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Ordinanza

Ordinanza n. 4232/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento del 4/7/2023 di ricalcolo del prelievo supplementare imputato.

Giustizia amministrativa202301599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del 4 luglio 2023 di ricalcolo del prelievo supplementare per le campagne lattiere 1997, 1998, 1999, 2004, 2005, 2006 e 2007

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il ricalcolo del prelievo supplementare relativo a sette campagne lattiere, adottato in ottemperanza a precedenti sentenze del Consiglio di Stato e del TAR. Ha dedotto la giurisdizione del giudice amministrativo, la violazione dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, dei criteri di ricalcolo e delle disposizioni del regolamento CE n. 1788/2003, della legge n. 119/2003 e del decreto ministeriale 31 luglio 2003, nonché la prescrizione del credito. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita depositando documenti; AGEA è intervenuta ad opponendum, eccependo l’inammissibilità e contestando la fondatezza della prescrizione. Il ricorrente ha chiesto il rinvio, dichiarando di avere presentato il 31 agosto 2026 un’istanza per la definizione transattiva delle posizioni debitorie ai sensi dell’art. 10-ter della legge n. 103/2023.

La decisione

Il TAR non ha deciso le censure di merito né le questioni di giurisdizione, ammissibilità o prescrizione. Ha disposto un incombente istruttorio: la parte più diligente dovrà riferire entro il 31 gennaio 2027 sull’esito dell’istanza di definizione transattiva, così da consentire al MASAF, quale organismo di composizione, di prendere posizione sulle richieste di sospensione delle procedure di riscossione e recupero, di svincolo delle somme pignorate anche presso terzi e sul pagamento delle somme dovute per effetto della traslazione. Ha fissato l’udienza pubblica per il prosieguo al 19 maggio 2027.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 4, l. 241/1990

    La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990.

    La disposizione è menzionata soltanto come parametro della censura del ricorrente; l’ordinanza non la interpreta né decide la relativa doglianza.

  • art. 10-ter l. 103/2023

    Il Collegio ritiene che, ai fini del decidere, vada posto a carico della parte più diligente di relazionare il Tribunale circa l’esito dell’istanza che parte ricorrente ha dichiarato con richiesta di rinvio depositata il 31 agosto 2026 di aver presentato per la definizione in via transattiva delle posizioni debitori pendenti ai sensi dell’art.10-ter della Legge n.103/2023, consentendo al MASAF Organismo di composizione di prendere posizione quanto alla richiesta di sospensione delle procedure di riscossione e di recupero dei debiti, allo svincolo delle somme oggetto di pignoramento anche presso terzi ed al pagamento delle somme dovute per effetto della traslazione.

    La pendenza della procedura di definizione transattiva, invocata ai sensi della norma, rende necessario acquisire informazioni sul suo esito e sulle richieste collegate prima di proseguire la decisione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici

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