Cassazione Civile, Sentenza n. 22184/2021 del 03/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La banca impugnava la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva confermato la condanna a corrispondere a Chianello euro 45.835 a titolo di perequazione automatica sulla quota della prestazione erogata dal fondo integrativo aziendale. La CRO deduceva prevalente violazione e falsa applicazione dell'art. 59 comma 13 L. 449/1997 (sospensione della perequazione), oltre a vizi relativi alla determinazione dei periodi per i quali era riconosciuto il diritto e agli effetti interruttivi della precedente giudiziale sulla prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della CRO. Ha confermato il principio secondo cui l'art. 59 comma 13 L. 449/1997 sospende la perequazione solo per i trattamenti previdenziali obbligatori e non si applica alle pensioni integrative a carico di fondi aziendali, le quali hanno natura retributiva; ne consegue che l'adeguamento per perequazione spetta sulla quota integrativa e non sulla quota obbligatoria. La Corte ha inoltre ritenuto che il giudicato già formato tra le stesse parti ha efficacia anche per il periodo successivo in quanto si tratta di rapporto di durata senza mutamenti di fatto o di diritto, e che la domanda giudiziale precedente ha avuto effetto interruttivo della prescrizione; per i periodi successivi opera la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 59, comma 13, Legge 29 dicembre 1997 n. 449
La sospensione della perequazione automatica al costo della vita riguarda i trattamenti previdenziali obbligatori e le fattispecie espressamente contemplate dalla norma; non si estende alle pensioni integrative erogate da fondi aziendali, che sono di natura retributiva.
art. 2900 c.c.
Richiamato nel motivo sul vizio di ultrapetizione ma la Corte ha ritenuto che la sentenza si sia mantenuta nei limiti della domanda; compete al giudice di merito interpretare la domanda.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione alla disciplina del giudizio e dell'interpretazione della domanda; la Cassazione ha confermato il potere del giudice di merito di interpretare l'oggetto processuale.
art. 132 c.p.c.
Richiamato in combinato con la valutazione dell'ultrapetizione e dell'interpretazione della domanda; la Corte ha ritenuto che la pronuncia si sia mantenuta nei limiti della domanda formulata.
art. 2909 c.c.
Richiamato insieme alle norme sulla prescrizione: la Corte ha respinto l'eccezione, confermando che la precedente domanda giudiziale ha avuto efficacia interruttiva.
art. 2935 c.c.
Norma sul computo della prescrizione in caso di condanna; usata nel ragionamento sulla prescrizione e sull'effetto interruttivo della domanda giudiziale.
art. 2945 c.c.
Richiamato per affermare l'effetto interruttivo permanente della precedente azione giudiziale (comma 2) quando essa ha avuto ad oggetto anche domanda di condanna.
art. 2953 c.c.
Per i periodi successivi all'oggetto del primo giudizio, la Corte ha riconosciuto l'applicazione della prescrizione decennale prevista da questa norma per i diritti di natura continuativa.
art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Rilevata la sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore versamento previsto per il contributo unificato nei casi indicati dalla norma modificata.
art. 1, co. 17, Legge n. 228/2012
Richiamata come modifica al D.P.R. n.115/2002 e valutata rispetto agli adempimenti contributivi processuali segnalati dalla Corte.
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176
Riferimento procedurale relativo al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nella fase di udienza.
Massime di principio
- La sospensione della perequazione prevista dall'art. 59 comma 13 L. 449/1997 si applica ai trattamenti previdenziali obbligatori e non alle pensioni integrative erogate da fondi aziendali: per controversie analoghe va distinto l'importo soggetto a perequazione (la quota retributiva/integrativa) da quella obbligatoria soggetta a sospensione.
- Un precedente giudicato su rapporti di durata può avere efficacia anche per i periodi successivi se non sono intervenuti mutamenti di fatto o di diritto; in controversie su prestazioni periodiche è quindi necessario verificare se il principio già accertato è applicabile ai ratei futuri.
- L'azione giudiziale che include domanda di condanna può avere effetto interruttivo della prescrizione anche in relazione a rate successive, con conseguente computo che può transitare a termini decennali (art. 2953 c.c.) per i periodi successivi, salvo diverso accertamento.
- Spetta al giudice di merito interpretare la portata temporale delle domande e l'eventuale ultràpetizione; le questioni di interpretazione dell'oggetto della domanda non costituiscono in genere profili di legittimità quando la Corte d'appello ha motivato la propria interpretazione.
- In controversie su pensioni integrative, la liquidazione della perequazione va effettuata separando le quote (obbligatorie vs integrative): la parte integrativa può conservare natura retributiva e quindi diritto alla perequazione anche quando quella obbligatoria sia sospesa.
- Le spese processuali sono generalmente poste a carico della parte soccombente; in sede di Cassazione è prassi liquidare compensi, esborsi e percentuali forfetarie in base alle tabelle vigenti.
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