Sentenza del 16/06/2017 n. 14993 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.M. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato un avviso di accertamento IRPEF relativo al 2003. L'accertamento contestava la percezione di compensi non dichiarati, provenienti dalla società Scatolificio XXXX. Il ricorrente ha denunciato errori procedurali, violazione di legge e omessa motivazione, sostenendo che non fosse stata fornita una prova sufficiente del collegamento tra le annotazioni extracontabili, nelle quali compariva il nominativo abbreviato "B.", e la sua persona fisica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'utilizzo del quaderno extracontabile e del libretto di deposito rinvenuti presso la società verificata come elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. L'identificazione di "B." con B.M. è stata ritenuta logicamente fondata sulla presenza di rapporti commerciali tra la società verificata e la B. S.p.A., di cui B.M. era amministratore e socio, nonché sul suo ruolo di persona fisica più prossima alla gestione di tali rapporti. Il contribuente non ha fornito una prova contraria idonea a superare tali presunzioni. B.M. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c)
Consente di procedere alla rettifica del reddito anche quando l'incompletezza della dichiarazione risulta dai verbali relativi a ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti.
La rettifica del reddito può fondarsi anche su elementi emersi durante una verifica fiscale nei confronti di un soggetto diverso dal contribuente accertato, purché tali elementi costituiscano presunzioni semplici dotate di gravità, precisione e concordanza.
Codice civile, artt. 2709 e seguenti
Riguardano l'efficacia probatoria delle scritture contabili.
Nel concetto di scritture contabili possono rientrare anche documenti extracontabili, appunti personali e annotazioni che registrino operazioni d'impresa o rappresentino risultati economici, inclusa la cosiddetta "contabilità in nero".
Massime di principio
- La documentazione extracontabile rinvenuta presso un altro contribuente può legittimare un accertamento fiscale, anche se non costituisce una contabilità formalmente regolare, quando presenta annotazioni quantitative o monetarie riferibili ad operazioni d'impresa.
- La cosiddetta "contabilità in nero" può costituire, da sola, una presunzione grave, precisa e concordante idonea a fondare l'accertamento induttivo; spetta al contribuente fornire una prova contraria concreta e specifica.
- L'identificazione del destinatario di pagamenti annotati con un nome abbreviato può essere effettuata mediante presunzioni basate sui rapporti commerciali, sul ruolo societario e sulla prossimità del soggetto alla gestione dei rapporti con l'impresa verificata.
- La contestazione dell'accertamento non può limitarsi a negare genericamente il collegamento tra le annotazioni e il contribuente: occorre dimostrare, con elementi verificabili, che il nominativo indicato si riferisca a un'altra persona o che le somme non siano state percepite.
- Quando il giudice di merito espone un percorso logico coerente per collegare la documentazione extracontabile al contribuente, la Corte di cassazione non sostituisce tale valutazione con una propria, salvo vizi motivazionali o giuridici effettivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 giu 2017Sentenza del 16/06/2017 n. 14992 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 giu 2017Sentenza del 16/06/2017 n. 15035 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 giu 2017Sentenza del 16/06/2017 n. 29 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 16 giu 2017Sentenza del 16/06/2017 n. 99 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 16 giu 2017Sentenza del 16/06/2017 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 16 giu 2017Sentenza del 16/06/2017 n. 126 - Comm. Trib. Prov. Cremona
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →