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Sentenza

Sentenza n. 1817/2026 - Catania, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui il Responsabile della III Area tecnica del Comune di Mascali ha rigettato l’istanza prot. n. -OMISSIS- finalizzata a ottenere, ai sensi dell’art. 63, comma 2, della l.r. n. 8 del 2018 e dell’art. 68 della l.r. n. 3 del 2024, la regolarizzazione dell’occupazione senza titolo.

Giustizia amministrativa202601008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di regolarizzazione dell'occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Responsabile della III Area tecnica del Comune di Mascali ha respinto l'istanza di regolarizzazione dell'occupazione senza titolo, presentata ai sensi dell'art. 63, comma 2, della l.r. n. 8 del 2018 e dell'art. 68 della l.r. n. 3 del 2024. Il diniego si fondava sull'assenza della prova che il ricorrente occupasse l'alloggio entro il 31 dicembre 2017, termine previsto dalla normativa regionale. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990; carenza di istruttoria e travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione dell'art. 63 della l.r. n. 8 del 2018 e dell'art. 68 della l.r. n. 3 del 2024; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà manifesta e illogicità della motivazione; violazione del principio di buona amministrazione e dell'art. 97 Cost.; violazione dell'obbligo di soccorso istruttorio. Il ricorrente sosteneva di avere occupato l'immobile dal 1° dicembre 2017. Il Comune, sulla base degli accertamenti della Polizia locale e della documentazione richiamata nel provvedimento, aveva invece ritenuto che l'alloggio fosse occupato da altri soggetti e che non fosse dimostrata l'occupazione del ricorrente alla data del 31 dicembre 2017. La documentazione comprendeva autodenuncia di occupazione abusiva, relazione di servizio della Polizia locale, querela del dicembre 2022, stati di famiglia e certificazioni anagrafiche. Il ricorrente ha richiamato la propria dichiarazione, sommarie informazioni rese alla Guardia di finanza e un decreto del giudice ordinario in materia possessoria, ma tali elementi non dimostravano la data iniziale dell'occupazione. Il Collegio ha inoltre esaminato d'ufficio la giurisdizione, ritenendola spettante al giudice amministrativo poiché la controversia riguardava il diniego di regolarizzazione, riconducibile alla fase iniziale di esercizio del potere pubblico, e non la fase esecutiva di un rapporto locativo, riservata al giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, distinguendo il diniego di regolarizzazione dell'occupazione abusiva, espressione di potere amministrativo nella fase iniziale di assegnazione o regolarizzazione, dalle controversie relative alla fase esecutiva del rapporto locativo, devolute al giudice ordinario. Nel merito, ha ritenuto legittimo il diniego perché il ricorrente non aveva fornito prova oggettiva dell'occupazione dell'alloggio entro il 31 dicembre 2017, requisito necessario per la regolarizzazione. Gli accertamenti della Polizia locale e la documentazione anagrafica indicavano una situazione diversa, mentre le dichiarazioni del ricorrente erano prive di riscontri oggettivi e il decreto possessoria non indicava la data iniziale dell'occupazione. Non è stata ravvisata carenza istruttoria, anche perché il provvedimento aveva richiamato per relationem gli atti istruttori e la relazione di servizio era stata successivamente depositata in giudizio senza adeguata contestazione. È stata esclusa la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché il diniego era stato preceduto dal preavviso di rigetto e il Comune aveva esaminato le osservazioni presentate. È stata altresì esclusa la violazione dell'obbligo di soccorso istruttorio, poiché il preavviso aveva già posto il ricorrente nella condizione di produrre la documentazione necessaria a dimostrare il requisito. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato. Le spese di lite sono state compensate per eccezionali ragioni legate alle peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare mediante sentenza in forma semplificata rientra nella discrezionalità del giudice; l'opposizione generica di una parte non è ostativa, salvo la dichiarazione di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione, e purché siano rispettati gli ulteriori presupposti processuali.

  • art. 63, comma 2, l.r. n. 8/2018

    si applicano a tutti i detentori senza titolo di alloggi di edilizia economica e popolare alla data del 31 dicembre 2017

    La regolarizzazione dell'occupazione abusiva degli alloggi popolari è riservata ai soggetti che detenevano senza titolo l'alloggio alla data del 31 dicembre 2017.

  • art. 68 l.r. n. 3/2024

    possono presentarla entro il termine perentorio del 31 marzo 2024

    Consente ai soggetti che già occupavano senza titolo un alloggio ERP al 31 dicembre 2017 e che non avevano presentato tempestivamente l'istanza di regolarizzazione di presentarla entro il termine perentorio previsto.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La violazione è esclusa quando il diniego sia preceduto dal preavviso di rigetto e l'amministrazione abbia esaminato le osservazioni dell'interessato.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buona amministrazione, ma il giudice non ravvisa una violazione autonoma.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata adottata in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, dopo l'avviso alle parti e la verifica della completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    In presenza di eccezionali ragioni connesse alle peculiarità della controversia, consente la compensazione delle spese di giudizio.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della compensazione delle spese per eccezionali ragioni.

Massime di principio

  • La controversia sul diniego di regolarizzazione dell'occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica appartiene alla giurisdizione amministrativa quando riguarda la fase iniziale di esercizio del potere pubblico e non la fase esecutiva di un rapporto locativo già costituito, che resta devoluta al giudice ordinario.
  • La disciplina regionale che consente la regolarizzazione dell'occupazione abusiva degli alloggi popolari richiede la prova che il richiedente detenesse senza titolo l'alloggio entro la data legislativamente stabilita; la mera dichiarazione dell'interessato, non corroborata da elementi oggettivi, non è sufficiente a dimostrare tale requisito.
  • È legittimo il diniego di regolarizzazione fondato su accertamenti della Polizia locale e documentazione anagrafica che attestino una situazione incompatibile con l'occupazione dell'alloggio da parte del richiedente alla data richiesta, quando l'interessato non fornisca elementi probatori idonei a confutare tali risultanze.
  • Il richiamo per relationem agli atti istruttori è sufficiente quando gli atti richiamati siano individuabili e il destinatario possa contestarne il contenuto; la mancata allegazione originaria di un atto istruttorio non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento, soprattutto se l'atto è successivamente prodotto in giudizio e non viene adeguatamente contestato.
  • Non sussiste un obbligo di soccorso istruttorio dell'amministrazione quando, mediante il preavviso di rigetto, l'interessato sia stato posto nella condizione di produrre la documentazione necessaria a dimostrare il requisito richiesto.
  • L'opposizione generica della parte alla definizione del giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. non impedisce al giudice di decidere la causa in tale forma, salvo che la parte dichiari di voler proporre uno degli atti processuali ostativi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaDecisione e riti specialiGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoSoccorso istruttorio

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