Ordinanza n. 4232/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del 4/7/2023 di ricalcolo del prelievo supplementare imputato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del 4 luglio 2023 di ricalcolo del prelievo supplementare per le campagne lattiere 1997, 1998, 1999, 2004, 2005, 2006 e 2007
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il ricalcolo del prelievo supplementare relativo a sette campagne lattiere, adottato in ottemperanza a precedenti sentenze del Consiglio di Stato e del TAR. Ha dedotto la giurisdizione del giudice amministrativo, la violazione dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, dei criteri di ricalcolo e delle disposizioni del regolamento CE n. 1788/2003, della legge n. 119/2003 e del decreto ministeriale 31 luglio 2003, nonché la prescrizione del credito. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita depositando documenti; AGEA è intervenuta ad opponendum, eccependo l’inammissibilità e contestando la fondatezza della prescrizione. Il ricorrente ha chiesto il rinvio, dichiarando di avere presentato il 31 agosto 2026 un’istanza per la definizione transattiva delle posizioni debitorie ai sensi dell’art. 10-ter della legge n. 103/2023.
La decisione
Il TAR non ha deciso le censure di merito né le questioni di giurisdizione, ammissibilità o prescrizione. Ha disposto un incombente istruttorio: la parte più diligente dovrà riferire entro il 31 gennaio 2027 sull’esito dell’istanza di definizione transattiva, così da consentire al MASAF, quale organismo di composizione, di prendere posizione sulle richieste di sospensione delle procedure di riscossione e recupero, di svincolo delle somme pignorate anche presso terzi e sul pagamento delle somme dovute per effetto della traslazione. Ha fissato l’udienza pubblica per il prosieguo al 19 maggio 2027.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, l. 241/1990
La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990.
La disposizione è menzionata soltanto come parametro della censura del ricorrente; l’ordinanza non la interpreta né decide la relativa doglianza.
art. 10-ter l. 103/2023
Il Collegio ritiene che, ai fini del decidere, vada posto a carico della parte più diligente di relazionare il Tribunale circa l’esito dell’istanza che parte ricorrente ha dichiarato con richiesta di rinvio depositata il 31 agosto 2026 di aver presentato per la definizione in via transattiva delle posizioni debitori pendenti ai sensi dell’art.10-ter della Legge n.103/2023, consentendo al MASAF Organismo di composizione di prendere posizione quanto alla richiesta di sospensione delle procedure di riscossione e di recupero dei debiti, allo svincolo delle somme oggetto di pignoramento anche presso terzi ed al pagamento delle somme dovute per effetto della traslazione.
La pendenza della procedura di definizione transattiva, invocata ai sensi della norma, rende necessario acquisire informazioni sul suo esito e sulle richieste collegate prima di proseguire la decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 set 2026Ordinanza n. 15183/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 23 set 2026Ordinanza n. 1831/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 23 set 2026Ordinanza n. 1558/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 23 set 2026Ordinanza n. 1565/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 23 set 2026Ordinanza n. 15180/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 23 set 2026Ordinanza n. 15181/2026 - Roma, Sezione 5B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →