Sentenza n. 1792/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della nomina a guardia particolare giurata e del relativo porto d’armi a tassa ridotta
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio deducendo la violazione degli artt. 11 e 138 TULPS e dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, eccesso di potere, violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza e buon andamento, nonché degli artt. 3 e 97 Cost. Ha sostenuto che l’Amministrazione avesse valorizzato fatti risalenti, frequentazioni non indicative di rapporti stabili, un procedimento penale per resistenza a pubblico ufficiale definito per prescrizione e una segnalazione ex art. 75 d.P.R. 309/1990 relativa al possesso di una sigaretta contenente marijuana. Ha inoltre dedotto l’omessa considerazione della successiva condotta regolare, dell’assenza di ulteriori pendenze e dell’incidenza del diniego sulla capacità lavorativa. La Prefettura aveva invece fondato il giudizio di inaffidabilità su una pluralità di elementi: la segnalazione per stupefacenti, l’indagine per resistenza a pubblico ufficiale, reiterati controlli in compagnia di soggetti gravati da precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, armi, patrimonio e pubblica amministrazione, nonché un precedente divieto di detenzione di armi e munizioni del 2017, non impugnato né revocato.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la nomina a guardia particolare giurata richiede, oltre ai requisiti generali delle autorizzazioni di polizia, i requisiti specifici dell’art. 138 TULPS, inclusi buona condotta, particolare affidabilità e condotta irreprensibile, da mantenere nel tempo. L’Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità prognostica e cautelare, sindacabile solo per manifesta irrazionalità, illogicità o travisamento, nel rispetto del principio di proporzionalità. Il giudizio amministrativo di affidabilità è autonomo rispetto a quello penale: l’Amministrazione può considerare i fatti nella loro oggettività storica anche quando il procedimento penale si sia concluso per prescrizione, purché non trasformi tale esito in un automatismo vincolante e valuti la pertinenza dei fatti rispetto all’uso delle armi. Il divieto di detenzione di armi del 2017, non tempestivamente impugnato, si è consolidato e non è venuto meno automaticamente per effetto della prescrizione del reato cui era correlato; esso costituiva autonomo elemento ostativo al rilascio del titolo. Le reiterate frequentazioni di soggetti con precedenti di polizia, considerate insieme agli altri elementi, non sono state ritenute casuali o isolate e hanno legittimamente contribuito al giudizio di inaffidabilità. Il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione complessiva del provvedimento e proporzionato il sacrificio dell’aspirazione lavorativa rispetto al prevalente interesse pubblico alla sicurezza. Spese compensate; confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 11 R.D. 773/1931 (TULPS)
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi non provi la propria buona condotta; la valutazione è di natura preventiva e discrezionale.
art. 138 R.D. 773/1931 (TULPS)
La nomina a guardia particolare giurata richiede requisiti specifici di buona condotta, affidabilità e irreprensibilità, più rigorosi di quelli ordinariamente richiesti per il solo porto d’armi.
art. 43 R.D. 773/1931 (TULPS)
Concorre a individuare i requisiti generali richiesti per la nomina a guardia particolare giurata.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego deve essere adeguatamente motivato in relazione agli elementi concreti posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità.
art. 10-bis l. 241/1990
Il ricorrente ha esercitato le facoltà partecipative presentando memorie in risposta al preavviso di rigetto.
art. 75 d.P.R. 309/1990
La segnalazione amministrativa per possesso di sostanza stupefacente può concorrere, insieme ad altri elementi, alla valutazione prognostica di affidabilità.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
Massime di principio
- La nomina a guardia particolare giurata richiede una valutazione della buona condotta e dell’affidabilità del richiedente più rigorosa di quella necessaria per il semplice rilascio del porto d’armi, in ragione delle funzioni esercitate e della qualifica di incaricato di pubblico servizio.
- Il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità del richiedente è prognostico, cautelare e ampiamente discrezionale; il giudice amministrativo non può sostituirsi all’Amministrazione, ma può verificarne la coerenza, la ragionevolezza, l’assenza di travisamento e l’adeguatezza motivazionale.
- L’Amministrazione può valorizzare, ai fini del giudizio di affidabilità per l’uso delle armi, fatti storicamente accertati anche se il procedimento penale si è concluso per prescrizione, archiviazione o altra causa che non implichi l’accertamento dell’innocenza, purché tali fatti siano valutati senza automatismi e in rapporto alla concreta attitudine all’uso delle armi.
- Un precedente divieto di detenzione di armi non tempestivamente impugnato conserva la propria efficacia e non viene automaticamente meno per effetto della successiva prescrizione del reato posto a suo fondamento; tale divieto può costituire autonomo elemento ostativo al rilascio della nomina a guardia particolare giurata.
- La reiterazione di frequentazioni con persone gravate da precedenti penali o di polizia può concorrere al giudizio di inaffidabilità quando, valutata nel quadro complessivo degli elementi istruttori, escluda il carattere occasionale dei contatti e riveli una non adeguata affidabilità rispetto alla detenzione e all’uso delle armi.
- Nel bilanciamento tra aspirazione lavorativa del richiedente e sicurezza pubblica, il diniego della nomina è proporzionato quando si fonda su un quadro concreto, plurimo e persistente di elementi ostativi, anziché su episodi isolati o di trascurabile entità.
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