Cassazione Penale, Sentenza n. 18612/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad Andrea Arena. La revoca era stata chiesta ai sensi dell'art. 168, comma 1 c.p., in quanto Arena aveva commesso un nuovo delitto (9 febbraio 2023) nel quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio (2 luglio 2022). Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta richiamando principi relativi a ipotesi diverse (cause ostative ex art. 164 c.p.), ritenendo che la revoca in sede esecutiva fosse soggetta alla previa verifica della conoscibilità dell'ostacolo da parte del giudice della cognizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che il giudice dell'esecuzione ha confuso due ipotesi distinte: (i) la revoca per esistenza di cause ostative già sussistenti al momento della concessione del beneficio (collegate alla verifica della conoscibilità) e (ii) la revoca obbligatoria di diritto prevista dall'art. 168, comma 1 c.p. per la commissione di un nuovo delitto nel quinquennio. Poiché nel caso di specie si era verificata la seconda ipotesi (nuovo reato il 9/2/2023, entro il quinquennio), la revoca è di diritto e il giudice dell'esecuzione doveva provvedere senza valutare la 'conoscibilità' del fatto da parte del giudice della cognizione. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al GIP del Tribunale di Cosenza per nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 168, comma 1 cod. pen.
Prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena in caso di commissione di un nuovo delitto nel periodo di efficacia del beneficio; la Corte conferma che tale revoca è obbligatoria e non dipende dalla conoscibilità del fatto da parte del giudice della cognizione.
art. 164, comma 4 cod. pen.
Norma sulle cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; richiamata per distinguere l'ipotesi diversa in cui la revoca riguarda una causa ostativa preesistente alla concessione del beneficio, che comporta la verifica della conoscibilità.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Previsione delle censure di violazione di legge e vizio di motivazione disponibili in ricorso per cassazione; il ricorrente ha dedotto violazione di legge (art.168 c.p.) e motivazione illogica/contraddittoria.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di riproduzione del motivo di ricorso; il ricorso è stato proposto nei limiti di tale disposizione.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra (A) revoca per cause ostative già esistenti al momento della concessione (art.164 c.p.) e (B) revoca obbligatoria per commissione di nuovo delitto nel periodo di efficacia del beneficio (art.168 c.p.). Sono ipotesi giuridiche diverse con conseguenze procedurali differenti.
- Se il beneficiario commette un nuovo reato nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale, la revoca è di diritto e il giudice dell'esecuzione è tenuto a pronunciarla indipendentemente dalla valutazione sulla conoscibilità del fatto da parte del giudice della cognizione.
- La verifica della 'conoscibilità' riguarda invece soltanto le ipotesi in cui si deduca l'esistenza di una causa ostativa al momento della concessione del beneficio: in tali casi il giudice dell'esecuzione può revocare solo se l'ostacolo non era conoscibile dal giudice della cognizione.
- Il pubblico ministero può chiedere la revoca e, se il giudice dell'esecuzione rigetta la richiesta nonostante sussista un motivo di revoca di diritto (es. nuovo delitto nel quinquennio), la decisione è suscettibile di annullamento in sede di cassazione.
- Il termine temporale rilevante per l'art.168 è il quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione; occorre verificare la data del passaggio in giudicato e la data del nuovo delitto.
- In fase esecutiva il giudice deve applicare i principi di diritto posti dalla Corte di Cassazione: un rigetto motivato confondendo le due fattispecie può determinare l'annullamento con rinvio.
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