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Sentenza

Sentenza n. 290/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Umbria n. 536 in data 3 giugno 2025, nella parte concernente il pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Giustizia amministrativa202600048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Umbria n. 536 del 3 giugno 2025, limitatamente al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 536/2025, deducendo di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e sollecitato senza esito il Ministero al pagamento delle spese di giudizio liquidate in suo favore quale difensore antistatario. Ha chiesto che fosse ordinato al Ministero di adempiere e che fosse nominato un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva. Il Ministero, costituitosi mediante l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto con memoria meramente formale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. La sentenza oggetto di ottemperanza disciplinava già espressamente le modalità esecutive anche con riferimento alle spese di lite: prevedeva un termine per il pagamento e, in caso di inutile decorso, la possibilità per il ricorrente di rivolgersi al commissario ad acta già nominato, individuato nel Prefetto di Terni o in un funzionario da lui delegato, affinché provvedesse in via sostitutiva. La domanda proposta costituiva quindi un'inutile duplicazione delle statuizioni già contenute nella sentenza da eseguire. Inoltre, il ricorrente non aveva allegato di avere previamente richiesto l'intervento del commissario ad acta; mancava pertanto anche il presupposto per qualificare il ricorso come reclamo contro l'attività o l'inerzia del commissario ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a. Le spese del giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e, al comma 6, il reclamo contro l'attività o l'inerzia del commissario ad acta; il TAR ha escluso che potesse configurarsi tale reclamo in assenza di una previa richiesta di intervento al commissario.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il ricorrente ha dichiarato di avere atteso il termine previsto dalla disposizione prima di agire per il pagamento delle somme dovute.

  • sentenza TAR Umbria n. 536 del 3 giugno 2025

    Il giudicato presupposto aveva già disciplinato il pagamento delle spese di lite e previsto il ricorso al commissario ad acta in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per ottemperanza che chieda nuovamente al giudice di ordinare un adempimento e di nominare un commissario ad acta quando la sentenza da eseguire ha già disciplinato le modalità di adempimento e ha già nominato il commissario competente per l'esecuzione sostitutiva.
  • Quando il giudicato prevede che il creditore debba rivolgersi previamente al commissario ad acta già nominato in caso di mancato adempimento, la mancata allegazione di tale richiesta impedisce di configurare l'inerzia dell'amministrazione come inottemperanza dell'ordine giudiziale e non consente di qualificare il ricorso come reclamo contro l'attività o l'inerzia del commissario ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a.
  • Il giudizio di ottemperanza non può essere utilizzato per duplicare le statuizioni esecutive già contenute nel giudicato, ma deve rispettare il procedimento e le competenze esecutive concretamente stabiliti dalla sentenza da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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