risposta nei termini di legge né ha dimostrato l’esistenza di procedure adeguate per la gestione delle richieste, incluse quelle formulate verbalmente durante i contatti telefonici.

Form di ricontatto e informativa sul sito web

Con riferimento al form presente sul sito aziendale per richiedere il ricontatto, il Garante ha ritenuto non conformi le modalità di raccolta dei dati, poiché:

  • non erano previste misure adeguate per verificare l’identità dell’utente;
  • non era assicurata la verifica dell’esattezza dei dati inseriti;
  • l’informativa ex art. 13 GDPR non risultava consultabile.

Sono stati quindi richiamati gli artt. 5 e 13 GDPR.

Valutazioni sul riscontro all’Autorità

In relazione al tardivo e incompleto riscontro alle richieste istruttorie dell’Autorità, il Garante ha invece archiviato la contestazione. Ha ritenuto che la Società avesse dimostrato circostanze non imputabili e non prevedibili, tali da escludere l’elemento soggettivo della violazione, richiamando il principio di responsabilità personale nelle sanzioni amministrative e l’assenza di responsabilità oggettiva.

Esito del procedimento e misure adottate

Il Garante ha quindi:

  • archiviato la contestazione relativa agli artt. 157 del Codice e 31 e 58 GDPR;
  • dichiarato illecito il trattamento;
  • imposto il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati del reclamante;
  • ingiunto l’adozione di misure adeguate per rendere leciti i trattamenti promozionali, con particolare attenzione a selezione dei list provider, origine dei dati, validità dei consensi e verifiche presso il RPO;
  • ingiunto misure adeguate anche per i trattamenti connessi al sito web aziendale;
  • ordinato la comunicazione all’Autorità, entro 30 giorni, delle iniziative adottate.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Ai sensi degli artt. 166 del Codice e 83, parr. 3 e 5, GDPR, il Garante ha applicato una sanzione pecuniaria di 35.000 euro. Nella quantificazione sono stati considerati:

  • la gravità delle violazioni, anche in ragione del numero di interessati coinvolti e del fenomeno del telemarketing;
  • il carattere colposo della condotta, qualificata come grave negligenza;
  • la cooperazione successiva della Società e la revisione della compliance avviata nel corso del procedimento;
  • l’assenza di precedenti e le dimensioni aziendali.

È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante, quale sanzione accessoria, e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Indicazioni operative per i destinatari

Il provvedimento conferma alcuni punti di attenzione rilevanti per operatori di telemarketing e committenti:

  • la necessità di provare la validità e tracciabilità del consenso;
  • l’obbligo di verificare le liste, il RPO e l’eventuale black list;
  • la corretta qualificazione dei ruoli nella filiera dei dati;
  • l’adozione di procedure effettive per i diritti degli interessati;
  • la conformità delle informative e dei form online ai requisiti degli artt. 13 e 5 GDPR.

Punti principali

Origine del procedimento e istruttoria

Il procedimento è stato avviato d’ufficio a seguito di molteplici reclami e segnalazioni contro E-Power S.r.l. per contatti promozionali indesiderati e mancato riscontro alle istanze di esercizio dei diritti. Nel caso principale, il reclamante lamentava due chiamate promozionali per impianti fotovoltaici, l’assenza di consenso e l’iscrizione del proprio numero al Registro Pubblico delle Opposizioni, oltre al mancato riscontro alla richiesta inviata via PEC.

Telemarketing senza base giuridica e numerazioni non ROC

L’Autorità ha ritenuto accertato che le chiamate promozionali siano state effettuate in assenza di idonea base giuridica e mediante numerazioni non iscritte al ROC, in violazione degli artt. 5, 6, 7 e 24 GDPR e dell’art. 130 del Codice privacy. Sono state valorizzate 22 segnalazioni e un reclamo, tutte concordanti nel descrivere contatti promozionali indesiderati, anche verso numeri iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni.

Prova del consenso e verifiche sui list provider

E-Power non ha fornito evidenza sufficiente della legittima acquisizione delle liste contattate, né della validità dei consensi raccolti ai sensi dell’art. 7 GDPR, né delle verifiche effettuate sul RPO prima delle campagne. Il Garante ha ribadito che l’onere di dimostrare il consenso valido e le verifiche sulle liste grava sul titolare e ha richiamato anche il Codice di condotta in materia di telemarketing e teleselling come parametro di diligenza.

Ruoli soggettivi e rapporti con il list provider estero

Il Garante ha escluso che ICS Besteast S.r.l. fosse un responsabile del trattamento di E-Power: entrambe le società sono state ricondotte al ruolo di titolari autonomi, poiché la prima acquisiva e cedeva liste per finalità proprie di comunicazione a terzi e la seconda decideva finalità e mezzi delle campagne nel proprio interesse. È stato inoltre rilevato che il fornitore era stabilito in Moldavia, circostanza che rendeva ancora più necessarie verifiche adeguate sulla filiera del trattamento.

Diritti dell’interessato e form web

È stata accertata la mancata evasione dell’istanza del reclamante ex artt. 12, 15, 17 e 21 GDPR. Inoltre, il form di ricontatto presente sul sito non prevedeva adeguate misure per verificare identità ed esattezza dei dati inseriti e l’informativa risultava non consultabile, con violazione degli artt. 5 e 13 GDPR.

Esito, misure e sanzione

Il Garante ha archiviato la sola contestazione relativa al tardivo riscontro alle richieste dell’Autorità, ritenendo giustificato il ritardo per circostanze non imputabili. Ha poi dichiarato illecito il trattamento, vietato ogni ulteriore trattamento dei dati del reclamante, ingiunto misure correttive sulle campagne promozionali e sul sito web, e irrogato una sanzione di 35.000 euro. È stata disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Come è indicizzato

Materiemarketing e telemarketingsanzioni gdprdiritti dell'interessatopubblica amministrazione

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