Messaggio numero 4095 del 12-10-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce come predisporre la fideiussione bancaria richiesta per l’accesso alla prestazione di esodo ex legge n. 92/2012, precisando importi, durata, mancata restituzione dell’originale e criteri di quantificazione della contribuzione correlata, con richiami a precedenti messaggi e circolari INPS.
Chiarimenti sulla fideiussione bancaria per la prestazione di esodo
Chiarimenti sulla fideiussione bancaria per la prestazione di esodo
Il documento fornisce precisazioni operative sullo schema di contratto di fideiussione bancaria da presentare all’INPS per accedere alla prestazione di esodo destinata ai lavoratori prossimi alla pensione. I chiarimenti intervengono a seguito del messaggio n. 216 del 20/01/2016 e si collegano alle disposizioni già emanate in materia di accesso alla prestazione.
Quadro normativo e richiami precedenti
La prestazione di esodo è ricondotta all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Le regole amministrative di accesso erano già state definite dall’Istituto con le circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014, oltre che con successivi messaggi richiamati nel testo.
Contenuto della garanzia fideiussoria
La legge richiede che il datore di lavoro presenti una fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti verso l’INPS, con particolare riferimento al versamento anticipato della provvista necessaria per:
- la prestazione di esodo;
- la contribuzione figurativa correlata.
In applicazione della circolare n. 119/2013, sia la prestazione sia la contribuzione correlata devono essere maggiorate di una parte variabile pari almeno al 15% della provvista, in funzione delle successive determinazioni dell’Istituto.
Indicazioni operative sulla compilazione
Nel corpo della fideiussione deve essere indicato espressamente, in cifre e numeri:
- l’importo della parte fissa;
- l’importo della parte variabile.
La parte fissa e la parte variabile costituiscono l’Importo Massimo Garantito, cioè il limite massimo dell’esborso della banca entro il quale opera la fideiussione, nei limiti delle obbligazioni garantite.
Durata della garanzia e casi di cessazione degli effetti
L’articolo 3 dello schema di fideiussione stabilisce che, allo scadere del termine finale, la garanzia cessa automaticamente di produrre effetti anche se non viene restituito l’originale dell’atto.
Di conseguenza, nei casi di:
- scadenza finale della fideiussione;
- svincolo totale della fideiussione;
- mancata realizzazione dei presupposti per l’accesso all’esodo per tutti i lavoratori coperti dalla garanzia,
le sedi INPS non devono procedere alla restituzione della fideiussione.
È inoltre possibile che la sede rilasci una dichiarazione con cui attesta che la banca non è tenuta a garantire ulteriormente gli obblighi del datore di lavoro esodante nei confronti dell’INPS.
Prospetto di quantificazione dell’onere
Il documento richiama le indicazioni contenute nei messaggi n. 17768 del 5 novembre 2013 e n. 1653 del 29 gennaio 2014, secondo cui il prospetto di quantificazione dell’onere è redatto sulla base della contribuzione correlata stimata dal datore di lavoro al momento della domanda preliminare. La stima si fonda sulla media delle retribuzioni degli ultimi due o quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
Se il lavoratore ha lavorato presso il datore di lavoro esodante per un periodo inferiore ai due o quattro anni precedenti la cessazione, il datore deve segnalare la criticità all’Istituto, che determina:
- il valore della contribuzione correlata;
- la retribuzione di riferimento;
ai fini sia della predisposizione della fideiussione sia della determinazione della contribuzione correlata da versare.
Tale informazione deve essere evidenziata dal datore di lavoro nel file con i dati dei lavoratori allegato al modello Sc77.
Regola per le domande presentate dal 1° maggio 2015
Per le domande di accesso alla procedura di esodo presentate dal 1° maggio 2015, la misura della contribuzione correlata da versare per i periodi di erogazione della prestazione va determinata, secondo le disposizioni vigenti, assumendo come imponibile previdenziale quello dell’ultimo quadriennio. Il documento richiama in proposito i messaggi nn. 3096/2015, 4704/2015 e 5804/2015.
Massimale della base contributiva e pensionabile
Viene richiamata anche la circolare n. 11/2016 in tema di massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Per:
- i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie;
- coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo,
si deve tener conto del massimale previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, pari per l’anno 2016 a € 100.324,00.
Durata del programma di esodo
Il documento ricorda infine che il piano relativo ai lavoratori inclusi nel programma di esodo deve essere annuale, con ultima decorrenza di accesso alla prestazione di accompagnamento alla pensione fissata al 1° dicembre dello stesso anno.
Solo in via eccezionale, ad esempio in presenza di un numero elevato di lavoratori interessati, è possibile prevedere più di un piano di esodo annuale, ma solo previa autorizzazione dell’Istituto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 12 ott 2016Messaggio numero 4097 del 12-10-2016
- Messaggio · 12 ott 2016Messaggio numero 4098 del 12-10-2016
- Messaggio · 5 ott 2016Messaggio numero 4022 del 05-10-2016
- Messaggio · 5 ott 2016Messaggio numero 4023 del 05-10-2016
- Messaggio · 20 ott 2016Messaggio numero 4241 del 20-10-2016
- Messaggio · 3 ott 2016Messaggio numero 3980 del 03-10-2016
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →