Cassazione Civile, Sentenza n. 26531/2020 del 20/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguardava l'azione promossa dalla Cassa Forense per il recupero di contributi previdenziali iscritti a ruolo (ruolo "suppletivo" 1998 e ruolo "ordinario" 1999) e la responsabilità dell'agente della riscossione per gli importi non incassati. Questioni dirimenti: applicabilità del principio "non riscosso per riscosso" (art. 32 DPR n. 43/1988) e della disciplina del "discarico per inesigibilità" (artt. 19-20 del DLgs n. 112/1999), gli effetti dell'abrogazione operata dal DLgs n. 37/1999, la portata retroattiva e l'applicazione della legge di stabilità 2013 (art. 1, commi 527-529, L. n. 228/2012) che prevede l'annullamento/il discarico automatico dei ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999, e le modalità di attuazione (DM MEF 15.6.2015). Inoltre si discuteva l'onere della prova circa le scadenze delle rate (per accertare eventuale responsabilità dell'agente) e la legittimazione/validità della procura speciale di difesa dell'Agenzia in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso e il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per nullità della procura speciale conferita ad avvocati del libero foro (mancanza della delibera motivata che deroghi all'obbligo di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato). Sul merito il ricorso principale proposto dalla Cassa Forense è stato rigettato. In sintesi la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello che applicò la legge di stabilità 2013 ai ruoli consegnati e resi esecutivi fino al 31.12.1999 (con conseguente applicazione del meccanismo di discarico/annullamento automatico regolato anche dal DM MEF 15.6.2015), ha escluso che la natura "privatistica" dell'ente previdenziale sottragga l'ente alla disciplina di riforma della riscossione, ha ritenuto che per i ruoli oggetto della causa non fosse stata provata alcuna decadenza del diritto dell'agente alla disciplina speciale (o che, comunque, la disciplina legale si applicava) e ha confermato che la Cassa Forense non aveva diritto alle somme richieste. Inoltre la Corte ha dato rilievo alla prova contraria acquisita in fatto (calcolo dei versamenti e delle scadenze delle tranches/rate) escludendo la pretesa residua per il ruolo suppletivo 1998.
Norme richiamate
DPR 28 gennaio 1988 n. 43, art. 32, comma 3
principio del "non riscosso per riscosso"
Norma storicamente imponeva al concessionario/agente l'obbligo di versamento anticipato delle somme iscritte a ruolo non riscosse; la Corte osserva che tale principio è stato abrogato per i ruoli consegnati prima dell'entrata in vigore del DLgs n. 37/1999, cambiando la responsabilità del concessionario.
DLgs 26 febbraio 1999 n. 37, art. 2
norma abrogativa dell'art. 32 Dpr n. 43/1988 (a far data 26.2.1999)
Ha abrogato il principio del "non riscosso per riscosso" a far data dal 26/2/1999; perciò i concessionari non erano più automaticamente costituiti in debito per i ruoli consegnati prima dell'entrata in vigore, ove non scaduti i termini per i versamenti.
DLgs 13 aprile 1999 n. 112, artt. 19 e 20
disciplina del "discarico per inesigibilità" e obbligo di comunicazioni periodiche e della "comunicazione di inesigibilità" entro il triennio
Prevedeva modalità e termini per il discarico delle quote iscritte a ruolo per inesigibilità; la Corte distingue tra responsabilità dell'agente per inadempimenti (art. 20) e la decadenza dal diritto al discarico per mancata comunicazione (art. 19). La legge di stabilità 2013 ha reso inapplicabili questi artt. per i ruoli fino al 31.12.1999 salvo casi espressi.
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, commi 527-529
disposizioni sul "discarico/annullamento automatico" dei ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999
Introduce il meccanismo di annullamento automatico per ruoli fino al 31.12.1999 (con soglia di euro 2.000 per automatico annullamento contabile delle quote minori) e dichiara inapplicabili gli artt. 19 e 20 del DLgs 112/1999 per tali ruoli, incidendo sulla procedura di riscossione e sulle scritture contabili degli enti creditori.
Decreto Direzionale MEF 15 giugno 2015
regole attuative per il "discarico automatico" (elenco quote "inattive", termini di contestazione di 6 mesi, modalità telematiche)
Dettaglia le modalità operative per il discarico: l'agente trasmette elenchi telematici delle quote inattive; il discarico è automatico salvo che l'ente creditore contestI entro 6 mesi; distingue tra quote già 'esaurite' e quote per le quali sono da completare attività di esazione.
DL 30 settembre 2005 n. 203, art. 3, comma 12 (e successive proroghe)
Ha previsto proroghe specifiche dei termini per la comunicazione di inesigibilità in favore degli "agenti della riscossione" pubblici (Riscossione S.p.A. e partecipate), proroghe che la Corte ha ritenuto ininterrotte fino alla legge di stabilità 2013, impedendo che per questi soggetti maturasse la decadenza per mancata comunicazione.
Norme sulla rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (Convenzione con Avvocatura dello Stato e regolamento interno)
Per il patrocinio in Cassazione l'Agenzia deve avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione; l'uso di avvocati del libero foro è possibile solo se sussistono i presupposti e una deliberazione motivata dell'ente: in mancanza la procura è nulla e gli atti sono inammissibili.
Massime di principio
- La legge n. 228/2012 e il relativo decreto attuativo devono essere considerati un intervento organico che disciplina i ruoli consegnati e resi esecutivi fino al 31.12.1999; pertanto, salvo eccezioni espresse, quei ruoli possono essere soggetti al meccanismo di discarico/annullamento automatico stabilito dalla legge.
- La natura "privatistica" di un ente previdenziale (associazione o fondazione) non esclude automaticamente l'applicabilità delle riforme del sistema di riscossione: agli enti previdenziali trasformati si applicano le norme di riforma in quanto partecipanti al settore economico pubblico e soggetti a vigilanza.
- Per i ruoli inclusi nel meccanismo di discarico automatico l'agente trasmette elenchi telematici e l'ente creditore ha un termine limitato (6 mesi) per contestare quote eventualmente inesatte o soggette a procedure in corso; in difetto il discarico opera automaticamente e produce effetti contabili.
- Le proroghe dei termini per l'invio della "comunicazione di inesigibilità" sono state differenziate: esistono proroghe "specifiche" per gli agenti della riscossione pubblici (Riscossione S.p.A. e partecipate) che hanno operato ininterrottamente e giustificano l'applicabilità delle discipline successive; per i ruoli trasferiti a soggetti pubblici il regime delle proroghe specifiche vale e impedisce la maturazione automatica della decadenza.
- Nel giudizio, l'onere probatorio va valutato concretamente: per accertare l'obbligo residuo di versamento ai sensi del precedente regime ("non riscosso per riscosso") il creditore può essere tenuto a dimostrare che i termini di scadenza delle rate erano già maturati; la Corte valorizza i prospetti dei versamenti e delle scadenze per decidere.
- Rischio processuale per l'amministrazione: l'Agenzia delle Entrate - Riscossione deve curare la legittimazione formale alla difesa in Cassazione (avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato o di una delibera motivata per incaricare avvocati esterni); la carenza formale può determinare l'inammissibilità/nullità degli atti processuali.
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