Regolamento (UE) 2025/1901
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1901 della Commissione, del 22 settembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude l’inchiesta antidumping sull’acido gliossilico originario della Cina e istituisce dazi definitivi differenziati per impresa, applicando la regola del dazio inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio. La Commissione conferma l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e del nesso causale con le importazioni cinesi, respingendo la maggior parte delle osservazioni delle parti interessate. È tuttavia riconosciuta un’esenzione in regime di uso finale per l’acido gliossilico destinato a FFSRA con specifico tenore di ferro, nonché la riscossione definitiva dei dazi provvisori, mentre non viene disposta la riscossione retroattiva.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese, con riscossione definitiva dei dazi provvisori e previsione di un’esenzione per un uso finale specifico.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese, classificato al codice NC ex 2918 30 00 (codice TARIC 2918 30 00 13), in forma solida o in soluzione acquosa con concentrazione superiore al 40 % in peso e purezza almeno pari al 95 % in peso secco. Il regolamento riguarda i produttori esportatori cinesi espressamente indicati nel dispositivo e nell’allegato, nonché tutte le altre importazioni originarie della RPC. È prevista un’esenzione per il prodotto importato destinato alla produzione di agenti riducenti a base di zolfo privi di formaldeide (FFSRA) con tenore di ferro (Fe) compreso tra ≥ 10 e ≤ 20 ppm, subordinata al regime di uso finale dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale; la riscossione definitiva dei dazi provvisori opera nei limiti previsti dal regolamento e non è prevista la riscossione retroattiva definitiva ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1901 conclude l’inchiesta antidumping avviata il 25 luglio 2024 sulle importazioni di acido gliossilico dalla Cina e istituisce misure definitive ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ritiene accertati dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale, applicando la regola del dazio inferiore nei casi previsti.
Ambito oggettivo e classificazione del prodotto
Il prodotto interessato è l’acido gliossilico, generalmente identificato dai numeri CAS 298-12-4 o 6000-59-5, con purezza almeno pari al 95 % in peso secco, in forma solida oppure in soluzione acquosa con concentrazione superiore al 40 % in peso. Il prodotto è attualmente classificato al codice NC ex 2918 30 00, codice TARIC 2918 30 00 13.
Soggetti interessati e aliquote applicabili
Le aliquote definitive sono differenziate in base al produttore esportatore:
- Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd.: 29,2 %
- Xinjiang Guolin New Materials Co., Ltd.: 57,3 %
- altre società che hanno collaborato, elencate nell’allegato: 64,0 %
- tutte le altre importazioni originarie della RPC: 124,9 %
Le aliquote individuali si applicano solo se all’autorità doganale è presentata una fattura commerciale valida contenente una specifica dichiarazione del fabbricante, con identificazione del volume esportato, del produttore e del relativo codice addizionale TARIC. In mancanza della fattura conforme, si applica l’aliquota per le “altre importazioni”.
Procedura antidumping e principali sviluppi istruttori
L’inchiesta è stata aperta a seguito di denuncia presentata da WeylChem Lamotte SAS per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ha successivamente disposto la registrazione delle importazioni e, in fase provvisoria, ha istituito dazi antidumping provvisori con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/591. Nel corso del procedimento sono state svolte divulgazioni provvisorie e finali, audizioni e ulteriori comunicazioni tecniche, anche in relazione a correzioni di calcolo sui costi, sui tassi di cambio e sui fattori produttivi.
Valore normale, paese rappresentativo e fattori produttivi
La Commissione conferma l’approccio fondato sull’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in ragione delle distorsioni significative riscontrate nella RPC. Per la costruzione del valore normale è stata selezionata la Colombia come paese rappresentativo e l’acido acetico come prodotto sostitutivo comparabile. Sono state respinte le contestazioni circa l’inadeguatezza del paese rappresentativo e la non comparabilità del prodotto sostitutivo.
Nel ricalcolo dei fattori produttivi, la Commissione ha rivisto diversi valori di riferimento. In particolare:
- per l’anidride maleica ha sostituito il valore inizialmente utilizzato con un valore di riferimento aggiornato pari a 8,25 CNY/kg, dopo correzioni sui dazi d’importazione e sui dati di esportazione;
- per l’acido nitrico ha accolto l’osservazione di Xinjiang Guolin e ha convertito il valore da FOB a CIF, aggiungendo anche i dazi all’importazione, con valore di riferimento finale pari a 4,86 CNY/kg;
- ha respinto varie contestazioni su glicole monoetilenico e gliossale;
- ha chiarito che i costi di trasporto effettivi e interni devono essere considerati nella costruzione del valore normale; per Xinjiang Guolin ha inoltre riassegnato alle spese generali di produzione i costi stimati di trasporto del prodotto semilavorato tra stabilimenti.
Margini di dumping
A seguito delle correzioni effettuate, i margini di dumping definitivi sono stati fissati come segue:
- Hubei Hongyuan: 29,2 %
- Xinjiang Guolin: 130,0 %
- altre società che hanno collaborato: 64,0 %
- tutte le altre importazioni dalla RPC: 210,5 %
La Commissione precisa che il calcolo per i produttori esportatori non inseriti nel campione è avvenuto secondo le regole del regolamento di base, sulla base della media ponderata dei margini dei produttori del campione.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. Gli indicatori considerati comprendono produzione, capacità, utilizzo degli impianti, vendite, quota di mercato, prezzi, redditività, flussi di cassa, investimenti e occupazione. Viene ribadito che, nonostante la contrazione della domanda, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata in modo significativo e ha sostituito il prodotto dell’Unione sul mercato libero.
Sul piano dell’undercutting, il margine medio ponderato delle importazioni cinesi è stato rivisto e indicato in un intervallo tra il 12 % e il 30 %, con correzioni su classificazione dei prodotti e costi successivi all’importazione.
Nesso di causalità
La Commissione conferma che il pregiudizio è causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e che gli altri fattori esaminati, singolarmente o complessivamente, non interrompono il nesso causale. Sono state esaminate e respinte le contestazioni relative alla contrazione della domanda, ai costi energetici, alle esportazioni dell’industria dell’Unione, alle importazioni da paesi terzi e all’asserita inefficienza del produttore dell’Unione.
Interesse dell’Unione e livello delle misure
La Commissione valuta sia l’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, sia quello ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base. Pur riconoscendo distorsioni relative alle materie prime in Cina, conclude che non è nell’interesse dell’Unione fissare i dazi al livello del dumping, in considerazione dell’impatto sproporzionato sulle catene di approvvigionamento degli utilizzatori dell’Unione. Di conseguenza, il livello delle misure è fissato secondo la regola del dazio inferiore ex articolo 7, paragrafo 2.
La Commissione ritiene anche che non vi siano motivi contrari all’adozione delle misure sotto il profilo dell’interesse dell’Unione in senso generale.
Esenzioni, uso finale e specifiche per gli utilizzatori
Viene respinta la richiesta di esclusione dalla definizione del prodotto presentata tardivamente da Jaer. Tuttavia è accolta l’istanza di Brüggemann per un’esenzione nel quadro del regime di uso finale, limitatamente all’acido gliossilico impiegato nella produzione di FFSRA con tenore di ferro (Fe) compreso tra ≥ 10 e ≤ 20 ppm. La Commissione precisa che tale esenzione si applica retroattivamente anche al periodo dei dazi provvisori, in ragione della situazione già esistente prima dell’adozione delle misure provvisorie.
Sono invece respinte le richieste di esenzione di Deretil e di Jaer, ritenute non sufficientemente giustificate e tali, se accolte, da incidere in modo rilevante sull’efficacia delle misure.
Riscossione dei dazi provvisori e assenza di retroattività
Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio sono riscossi definitivamente fino alle aliquote definitive; gli importi eccedenti sono svincolati. La Commissione esclude invece la riscossione retroattiva del dazio definitivo, non essendo emerso un aumento sostanziale delle importazioni ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
Regole operative e controllo doganale
Per limitare i rischi di elusione, l’applicazione delle aliquote individuali richiede una fattura commerciale conforme. Le autorità doganali nazionali possono svolgere controlli supplementari e richiedere documentazione aggiuntiva. Il regolamento prevede inoltre che nuovi produttori esportatori possano chiedere l’applicazione dell’aliquota media ponderata delle società collaboranti non campionate, se dimostrano i requisiti previsti dall’articolo 4.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Prodotto interessato e misure definitive
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido gliossilico originario della RPC, con caratteristiche tecniche puntualmente definite (CAS 298-12-4 o 6000-59-5; purezza almeno 95 % in peso secco; forma solida o soluzione acquosa > 40 %). Il dazio si applica alle importazioni classificate al codice NC ex 2918 30 00 / TARIC 2918 30 00 13.
Aliquote individuali e aliquota per le altre importazioni
Le aliquote definitive sono: Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 29,2 %; Xinjiang Guolin New Materials Co., Ltd. 57,3 %; altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 64,0 %; tutte le altre importazioni originarie della RPC 124,9 %. Le aliquote individuali si applicano solo con fattura commerciale valida recante la dichiarazione prevista dal regolamento.
Esenzione per uso finale FFSRA
Il prodotto è esentato dal dazio se importato per la produzione di agenti riducenti a base di zolfo privi di formaldeide (FFSRA) e con tenore di ferro (Fe) compreso tra ≥ 10 e ≤ 20 ppm. L’esenzione è subordinata alle condizioni del regime di uso finale dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 ed è estesa anche al dazio provvisorio.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/591 sono riscossi in via definitiva fino ai livelli del regolamento definitivo; gli importi eccedenti le aliquote definitive sono svincolati.
Esclusione della riscossione retroattiva
La Commissione ha verificato i presupposti dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base e ha concluso che non sussistevano le condizioni per la riscossione retroattiva del dazio definitivo, in quanto non è emerso un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni nel periodo monitorato rispetto al periodo dell’inchiesta.
Nuovi produttori esportatori e controlli antifrode
L’articolo 4 consente l’estensione dell’aliquota applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione a nuovi produttori esportatori cinesi che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta, di non essere collegati a esportatori/produttori soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi nell’Unione. Sono previste cautele documentali e doganali per evitare elusioni, incluse le verifiche sulla fattura commerciale e la possibilità di controlli supplementari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 22 set 2025Regolamento (UE) 2025/1926
- Regolamento · 22 set 2025Regolamento (UE) 2025/1933
- Regolamento · 22 set 2025Regolamento (UE) 2025/1937
- Regolamento · 22 set 2025Regolamento (UE) 2025/1940
- Regolamento · 22 set 2025Regolamento (UE) 2025/2190
- Regolamento · 24 set 2025Regolamento (UE) 2025/1983
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →