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Sentenza

Sentenza n. 1939/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva ordinato l’emissione della carta del docente e l’accredito di 2.000 euro per gli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 3045/2024, nella parte in cui il Ministero era stato condannato all’emissione della carta del docente e all’assegnazione, sulla stessa, della somma complessiva di 2.000 euro per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2023/24, oltre agli interessi maturati sino al saldo. Il ricorso è stato proposto sul presupposto del passaggio in giudicato del titolo e dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notificazione del titolo, senza integrale adempimento da parte dell’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, tra cui il passaggio in giudicato della sentenza civile e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze dovute in esecuzione del titolo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima struttura, da attivare su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario opera quale ausiliario obbligatorio del giudice e non può rifiutare l’incarico per disposizioni interne dell’amministrazione. Il compenso sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il TAR ha inoltre fornito indicazioni sulle spese, sui termini per la presentazione della parcella e sulle modalità di deposito telematico tramite PAT. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 552 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere dell’ottemperanza e di adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso costituisce, nel caso concreto, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa alla liquidazione del compenso del commissario nei giudizi di ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge Pinto può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne pecuniarie.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione di coordinamento della disciplina applicata analogicamente alla liquidazione del compenso del commissario ad acta.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e le relative spese; sono richiamati in particolare gli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    Rileva per le spese relative all’utilizzo del mezzo proprio, subordinato a espressa autorizzazione.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    Rileva per le ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato contenente una condanna pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione non viene eseguita dopo il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute e fissare un termine per l’adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, attribuendogli il compito di eseguire integralmente il titolo entro un termine ulteriore e su istanza della parte interessata.
  • Il munus di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina sulla liquidazione del compenso del commissario prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal semplice deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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