Risposta n. 89 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene di poter attribuire rilevanza fiscale alla correzione nel 2025 (mediante variazioni in diminuzione nella dichiarazione IRES e IRAP 2026/2026) richiamando l'art. 8 DL 73/2022; in alternativa avrebbe presentato dichiarazione integrativa a favore per il 2024 e ritiene non dovute sanzioni alla luce della prassi (ris. 82/E/2020)
IRES e IRAP - correzione di errore contabile rilevante relativo a costo 2024 emerso dopo fusione 2025 e adempimenti dichiarativi dell'incorporante
Il quesito
Se e come l'incorporante possa riconoscere fiscalmente nel periodo d'imposta 2025 la correzione di un errore contabile rilevante commesso dall'incorporata nel 2024 (costo non imputato), se sia necessario presentare dichiarazione integrativa in nome dell'incorporata per il 2024 e se ciò escluda sanzioni per infedeltà dichiarativa
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda il subentro dell'incorporante nei rapporti tributari e conferma che, alla luce del d.lgs. 192/2025, le correzioni assumono rilievo fiscale nel periodo di correzione solo se non qualificate come "rilevanti" dall'OIC 29. Essendo l'errore definito rilevante, la correzione non è rilevante ai fini IRES/IRAP nel 2025 e l'incorporante deve presentare le dichiarazioni integrative in nome dell'incorporata per il 2024 entro i termini di decadenza; l'eventuale credito risultante può essere utilizzato nelle dichiarazioni 2025/2026. La dichiarazione integrativa interamente a favore non è soggetta a sanzione, altrimenti si applicano le sanzioni ordinarie salvo riduzioni previste dalla legge
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 31 mar 2026Risposta n. 93 del 31/03/2026
- Interpello · 31 mar 2026Risposta n. 90 del 31/03/2026
- Interpello · 31 mar 2026Risposta n. 91 del 31/03/2026
- Interpello · 31 mar 2026Risposta n. 92 del 31/03/2026
- Interpello · 30 mar 2026Risposta n. 87 del 30/03/2026
- Interpello · 30 mar 2026Risposta n. 88 del 30/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →