Cassazione Civile, Sentenza n. 31158/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vodafone impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato inefficace nei confronti della lavoratrice la cessione di ramo d'azienda a Comdata (ovvero l'esternalizzazione di servizi di back office e gestione credito) chiedendo la cassazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. e sostenendo che, ai sensi della Direttiva 2001/23/CE, sussistesse un trasferimento di entità economica conservante la propria identità. Le parti ricorrenti chiedevano altresì il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente valutato i fatti: il ramo trasferito non aveva autonomia funzionale e non risultavano trasferiti strumenti essenziali (infrastrutture tecnologiche, programmi/sistemi informatici critici, know‑how significativo), mentre sussisteva una costante interazione e ingerenza della cedente (Vodafone) nell'attività dei lavoratori trasferiti e vi era un contratto di fornitura contestuale che non trasformava il ramo in entità autonoma. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE è stata ritenuta non necessaria alla decisione, atteso che la giurisprudenza comunitaria è già consolidata e la questione era preminentemente di fatto. Vodafone è stata condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 2112 cod. civ.
La norma si applica quando è trasferito un ramo o una porzione d'azienda che costituisce un'entità economica dotata di autonomia funzionale e preesistente; la verifica della sussistenza di tali presupposti è valutazione di merito riservata al giudice di merito e richiede un apprezzamento complessivo degli elementi fattuali
Direttiva 2001/23/CE
Protegge i lavoratori in caso di trasferimento di un'entità economica che conserva la propria identità; l'identità si determina considerando nel loro insieme elementi organizzativi, personali e materiali e deve preesistere al trasferimento; gli elementi vanno valutati globalmente e non isolatamente
d.lgs. n. 276/2003, art. 29, comma 3
La disciplina nazionale sul cambio di appalto non determina automaticamente l'applicabilità della direttiva nei casi di acquisizione di un gruppo di lavoratori; la giurisprudenza italiana interpreta il regime in relazione ai criteri comunitari dell'autonomia e della preesistenza
d.lgs. n. 276/2003, art. 32 (modifiche)
Le modifiche non hanno eliminato il requisito della preesistenza e dell'autonomia funzionale del ramo ceduto ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c.; il ramo deve già essere capace di operare autonomamente al momento del trasferimento
art. 267 TFUE (rinvio pregiudiziale)
Il giudice nazionale di ultima istanza deve rimettere questioni alla Corte di Giustizia quando necessario; l'obbligo viene meno se la questione è già chiarita dalla giurisprudenza comunitaria o se la domanda non è rilevante per la decisione (concetto di acte clair e rilevanza)
Massime di principio
- Per qualificare una cessione come trasferimento ai sensi dell'art. 2112 c.c. e della Direttiva 2001/23/CE occorre dimostrare che la porzione ceduta costituisse una entità economica preesistente e dotata di autonomia funzionale: la valutazione è globale e non può fondarsi su singoli elementi isolati
- Elementi come la mancata cessione di infrastrutture essenziali (sistemi informatici critici, hub/router), l'assenza di know‑how specifico trasferito, o la persistenza di continue ingerenze operative del cedente sul personale, sono indici rilevanti ai fini dell'esclusione del trasferimento
- Un contratto di fornitura di servizi stipulato contestualmente alla cessione non impedisce in astratto l'applicazione dell'art. 2112, ma se quel contratto lascia alla cedente un controllo di dettaglio e non consente al cessionario autonomia, ciò depone contro l'esistenza di un ramo autonomo
- In caso di outsourcing 'leggero' (rami dematerializzati dove il fattore personale è preponderante) è comunque necessario che il gruppo di lavoratori abbia un bagaglio comune di conoscenze e potenzialità commerciali tali da poter offrire sul mercato il servizio in modo autonomo rispetto al cedente
- La prova sulla (non)esistenza del ramo di azienda e sull'inefficacia della cessione può essere chiesta dal lavoratore davanti al giudice nazionale, che decide sulla base degli elementi fattuali disponibili; il sindacato di legittimità è limitato quando la pronuncia di merito è motivata
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE non è automatica: è necessaria solo se il principio comunitario non è già chiarito o se la risposta è rilevante per il giudizio; non vale come mezzo per ottenere un riesame dei fatti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 2 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 31046/2021 del 02/11/2021
- Sentenza lavoro · 2 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 31054/2021 del 02/11/2021
- Sentenza lavoro · 2 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 31065/2021 del 02/11/2021
- Sentenza lavoro · 2 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 31073/2021 del 02/11/2021
- Sentenza lavoro · 2 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 31117/2021 del 02/11/2021
- Sentenza lavoro · 2 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 31118/2021 del 02/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →