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Sentenza

Sentenza n. 1792/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600991

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della nomina a guardia particolare giurata e del relativo porto d’armi a tassa ridotta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio deducendo la violazione degli artt. 11 e 138 TULPS e dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, eccesso di potere, violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza e buon andamento, nonché degli artt. 3 e 97 Cost. Ha sostenuto che l’Amministrazione avesse valorizzato fatti risalenti, frequentazioni non indicative di rapporti stabili, un procedimento penale per resistenza a pubblico ufficiale definito per prescrizione e una segnalazione ex art. 75 d.P.R. 309/1990 relativa al possesso di una sigaretta contenente marijuana. Ha inoltre dedotto l’omessa considerazione della successiva condotta regolare, dell’assenza di ulteriori pendenze e dell’incidenza del diniego sulla capacità lavorativa. La Prefettura aveva invece fondato il giudizio di inaffidabilità su una pluralità di elementi: la segnalazione per stupefacenti, l’indagine per resistenza a pubblico ufficiale, reiterati controlli in compagnia di soggetti gravati da precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, armi, patrimonio e pubblica amministrazione, nonché un precedente divieto di detenzione di armi e munizioni del 2017, non impugnato né revocato.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la nomina a guardia particolare giurata richiede, oltre ai requisiti generali delle autorizzazioni di polizia, i requisiti specifici dell’art. 138 TULPS, inclusi buona condotta, particolare affidabilità e condotta irreprensibile, da mantenere nel tempo. L’Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità prognostica e cautelare, sindacabile solo per manifesta irrazionalità, illogicità o travisamento, nel rispetto del principio di proporzionalità. Il giudizio amministrativo di affidabilità è autonomo rispetto a quello penale: l’Amministrazione può considerare i fatti nella loro oggettività storica anche quando il procedimento penale si sia concluso per prescrizione, purché non trasformi tale esito in un automatismo vincolante e valuti la pertinenza dei fatti rispetto all’uso delle armi. Il divieto di detenzione di armi del 2017, non tempestivamente impugnato, si è consolidato e non è venuto meno automaticamente per effetto della prescrizione del reato cui era correlato; esso costituiva autonomo elemento ostativo al rilascio del titolo. Le reiterate frequentazioni di soggetti con precedenti di polizia, considerate insieme agli altri elementi, non sono state ritenute casuali o isolate e hanno legittimamente contribuito al giudizio di inaffidabilità. Il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione complessiva del provvedimento e proporzionato il sacrificio dell’aspirazione lavorativa rispetto al prevalente interesse pubblico alla sicurezza. Spese compensate; confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 11 R.D. 773/1931 (TULPS)

    Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi non provi la propria buona condotta; la valutazione è di natura preventiva e discrezionale.

  • art. 138 R.D. 773/1931 (TULPS)

    La nomina a guardia particolare giurata richiede requisiti specifici di buona condotta, affidabilità e irreprensibilità, più rigorosi di quelli ordinariamente richiesti per il solo porto d’armi.

  • art. 43 R.D. 773/1931 (TULPS)

    Concorre a individuare i requisiti generali richiesti per la nomina a guardia particolare giurata.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego deve essere adeguatamente motivato in relazione agli elementi concreti posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il ricorrente ha esercitato le facoltà partecipative presentando memorie in risposta al preavviso di rigetto.

  • art. 75 d.P.R. 309/1990

    La segnalazione amministrativa per possesso di sostanza stupefacente può concorrere, insieme ad altri elementi, alla valutazione prognostica di affidabilità.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

Massime di principio

  • La nomina a guardia particolare giurata richiede una valutazione della buona condotta e dell’affidabilità del richiedente più rigorosa di quella necessaria per il semplice rilascio del porto d’armi, in ragione delle funzioni esercitate e della qualifica di incaricato di pubblico servizio.
  • Il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità del richiedente è prognostico, cautelare e ampiamente discrezionale; il giudice amministrativo non può sostituirsi all’Amministrazione, ma può verificarne la coerenza, la ragionevolezza, l’assenza di travisamento e l’adeguatezza motivazionale.
  • L’Amministrazione può valorizzare, ai fini del giudizio di affidabilità per l’uso delle armi, fatti storicamente accertati anche se il procedimento penale si è concluso per prescrizione, archiviazione o altra causa che non implichi l’accertamento dell’innocenza, purché tali fatti siano valutati senza automatismi e in rapporto alla concreta attitudine all’uso delle armi.
  • Un precedente divieto di detenzione di armi non tempestivamente impugnato conserva la propria efficacia e non viene automaticamente meno per effetto della successiva prescrizione del reato posto a suo fondamento; tale divieto può costituire autonomo elemento ostativo al rilascio della nomina a guardia particolare giurata.
  • La reiterazione di frequentazioni con persone gravate da precedenti penali o di polizia può concorrere al giudizio di inaffidabilità quando, valutata nel quadro complessivo degli elementi istruttori, escluda il carattere occasionale dei contatti e riveli una non adeguata affidabilità rispetto alla detenzione e all’uso delle armi.
  • Nel bilanciamento tra aspirazione lavorativa del richiedente e sicurezza pubblica, il diniego della nomina è proporzionato quando si fonda su un quadro concreto, plurimo e persistente di elementi ostativi, anziché su episodi isolati o di trascurabile entità.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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