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Ordinanza

Ordinanza n. 1115/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento A) quanto al ricorso n. 422 del 2024: con il ricorso introduttivo: - del permesso di costruire rilasciato ai controinteressati in data 7 novembre 2022; con i motivi aggiunti depositati il 26 luglio 2024: - del medesimo provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, con ogni conseguente statuizione. con i motivi aggiunti depositati il 30 ottobre 2025: dei medesimi provvedimenti impugnati con i gravami precedenti. B) quanto al ricorso n. 895 del 2024: in via principale: - del provvedimento prot. N 0053308/2024 del 10/9/2024 del Comune di Desenzano del Garda, (doc. 22), nonché, ove occorra, per la declaratoria di nullità, o di inefficacia, ovvero per l’annullamento dell’art. 4 del permesso di costruire n 26.266/2022, (doc. 1); - per accertare la fondatezza della pretesa e la decadenza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Desenzano del Garda ai signori Colombo Stefano e Paolo, n 26.266 registro permessi di Costruire, Pratica Edilizia n 2022\01087\PDC\telem, datato 7/11/2022, (doc. 1), con ogni conseguente statuizione o, in via subordinata, per l’accertamento dell’obbligo di provvedere del Comune di Desenzano del Garda sull’istanza di vigilanza urbanistica e decadenza del PDC del 76/2024, (doc. 22), condannandolo a rideterminarsi; - ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., per l’annullamento del provvedimento di diniego tacito di accesso agli atti formatosi in data 10/10/2024 in relazione all’istanza di accesso atti presentata in data 10/9/2024, doc. 25, con ogni consequenziale statuizione e in particolare, previo, ove occorra, per l’accertamento del diritto di accesso agli atti dei ricorrenti, con conseguente condanna del Comune di Desenzano del Garda alla esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore a trenta giorni, provvedendo, fin da ora, alla nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza; o, in via subordinata, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., per accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di accesso civico generalizzato presentata e, inoltre, trattandosi di attività vincolata, accertare il diritto di accesso civico della ricorrente in relazione ai documenti indicati nella predetta istanza ai sensi dell’art. 31 c.p.a.

Giustizia amministrativa202400422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire rilasciato il 7 novembre 2022, atti comunali relativi alla vigilanza urbanistica e diniego tacito di accesso agli atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Sono riuniti due ricorsi proposti dai proprietari confinanti. Il primo è diretto contro il permesso di costruire rilasciato dal Comune ai controinteressati, nonché contro gli atti presupposti, consequenziali e connessi, mediante ricorso introduttivo e motivi aggiunti. Il secondo contesta un provvedimento comunale adottato in materia di vigilanza urbanistica e decadenza del permesso di costruire, chiedendo in via principale l'accertamento della decadenza del titolo o, in subordine, l'accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere; sono inoltre formulate domande relative all'accesso documentale e, subordinatamente, all'accesso civico generalizzato. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti né il contenuto della verificazione già disposta.

La decisione

Il giudice non definisce nel merito le domande di annullamento, accertamento, vigilanza urbanistica o accesso. Accoglie l'istanza del verificatore di proroga del termine per il deposito della relazione finale, fissato in precedenza al 15 luglio 2026, prorogandolo al 20 agosto 2026. Conferma inoltre l'udienza pubblica del 28 ottobre 2026 per l'esame della relazione di verificazione e l'ulteriore trattazione dei ricorsi riuniti. Ordina alla Segreteria di comunicare l'ordinanza alle parti costituite e al verificatore.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nelle domande del ricorso n. 895 del 2024 in materia di accesso agli atti; l'ordinanza non decide tali domande.

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato nella domanda subordinata relativa all'accesso civico e all'accertamento dell'obbligo di provvedere; l'ordinanza non decide tali questioni.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiEdiliziaAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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