Prescrizioni del Garante n. 207 del 10/04/2025
Provvedimento del 10 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante, nell'ambito del meccanismo di cooperazione ex artt. 56 e 60 GDPR, ha esaminato un reclamo relativo al mancato riscontro a una richiesta di accesso ai dati personali rivolta a YOOX Net-a-Porter Group S.p.A. La società ha poi fornito chiarimenti e, dopo l'invito dell'Autorità, ha trasmesso all'interessato i dati richiesti e anche il file contenente le informazioni. Alla luce dell'istruttoria e dell'assenza di obiezioni nel procedimento IMI, il Garante ha chiuso il caso senza misure correttive o sanzionatorie, richiamando comunque il titolare al costante rispetto del GDPR.
YOOX Net-a-Porter Group S.p.A.: chiusura senza sanzioni del reclamo sul mancato riscontro a una richiesta di accesso ex art. 15 GDPR
YOOX Net-a-Porter Group S.p.A. - chiusura del reclamo sull'accesso ai dati senza sanzioni
Il provvedimento conclude un reclamo transfrontaliero relativo al mancato riscontro a una richiesta di accesso ai dati personali presentata da un interessato nei confronti di YOOX Net-a-Porter Group S.p.A. Il Garante italiano, quale autorità capofila, ha operato nell'ambito della cooperazione ex artt. 56 e 60 GDPR.
Origine del procedimento e ruolo delle autorità coinvolte
Il reclamo era stato presentato all'autorità di protezione dati della Renania Settentrionale-Vestfalia, che lo ha trasmesso al Garante italiano. La competenza dell'Autorità italiana deriva dal fatto che il titolare del trattamento ha sede legale in Italia. Il procedimento è stato quindi gestito tramite la piattaforma IMI e la procedura di cooperazione prevista per i trattamenti transfrontalieri.
Fatti oggetto di contestazione
L'interessato aveva inviato il 6 aprile 2021 una richiesta di accesso ai sensi dell'art. 15 GDPR, chiedendo informazioni sui dati personali eventualmente trattati dalla società. La richiesta si inseriva in una controversia di natura commerciale, collegata alla restituzione di una giacca e ad altri profili estranei alla protezione dei dati personali. Il reclamante lamentava di non aver ricevuto alcun riscontro.
Valutazioni sulla gestione della richiesta di accesso
La società ha spiegato di aver agito con cautela, ritenendo necessario verificare la legittima provenienza della richiesta in presenza di elementi non univoci. In particolare, ha rappresentato che la successiva istanza del 28 maggio 2021, inviata tramite studio legale, non conteneva una procura leggibile e presentava un indirizzo e-mail diverso da quello associato al profilo dell'interessato. Per questo motivo la società aveva richiesto ulteriori elementi identificativi, richiamando la facoltà prevista dall'art. 12, par. 6, GDPR di chiedere informazioni aggiuntive quando vi siano ragionevoli dubbi sull'identità del richiedente.
Intervento dell'Autorità e adempimento finale
L'Autorità ha invitato la società a chiarire se avesse fornito o meno l'accesso richiesto, oppure i motivi ostativi. Ricevuti i chiarimenti, il Garante ha preso atto che YOOX aveva poi fornito all'interessato, il 24 ottobre 2023, un riscontro contenente le informazioni richieste tramite file sicuro accessibile con link. Poiché il contenuto del file non era direttamente verificabile dall'Autorità, è stato richiesto alla società di trasmettere il documento direttamente; la trasmissione è avvenuta il 7 marzo 2024.
Decisione finale e effetti
All'esito dell'istruttoria, il Garante ha ritenuto di non dover procedere con misure correttive o sanzionatorie, chiudendo il procedimento ai sensi dell'art. 60, par. 7, GDPR e dell'art. 143, comma 3, del Codice. La decisione richiama anche le Linee guida EDPB 2/2022 sull'applicazione dell'art. 60 GDPR e, pur senza adottare provvedimenti afflittivi, rammenta al titolare il costante rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento.
Profili normativi richiamati
Nel provvedimento sono richiamati, tra gli altri, gli artt. 4, n. 23, 4, n. 7, 12, 15, 56, 57, 60 e 78 GDPR, nonché l'art. 157 del Codice e l'art. 143, comma 3, del Codice. È inoltre citato l'art. 168 del Codice in relazione alle false dichiarazioni o documentazioni al Garante, richiamato nella fase istruttoria. Non è stata irrogata alcuna sanzione pecuniaria.
Punti principali
Origine del reclamo e contesto transfrontaliero
Il procedimento nasce da un reclamo presentato all'autorità di protezione dati della Renania Settentrionale-Vestfalia e poi trasmesso al Garante italiano, competente in quanto YOOX Net-a-Porter Group S.p.A. ha sede in Italia. Il caso rientra quindi nella cooperazione tra autorità prevista dagli artt. 56 e 60 GDPR per i trattamenti transfrontalieri.
Oggetto dell'istanza dell'interessato
L'interessato lamentava di non aver ricevuto risposta a una richiesta di accesso ex art. 15 GDPR inviata il 6 aprile 2021, chiedendo chiarimenti su eventuali dati personali trattati dalla società. La richiesta era inserita in una vicenda più ampia di natura commerciale, legata alla restituzione di merce e a ulteriori pretese tra le parti.
Posizione della società e verifica dell'identità
YOOX ha sostenuto che, in presenza di dubbi ragionevoli sulla provenienza della richiesta, era necessario verificare l'identità dell'interessato prima di evadere l'istanza, ai sensi dell'art. 12, par. 6, GDPR. Ha inoltre rappresentato di aver risposto a una successiva richiesta del 28 maggio 2021, proveniente da uno studio legale ma priva di elementi sufficienti di legittimazione e completa identificazione del rappresentato, chiedendo documentazione integrativa.
Intervento del Garante e successivo adempimento
Dopo aver invitato la società a chiarire la gestione della richiesta e ad adempiere se del caso, il Garante ha preso atto che YOOX aveva poi fornito all'interessato, il 24 ottobre 2023, accesso ai dati personali, mediante un documento con link a un file sicuro. Poiché tale file non era direttamente verificabile dall'Autorità, è stato richiesto ex art. 157 Codice l'invio diretto del documento; la società ha trasmesso il file Excel il 7 marzo 2024.
Esito del procedimento
Valutate le circostanze, il Garante ha ritenuto di non dover adottare misure correttive o sanzionatorie e ha chiuso il procedimento ex art. 60, par. 7, GDPR. È stato tuttavia richiamato il titolare al costante rispetto degli obblighi del GDPR, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. d), tenendo conto anche delle Linee guida EDPB 2/2022 sull'art. 60 GDPR.
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