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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 615 del 17/10/2024

Provvedimento del 17 ottobre 2024

Garante Privacy615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che Serfin 97 S.r.l., quale responsabile del trattamento nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione creditoria, non aveva tracciato l'origine di un indirizzo e-mail usato per contattare il debitore né lo aveva correttamente riportato al titolare. La condotta ha integrato la violazione dell'art. 28, par. 3, lett. a), e) e h) GDPR, in quanto ha impedito al titolare di disporre di dati esatti e aggiornati e di riscontrare compiutamente l'istanza di accesso dell'interessato. Pur prendendo atto delle misure tecniche e organizzative successivamente adottate, il Garante ha irrogato a Serfin 97 S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 60.000 euro e ha disposto la pubblicazione del provvedimento.

Serfin 97 S.r.l.: sanzione per gestione non tracciata e non aggiornata dei dati di contatto usati nel recupero crediti

Serfin 97 S.r.l.: gestione non tracciata di un recapito e-mail nel recupero crediti

Il Garante ha esaminato un reclamo relativo a un trattamento di dati personali svolto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti e di recupero stragiudiziale. Il destinatario del provvedimento è Serfin 97 S.r.l., qualificata come responsabile del trattamento, cui è stata contestata la mancata tracciabilità dell'origine di un indirizzo e-mail utilizzato per contattare un debitore.

Origine del procedimento e attività istruttoria

Il procedimento trae origine dal reclamo presentato il 19 novembre 2021 da un interessato, che lamentava l'invio di una comunicazione di recupero crediti a un indirizzo e-mail riferibile a un proprio conoscente, anziché a sé stesso. L'interessato ha precisato di non aver mai comunicato quell'indirizzo al fornitore originario né ai soggetti cessionari o incaricati del recupero.

A seguito del reclamo, il Garante ha avviato un'istruttoria ai sensi dell'art. 157 del Codice privacy, richiedendo informazioni a Serfin 97 S.r.l. e, successivamente, a P.E.S. S.r.l. Sono stati inoltre svolti accertamenti ispettivi dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza nelle giornate del 26 e 27 ottobre 2022.

Ruoli privacy e contesto della cartolarizzazione

Dagli atti è emerso che P.E.S. S.r.l. operava quale special purpose vehicle nell'ambito di una cartolarizzazione di crediti disciplinata dalla l. n. 130/1999, ed era titolare del trattamento dei dati dei debitori ceduti. Serfin 97 S.r.l. era incaricata da Centotrenta Servicing S.p.A., a sua volta coinvolta nell'operazione, per attività di riscossione e recupero crediti, con qualifica di responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.

Il Garante richiama il quadro normativo della cartolarizzazione e chiarisce che, pur non disponendo in proprio di una struttura operativa, il veicolo di cartolarizzazione assume la titolarità del trattamento dei dati dei debitori ceduti, mentre il servicer e gli eventuali sub-servicer pongono in essere i trattamenti in nome e per conto del titolare. In questo contesto, al responsabile sono richiesti elevati standard di competenza e specifici obblighi diretti previsti dal GDPR.

Fatti accertati nel caso concreto

Nel corso dell'istruttoria è stato acquisito il tracciato originario dei dati del reclamante e il fascicolo relativo ai crediti insoluti. Da tale documentazione risultava l'esistenza di tre fatture insolute, ma non vi era alcun indirizzo e-mail del reclamante tra i dati anagrafici detenuti dal titolare.

Serfin 97 S.r.l. ha riferito di aver ricevuto mandato il 18 dicembre 2020 per verificare la possibilità di una definizione stragiudiziale delle morosità e di aver effettuato chiamate telefoniche ai recapiti forniti dal committente; solo successivamente sarebbe stata inviata una comunicazione via e-mail. La società ha indicato che il personale non ricordava con esattezza la fonte dell'indirizzo e-mail, ipotizzando che potesse provenire da contatti telefonici o da fonti pubbliche.

La stessa Serfin 97 S.r.l. ha inoltre dichiarato di aver cancellato l'indirizzo contestato il 1° dicembre 2021, sia dalla pratica sia dal proprio database, e di aver riscontrato il reclamo nei termini.

Valutazioni del Garante sugli obblighi del responsabile

Il Garante sottolinea che, nel contesto del recupero crediti, il responsabile del trattamento deve non solo attenersi alle istruzioni del titolare, ma anche adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire l'aggiornamento dei dati, la tracciabilità della loro origine e la correttezza delle informazioni utilizzate per il contatto con il debitore. Ciò risponde ai principi di liceità, correttezza ed esattezza ex art. 5, par. 1, lett. a) e d) GDPR, oltre che all'esigenza di consentire al titolare di riscontrare correttamente le istanze dell'interessato, anche in relazione alla fonte dei dati ex art. 15, par. 1, lett. g) GDPR.

L'Autorità evidenzia che, nel caso concreto, il contratto di sub-servicing prevedeva specifici obblighi di aggiornamento, evidenza delle operazioni effettuate, comunicazione dei dati necessari e cooperazione con il titolare per il rispetto della normativa privacy. Serfin 97 S.r.l., però, non ha tenuto traccia dell'origine dell'e-mail contestata e non ha inserito tale dato nel fascicolo dei crediti del titolare, impedendo così a P.E.S. S.r.l. di disporre di informazioni esatte e aggiornate.

Violazione dell'art. 28, par. 3, lett. a), e) e h) GDPR

Il Garante ha ritenuto che la condotta integri una violazione dell'art. 28, par. 3, lett. a), e) e h) GDPR, in quanto il responsabile non ha agito secondo le istruzioni del titolare, non ha assistito adeguatamente il titolare nel garantire la conformità alla disciplina e non ha messo a disposizione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di trattamento.

L'Autorità ha escluso che l'episodio fosse un mero errore isolato e imprevedibile dell'operatore, rilevando invece l'assenza, all'epoca dei fatti, di misure tecniche idonee a prevenire simili criticità. Ha inoltre osservato che le dichiarazioni della società non trovavano pieno riscontro rispetto alla presunta trasmissione periodica al titolare di aggiornamenti sui dati di contatto.

La violazione è stata collocata temporalmente dal 23 ottobre 2021, data di invio dell'e-mail contestata, al 1° dicembre 2021, data della cancellazione del dato errato.

Misure adottate nel corso del procedimento

Nel corso del procedimento Serfin 97 S.r.l. ha dichiarato di aver introdotto misure correttive e di prevenzione, tra cui:

  • un sistema automatico di validazione degli indirizzi e-mail, con blocco dell'invio verso contatti non provenienti dal committente;
  • una procedura che richiede la conferma dell'identità del destinatario e l'autorizzazione all'invio, prima dell'utilizzo dell'indirizzo inserito;
  • una modifica del gestionale con validazione preventiva da parte del Team Leader;
  • l'obbligo, per gli operatori, di indicare la fonte del dato e di compilare un campo note dettagliato;
  • il blocco del salvataggio della modifica in caso di inserimento nel campo errato o di mancanza della fonte.

Il Garante ha preso atto di tali interventi e, proprio in considerazione dell'adeguamento sopravvenuto, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per adottare ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2 GDPR.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Accertata l'illiceità del trattamento, il Garante ha applicato l'art. 83, par. 4, lett. a) GDPR e ha valutato i criteri di cui all'art. 83, par. 2 GDPR. In particolare, ha considerato:

  • la gravità della violazione, collegata all'inosservanza degli obblighi del responsabile e al contesto delicato del recupero crediti;
  • la natura colposa della condotta;
  • l'adozione di misure idonee a mitigare le conseguenze, tra cui la cancellazione dell'indirizzo errato;
  • l'elevato grado di responsabilità della società per l'inadeguatezza delle misure organizzative;
  • la cooperazione con l'Autorità;
  • l'assenza di precedenti violazioni;
  • il fatto che la comunicazione inviata non avesse in concreto rivelato la situazione di insolvenza a terzi.

Sulla base di tali elementi, e tenuto conto anche delle condizioni economiche della società, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 60.000 euro.

Dispositivo

Il provvedimento:

  • rileva l'illiceità del trattamento effettuato da Serfin 97 S.r.l. per violazione dell'art. 28, par. 3, lett. a), e) e h) GDPR;
  • ordina il pagamento della sanzione di 60.000 euro ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i) GDPR;
  • ingiunge il pagamento entro 30 giorni dalla notifica, con possibilità di definizione agevolata nei limiti di legge;
  • dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Garante e l'annotazione nel registro interno dell'Autorità.

Avverso il provvedimento è ammessa opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini previsti dall'art. 78 GDPR, dagli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. n. 150/2011.

Punti principali

Origine del reclamo e istruttoria

Il procedimento origina dal reclamo presentato ai sensi dell'art. 77 GDPR da un interessato che lamentava l'uso, per finalità di recupero crediti, di un indirizzo e-mail appartenente a un terzo conoscente. Il Garante ha avviato richieste di informazioni ex art. 157 Codice privacy verso Serfin 97 S.r.l. e poi verso P.E.S. S.r.l., titolare del trattamento nell'operazione di cartolarizzazione, svolgendo anche accertamenti ispettivi tramite la Guardia di finanza.

Ruoli privacy nell'operazione di cartolarizzazione

P.E.S. S.r.l. è stata qualificata come titolare del trattamento in quanto special purpose vehicle cessionario dei crediti, mentre Serfin 97 S.r.l. ha operato come responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR, in qualità di special servicer incaricato del recupero crediti. Il Garante richiama il quadro della l. n. 130/1999 e chiarisce che il responsabile, pur operando per conto del titolare, deve rispettare istruzioni e obblighi diretti imposti dal GDPR.

Violazione accertata

È stato accertato che Serfin 97 S.r.l. non ha tenuto traccia dell'origine dell'indirizzo e-mail contestato e non lo ha inserito nel fascicolo dei crediti ceduti detenuto dal titolare. Ciò ha impedito a P.E.S. S.r.l. di disporre di informazioni esatte e aggiornate e di fornire un riscontro completo all'istanza di accesso dell'interessato. Il Garante ha quindi ritenuto violati gli obblighi di cui all'art. 28, par. 3, lett. a), e) e h) GDPR.

Misure successive e assenza di misure correttive

Nel corso del procedimento Serfin 97 S.r.l. ha rappresentato di avere introdotto nuove misure tecniche e organizzative: validazione automatica degli indirizzi e-mail, blocco dell'invio verso contatti non provenienti dal committente, obbligo di indicare fonte e note nel gestionale, controllo del Team Leader e impossibilità di salvare modifiche prive di corretta compilazione. Il Garante ha preso atto di tali interventi e ha ritenuto non necessario adottare misure correttive ex art. 58, par. 2 GDPR.

Sanzione e criteri di quantificazione

La violazione è stata qualificata come illecita e sanzionabile ai sensi dell'art. 83, par. 4, lett. a) GDPR. Il Garante ha valorizzato la gravità della condotta, la natura colposa, l'inadeguatezza delle misure organizzative, la cooperazione della società, l'assenza di precedenti e il fatto che la comunicazione inviata non rivelasse in concreto la situazione di insolvenza dell'interessato. È stata irrogata una sanzione di 60.000 euro, con ordine di pagamento entro 30 giorni dalla notifica, salva la facoltà di pagamento in misura ridotta.

Come è indicizzato

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