Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2190

Regolamento delegato (UE) 2025/2190 della Commissione, del 22 settembre 2025, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la nomenclatura delle dimensioni e dei codici delle tipologie di intervento per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF

Normativa europea32025R2190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna la tassonomia delle tipologie di intervento prevista dal regolamento (UE) 2021/1060 per tenere conto dei nuovi obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) 2025/1914. L'intervento è tecnico, ma rilevante per la programmazione, la rendicontazione e il monitoraggio dei fondi FESR, FSE+, Fondo di coesione e JTF. Vengono introdotti nuovi codici per investimenti connessi a difesa, tecnologia a duplice uso, infrastrutture energetiche critiche e competenze in settori tecnologici strategici.

Modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 aggiornando la nomenclatura delle dimensioni e dei codici delle tipologie di intervento per FESR, FSE+, Fondo di coesione e JTF.

Ambito di applicazione

Si applica ai programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+), dal Fondo di coesione e dal Fondo per una transizione giusta (JTF), limitatamente alla classificazione e codifica delle tipologie di intervento da utilizzare nella programmazione e nella trasmissione delle informazioni alla Commissione. Opera nell'ambito territoriale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non introduce esclusioni espresse, ma interviene solo sulla nomenclatura dell'allegato I del regolamento quadro.

Modifica della nomenclatura delle tipologie di intervento per FESR, FSE+, Fondo di coesione e JTF

Il regolamento delegato (UE) 2025/2190 modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 per adeguare la classificazione delle tipologie di intervento ai nuovi obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) 2025/1914. L'obiettivo dichiarato è consentire agli Stati membri di trasmettere alla Commissione informazioni coerenti sull'uso programmato, sulla dotazione, sulla spesa e sul numero di operazioni relative ai fondi interessati.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si colloca nel quadro delle disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione e al JTF. I considerando chiariscono che l'aggiornamento è reso necessario dall'introduzione di nuovi obiettivi specifici collegati a competitività, autonomia strategica, coesione sociale e territoriale, resilienza e preparazione dell'Unione, con particolare attenzione a difesa, tecnologie a duplice uso e infrastrutture energetiche critiche.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda esclusivamente la nomenclatura delle dimensioni e i codici delle tipologie di intervento dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060. Si applica ai programmi finanziati dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF, con effetti sulla fase di programmazione e sulla comunicazione dei dati alla Commissione. Non introduce nuovi regimi sostanziali di finanziamento, ma aggiorna la griglia di classificazione delle misure ammissibili.

Nuovi settori di intervento per misure strategiche

All'allegato I, tabella 1, sono inseriti i codici 194-198 sotto la rubrica relativa a misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio. I nuovi codici coprono:

  • investimenti produttivi nelle grandi imprese connessi alla difesa e alla tecnologia a duplice uso;
  • investimenti produttivi nelle PMI connessi alla difesa e alla tecnologia a duplice uso;
  • interconnettori dell'energia e relative infrastrutture di trasmissione, distribuzione, stoccaggio e sostegno;
  • protezione delle infrastrutture critiche;
  • infrastrutture di difesa e costruzione o potenziamento di infrastrutture per il duplice uso, inclusa la mobilità militare.

Il regolamento associa a tali codici percentuali di ripartizione/attribuzione già riportate nell'allegato modificato, tra cui 100 % e 40 % per il codice 196 e 0 % o 40 % per altri codici, secondo la tabella aggiornata.

Aggiornamento del codice 145 bis

Il codice 145 bis è sostituito per ampliare il contenuto del sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione. La nuova formulazione include esplicitamente le tecnologie digitali, le innovazioni deep tech, le biotecnologie e le tecnologie di difesa.

Aggiornamento della tabella 6

La riga 11 della tabella 6 è sostituita per adeguare la descrizione del contributo alle competenze e all'occupazione. La nuova formulazione ricomprende, oltre alle tecnologie digitali e deep tech, anche tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, biotecnologie e tecnologie di difesa.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei codici per misure strategiche nel riesame intermedio

Nell'allegato I, tabella 1, del regolamento (UE) 2021/1060 sono aggiunti nuovi settori di intervento numerati 194-198, relativi a investimenti produttivi in grandi imprese e PMI connessi alla difesa e alla tecnologia a duplice uso, interconnettori dell'energia e relative infrastrutture di trasmissione/distribuzione/stoccaggio/sostegno, protezione delle infrastrutture critiche, infrastrutture di difesa e costruzione o potenziamento di infrastrutture per il duplice uso, compresa la mobilità militare. Per alcuni codici sono indicate percentuali pari a 0 % o 40 %, mentre per il codice 196 è prevista la misura 100 % e 40 %.

Riformulazione del codice 145 bis

Nell'allegato I, tabella 1, il settore di intervento 145 bis è sostituito per ricomprendere il sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie digitali, delle innovazioni delle tecnologie deep tech, delle biotecnologie e delle tecnologie di difesa.

Aggiornamento della tabella 6 sulle competenze e l'occupazione

Nell'allegato I, tabella 6, la riga 11 è sostituita per ampliare il contributo alle competenze e all'occupazione includendo tecnologie digitali, innovazione deep tech, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, biotecnologie e tecnologie di difesa; è indicata la percentuale 0 %.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica di coesionefondi strutturali e di investimento europeiprogrammazione e gestione dei fondi ueenergiadifesa e tecnologie a duplice uso

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.