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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1937

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1937 del Consiglio, del 22 settembre 2025, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

Normativa europea32025R1937

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1937 dà attuazione al regolamento (UE) n. 36/2012, relativo alle misure restrittive contro la Siria, disponendo la cancellazione di una persona dall’elenco contenuto nell’allegato II. La modifica è adottata in seguito alla sentenza del Tribunale nella causa T-437/23. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rimozione di una persona fisica dall’elenco delle misure restrittive UE nei confronti della Siria.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito del regime sanzionatorio dell’Unione europea in considerazione della situazione in Siria, disciplinato dal regolamento (UE) n. 36/2012. L’intervento riguarda esclusivamente l’allegato II, sezione A ("Persone"), e determina la soppressione di una singola voce dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità od organismi soggetti a misure restrittive. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Rimozione di una persona dall’elenco sanzionatorio UE relativo alla Siria

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1937 del Consiglio interviene sul regime di misure restrittive dell’Unione nei confronti della Siria, modificando il regolamento (UE) n. 36/2012. L’atto recepisce gli effetti della sentenza del Tribunale nella causa T-437/23 e dispone la cancellazione di una specifica persona dall’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a restrizioni.

Contesto normativo

Il regolamento (UE) n. 36/2012 disciplina le misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria. Il nuovo regolamento di esecuzione è adottato dal Consiglio in base all’articolo 32 di tale regolamento, quale strumento di aggiornamento degli elenchi sanzionatori quando intervengano elementi nuovi, inclusi provvedimenti giurisdizionali dell’Unione.

Oggetto della modifica

L’articolo 1 stabilisce che l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, viene soppressa la voce n. 318 dell’elenco contenuto nella sezione A ("Persone") dell’allegato II, relativa a Hala Tarif ALMAGHOUT.

Effetti pratici

Per gli operatori che gestiscono compliance, screening e rapporti con controparti sottoposte a sanzioni UE, l’effetto principale è la rimozione di tale nominativo dall’elenco soggetto a misure restrittive sulla base del regolamento 36/2012. L’atto non introduce nuove sanzioni né nuovi obblighi procedurali autonomi, ma aggiorna l’elenco applicabile.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 36/2012 ed è finalizzato ad aggiornare il regime sanzionatorio relativo alla Siria alla luce di una decisione giurisdizionale dell’Unione.

Soppressione di una voce dall’allegato II

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Nell’allegato è soppressa la voce n. 318 relativa a Hala Tarif ALMAGHOUT dalla sezione A ("Persone") dell’allegato II.

Ragione della modifica

Il considerando 2 richiama la sentenza del Tribunale nella causa T-437/23, che rende opportuno rimuovere la persona interessata dall’elenco delle misure restrittive.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionali

Testo integrale

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