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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1933

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1933 del Consiglio, del 22 settembre 2025, che attua l’articolo 11 del regolamento (UE) n. 377/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau

Normativa europea32025R1933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1933 modifica il regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Guinea-Bissau. A seguito del riesame previsto dall’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 377/2012, il Consiglio ha ritenuto opportuno cancellare sei persone dall’elenco contenuto nell’allegato I. L’atto ha natura meramente modificativa e produce effetti immediati dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 per cancellare sei persone dall’elenco delle misure restrittive relative alla Guinea-Bissau.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto regolamento del Consiglio direttamente applicabile. Incide esclusivamente sull’elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità soggetti alle misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 377/2012 in relazione alla situazione in Guinea-Bissau. La modifica riguarda la soppressione di sei nominativi dall’allegato I; non introduce nuovi divieti sostanziali né disciplina settori economici diversi dalle misure restrittive già vigenti.

Modifica delle misure restrittive dell’UE nei confronti della Guinea-Bissau

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1933 del Consiglio dà attuazione all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 377/2012, che disciplina le misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione in Guinea-Bissau. L’atto è adottato a seguito del riesame periodico delle liste sanzionatorie e si limita a incidere sull’allegato I del regolamento base.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che il Consiglio ha effettuato il riesame previsto dall’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 377/2012 e ha ritenuto che sei persone dovessero essere cancellate dall’elenco delle persone soggette a misure restrittive. Ne consegue una modifica puntuale del regime sanzionatorio, senza riformare la struttura complessiva delle misure già esistenti.

Ambito di applicazione

L’atto riguarda gli Stati membri, in quanto regolamento direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Sul piano materiale, esso interviene esclusivamente sull’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012, denominato "Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2". Non vengono introdotte nuove categorie di soggetti destinatari né nuove misure autonome.

Modifica dell’allegato I

L’articolo 1 prevede la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Le voci soppresse sono quelle relative a:

  • António INJAI
  • Mamadu TURE
  • Estêvão NA MENA
  • Ibraima CAMARÁ
  • Daba NAUALNA
  • Júlio NHATE

Effetti giuridici e decorrenza

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata sul contenuto dell’elenco sanzionatorio modificato.

Disposizioni principali

Riesame delle misure restrittive e cancellazione di sei nominativi

Il Consiglio, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 377/2012, ha riesaminato le misure restrittive relative alla Guinea-Bissau e ha concluso che sei persone devono essere cancellate dall’elenco delle persone soggette a misure restrittive contenuto nell’allegato I.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione 2025/1933. L’allegato sopprime le voci relative a António INJAI, Mamadu TURE, Estêvão NA MENA, Ibraima CAMARÁ, Daba NAUALNA e Júlio NHATE.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittive

Testo integrale

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