Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14477/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 316-ter c.p. e la confisca per equivalente dell'importo ritenuto profitto del reato. Due motivi principali: (1) violazione dell'art. 43 c.p., deducendo che i modelli Uniemens erano predisposti dall'associazione di categoria (CNA) e che egli non aveva svolto attività materiale né potere di formare le comunicazioni; il mancato versamento sarebbe dovuto alla crisi di liquidità della società; (2) violazione degli artt. 322-ter e 578-bis (e connessi) contestando la confisca nei suoi confronti perché il vantaggio sarebbe andato alla società e perché, con riferimento alle condotte dichiarate prescritte ante 3/8/2017, la confisca per equivalente non poteva essere applicata retroattivamente dopo il mutamento giurisprudenziale che ha riconosciuto alla confisca natura ripristinatoria (sent. "Massini").

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto il primo motivo come manifestamente infondato, ritenendo che i dati contenuti nel modello Uniemens derivavano dal datore di lavoro e dunque non fosse provata l'estraneità del ricorrente. Ha altresì respinto l'eccezione relativa all'impossibilità di disporre la confisca per il fatto del fallimento della società, confermando che il fallimento non impedisce la confisca e che può essere disposta nei confronti del legale rappresentante se questi ha beneficiato del profitto. Tuttavia, la Corte ha accolto il motivo relativo alla porzione di profitto derivante da condotte ormai prescritte anteriori al 3/8/2017: in ragione del mutamento giurisprudenziale sulla natura "ripristinatoria" della confisca per equivalente (sent. Massini) e del principio di non retroattività in malam partem, la confisca per equivalente non può essere applicata alle condotte prescritte anteriori all'orientamento giurisprudenziale. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla confisca relativa ai fatti anteriori al 3/8/2017, con rinvio alla Corte di appello per rideterminare il quantum confiscabile escludendo la porzione riferibile alle condotte prescritte; il resto del ricorso è inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 316-ter c.p.

    Norma del codice penale che ha retto la contestazione principale nei confronti dell'imputato; la Corte ha confermato la condanna per il reato richiamato, salvo la declaratoria di prescrizione per le condotte anteriori al 3/8/2017.

  • art. 43 c.p.

    Invocato dal ricorrente per negare la riconducibilità delle condotte alla sua persona (assenza di attività materiale nella predisposizione dei modelli). La Corte ha interpretato la norma nel senso che la responsabilità personale residua quando i dati trasmessi (Uniemens) derivano dal datore di lavoro, per cui l'argomento non esclude la colpevolezza.

  • art. 322-ter c.p.

    Richiamato nel contesto della discussione sulla qualificazione del profitto e sulla legittimità della confisca; la Corte ha ritenuto che, anche se il profitto è formalmente riconducibile alla società, può essere confiscato a carico del legale rappresentante se questi l'ha effettivamente beneficiato.

  • art. 578-bis c.p.p.

    Norma processuale rilevante rispetto alla confisca per equivalente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interpretazione giurisprudenziale che attribuisce natura ripristinatoria alla confisca per equivalente non può essere applicata retroattivamente in malam partem: per i reati commessi prima del mutamento di indirizzo (ossia prima della efficace reinterpretazione conforme a CEDU), non è legittima la confisca per equivalente su reati già prescritti.

  • art. 7 CEDU e art. 1 Prot. 1 CEDU

    Richiamati a supporto del principio di prevedibilità del diritto e del divieto di applicazione retroattiva di un nuovo indirizzo interpretativo in danno dell'imputato; hanno funzionato da parametro per escludere l'efficacia retroattiva in malam partem del mutamento giurisprudenziale sulla confisca.

  • Sez. U., sent. "Massini" (n. 13783 del 2024, dep. 2025)

    Giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto la natura ripristinatoria della confisca per equivalente (quando limitata al profitto), principio centrale nel confronto sulla retroattività; la Corte ha stabilito che l'applicazione di tale indirizzo non è retroattiva per reati prescritti anteriori al nuovo orientamento.

  • Sez.6, sent. "Rossi" (n. 25200 del 18/6/2025)

    Decisione che ha confermato il principio di non retroattività in malam partem del nuovo orientamento sulla natura della confisca per equivalente; citata come precedente che impone di escludere la confisca per equivalente rispetto a reati prescritti anteriori al cambiamento interpretativo.

Massime di principio

  • La confisca per equivalente, se applicata in virtù dell'orientamento giurisprudenziale che le attribuisce natura ripristinatoria, non può essere imposta retroattivamente in danno dell'imputato con riferimento a reati commessi e già prescritti prima del mutamento giurisprudenziale: in tali casi deve prevalere il precedente orientamento che la qualificava principalmente come misura a contenuto sanzionatorio.
  • Il fallimento della società non è di per sé ostativo all'applicazione della confisca: quando il giudice ritiene che il legale rappresentante abbia personalmente beneficiato del profitto del reato, la misura ablativa può essere disposta anche a carico del soggetto naturale autore del reato.
  • La mera circostanza che atti amministrativi o dichiarazioni telematiche (es. Uniemens) siano materialmente predisposti o inviati da un'associazione di categoria non esclude la responsabilità dell'imprenditore se i dati trasmessi derivano da lui: per far valere estraneità occorre dimostrare specificamente che non è stato fornito il contenuto o che vi sia stata ingannevole apposizione di dati.
  • Chi contesta la confisca deve proporre argomentazioni specifiche e circostanziate circa l'insussistenza del vantaggio personale o gli ostacoli alla misura ablativa: deduzioni astratte sulla possibilità che il profitto sia rimasto nella società non sono sufficienti.
  • In caso di pronunce che dichiarano la prescrizione di parte delle condotte, il giudice che dispone o conferma una confisca per equivalente deve quantificare e scorporare la porzione di profitto derivante esclusivamente da condotte non prescritte; occorre procedere alla rinumerazione del quantum confiscabile alla luce della decorrenza temporale delle condotte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.