Cassazione Civile, Ordinanza n. 33905/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento IVA per l'anno 2010 con cui l'Ufficio contestava a una società la detrazione indebitamente operata su acquisti di telefoni cellulari effettuati da una società interposta qualificata come cartiera, ritenendo che le operazioni fossero soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode IVA. La CTR aveva accolto l'appello della società, ritenendo non dimostrata, neppure per presunzioni, la consapevolezza o connivenza della contribuente nella frode e valorizzando elementi come la regolarità contabile, il pagamento delle fatture tramite mezzi bancari, minimi scostamenti di costo e l'asserita assenza di un vantaggio economico. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972, 2697 e 2727 c.c., per non avere la CTR valorizzato gli elementi presuntivi posti a base dell'accertamento e per avere confuso l'esistenza delle fatture con l'effettività delle operazioni; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., relativi alla struttura fittizia della società interposta, ai volumi di acquisti e rivendite sottocosto, al mancato versamento dell'IVA e al vantaggio competitivo ottenuto nella catena fraudolenta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e da trattare congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e frodi carosello, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche per presunzioni, mediante elementi oggettivi specifici idonei a dimostrare sia la natura fittizia del fornitore sia la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; una volta raggiunta tale prova, incombe sul contribuente dimostrare la propria buona fede e di avere adoperato la massima diligenza esigibile. Nel caso concreto, la CTR aveva trascurato elementi sintomatici gravi, precisi e concordanti (società cartiera priva di dipendenti e mezzi, acquisti rilevanti, rivendite sottocosto, omesso versamento IVA, vantaggio economico), valorizzando circostanze non decisive come la regolarità formale delle fatture e dei pagamenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È invocato per denunciare violazione di legge nella valutazione dell'onere probatorio e delle presunzioni.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È invocato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla frode e alla struttura della società interposta.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
La detrazione IVA presuppone un'operazione effettiva; nelle operazioni soggettivamente inesistenti il presupposto manca e il diritto può essere negato se il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
L'IVA versata a soggetto non legittimato alla rivalsa resta fuori dal meccanismo di detrazione.
art. 54, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
L'Amministrazione può provare l'inesistenza dell'operazione anche mediante presunzioni.
art. 39, primo comma, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in via analogica quale base per l'utilizzo di presunzioni nella ricostruzione fiscale.
Regola il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare gli elementi costitutivi della pretesa; una volta assolto tale onere, il contribuente deve provare la propria buona fede.
Consente la prova presuntiva; gli indizi gravi, precisi e concordanti possono fondare la pretesa erariale.
Le presunzioni semplici devono essere valutate secondo gravità, precisione e concordanza.
Massime di principio
- In tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria non deve provare la partecipazione dolosa del cessionario alla frode, ma è sufficiente dimostrare, anche per presunzioni, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
- Gli elementi indiziari tipici della frode possono consistere nella natura di cartiera del fornitore, nella mancanza di struttura organizzativa, in volumi anomali di operazioni, in vendite sottocosto e nell'omesso versamento dell'IVA; tali elementi, valutati complessivamente, possono invertire l'onere della prova.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi oggettivi specifici idonei a fondare la presunzione di frode, grava sul contribuente la prova contraria della propria buona fede e dell'adozione della massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- Ai fini del diritto alla detrazione IVA, la regolarità formale delle fatture, l'esistenza di pagamenti tracciabili e l'asserita convenienza economica dell'operazione non bastano, da soli, a superare la prova presuntiva dell'interposizione fittizia.
- Il giudice di merito deve valutare tutti gli indizi allegati dall'Amministrazione sia singolarmente sia nel loro complesso, motivando in modo coerente sulla loro gravità, precisione e concordanza; il mancato esame di tali elementi integra errore di diritto sindacabile in cassazione.
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